Cassazione Civile, Ordinanza n. 15876/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Nel corso di procedure prefallimentari riunite, una società aveva depositato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l.f., poi integrata con la documentazione richiesta. Il tribunale aveva aperto la procedura, ma all'esito del vaglio delle votazioni il concordato era stato dichiarato non approvato per mancato raggiungimento della maggioranza, anche in ragione della decisione di non computare taluni fideiussori del debitore tra i votanti; contestualmente era stato dichiarato il fallimento della società. La corte d'appello aveva respinto il reclamo del debitore, ritenendo insussistente la violazione del diritto di difesa perché il tribunale aveva concesso termine per deduzioni scritte, e confermando l'esclusione dal voto dei fideiussori non escussi. In Cassazione il debitore ha denunciato: 1) violazione degli artt. 162 e 179 l.f. per mancata audizione in camera di consiglio e preclusione alla riproposizione di un diverso concordato; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 55, 174 e 177 l.f. per avere escluso dal computo i fideiussori, nonostante il loro interesse all'approvazione del piano e il richiamo alle norme sulla partecipazione al voto e sui crediti condizionali/regresso.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo e in parte inammissibile e in parte infondato il secondo. Ha affermato che, in una procedura di concordato in bianco inserita in un procedimento prefallimentare già instaurato e con contraddittorio già sviluppato, l'obbligo di audizione del debitore è soddisfatto se questi abbia comunque potuto svolgere difese, anche per iscritto, prima della decisione sull'inammissibilità o sulla regolarità della proposta. Ha inoltre ribadito che il fideiussore del proponente, prima del pagamento del debito garantito, non è creditore concorsuale del debitore principale e non ha diritto di voto nel concordato preventivo; gli compete soltanto l'intervento in adunanza e, prima del pagamento, l'azione di rilievo, non un credito di regresso esistente ed esigibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 161, co. 6, l.f.
domanda di concordato in bianco o con riserva
la proposta con riserva può inserirsi in un procedimento prefallimentare già pendente, nel quale il debitore deve comunque poter esercitare il contraddittorio
art. 162, co. 2, l.f.
l'audizione del debitore è reputata rispettata se, nel contesto di una procedura concorsuale già radicata, il debitore abbia avuto modo di svolgere difese prima della decisione
art. 179, co. 1, l.f.
il raggiungimento della maggioranza va verificato sulla base dei voti legittimamente computabili
art. 18 l.f.
mezzo di reclamo avverso i provvedimenti del tribunale in materia concorsuale
art. 55, co. 2, l.f.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a fondare il diritto di voto del fideiussore nel concordato
art. 174, co. 4, l.f.
consente al fideiussore del proponente soltanto di intervenire nell'adunanza, non di votare
art. 177, u.c., l.f.
l'elenco dei creditori esclusi dal voto non è interpretato in senso tale da includere o escludere il fideiussore in assenza di credito concorsuale proprio
art. 169 l.f.
rinvia al regime rilevante per il concordato, senza attribuire al fideiussore un diritto di voto
art. 184 l.f.
l'effetto esdebitatorio del concordato non si estende ai garanti, circostanza che però non li trasforma in creditori votanti
prima del pagamento il fideiussore dispone solo dell'azione di rilievo, avente contenuto di facere e non di dare
richiamato in tema di rimedi del fideiussore prima del pagamento
art. 61 l.f.
il regresso tra coobbligati falliti presuppone il pagamento integrale del creditore e conferma che il credito di regresso sorge solo dopo il pagamento
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
dedotto come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso
il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché conforme alla giurisprudenza consolidata
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con riserva inserito in una procedura prefallimentare già pendente, il diritto di difesa del debitore non richiede necessariamente una nuova audizione personale in camera di consiglio, se il contraddittorio si è già svolto e il debitore ha potuto depositare memorie e deduzioni prima della decisione.
- La verifica dell'ammissibilità della proposta concordataria e dei presupposti per l'approvazione prosegue per l'intera durata della procedura; una precedente apertura della procedura non preclude al giudice di riesaminare successivamente la legittimazione al voto e la regolarità del procedimento.
- Nel concordato preventivo il fideiussore del debitore proponente, prima di aver pagato il creditore garantito, non è titolare di un credito di regresso già sorto e non può essere considerato creditore concorsuale legittimato al voto.
- L'interesse economico del fideiussore all'esito del concordato non equivale a diritto di voto: l'intervento in adunanza è cosa diversa dalla partecipazione alla deliberazione con voto.
- Il credito di regresso del fideiussore nasce solo con il pagamento del debito garantito; prima di tale pagamento, il fideiussore può eventualmente esercitare l'azione di rilievo, ma non far valere un credito concorsuale da ammettere al voto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15673/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15675/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15678/2022 del 17/05/2022
- ordinanza_civile · 17 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2022 del 17/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →