Cassazione Civile, Ordinanza n. 08269/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una banca aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento per ottenere l’ammissione di un credito chirografario di euro 211.950,30, sostenendo di aver provato il credito mediante il contratto di conto corrente, gli estratti conto integrali e altra documentazione depositata anche nella precedente procedura di concordato preventivo. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo non provata l’anteriorità e quindi la data certa del contratto, con conseguente inopponibilità del documento alla massa. Con il ricorso per cassazione la banca denunciava violazione degli artt. 2702, 2704 e 2727 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la lettera del 19.10.2012, la raccomandata e la ricevuta postale avrebbero dovuto valere come fatti idonei a dare data certa al contratto; lamentava inoltre omessa valutazione delle istanze istruttorie e del materiale documentale prodotto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la reale ratio decidendi del decreto impugnato, che non negava in astratto la possibilità di provare la data certa con fatti equipollenti, ma affermava in concreto che la documentazione prodotta non offriva tale certezza perché il timbro postale non formava corpo unico con la lettera. La Corte ha inoltre osservato che, in tema di scrittura privata non autenticata, la certezza della data può essere riconosciuta solo quando la scrittura formi un corpo unico con il foglio recante il timbro postale; ha quindi ribadito che la valutazione sull’idoneità di fatti equipollenti ex art. 2704 c.c. appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se motivata. Ha infine affermato che, per insinuare un credito da saldo negativo di conto corrente, il titolo rilevante è il contratto di apertura del rapporto, e che, mancando la data certa di tale contratto, la banca non può supplire con altri mezzi istruttori per dimostrare l’esistenza del rapporto. La banca è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla efficacia probatoria della scrittura privata; la censura non è stata accolta perché il problema decisivo era la mancata dimostrazione della data certa del documento.
La data della scrittura privata non autenticata è certa verso i terzi solo se risulta da uno dei fatti idonei previsti dalla norma o da fatti equipollenti, ma la loro idoneità concreta è valutazione del giudice di merito; la timbratura postale è idonea solo se il timbro è su corpo unico con la scrittura.
Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni; la Corte non ha ritenuto decisivo il motivo perché la doglianza mirava a rivalutare il fatto.
Richiamati per dedurre omessa valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione sindacabile, trattandosi in realtà di richiesta di nuovo esame del materiale probatorio.
Norme processuali richiamate per l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda della banca.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quando il credito derivi dal saldo negativo di un conto corrente, il titolo negoziale decisivo da provare è il contratto di apertura del rapporto; se tale contratto non è assistito da data certa opponibile alla massa, la prova del credito non è raggiunta.
- La data certa di una scrittura privata non autenticata può risultare anche da fatti equipollenti ex art. 2704 c.c., ma la loro idoneità concreta è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
- La produzione di una raccomandata con timbro postale è idonea a dare data certa solo se la scrittura e il foglio recante il timbro formano corpo unico; se il timbro è su foglio separato, manca la certezza della data.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti di causa.
- Se manca la prova dell’esistenza e opponibilità della fonte contrattuale, non possono essere utilizzati estratti conto o altri mezzi istruttori per supplire alla mancata dimostrazione del contratto fondativo del rapporto.
- rami=[
- Processo civile
- Fallimentare / Crisi d'impresa
- Obbligazioni
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08232/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08234/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08235/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08239/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08243/2024 del 27/03/2024
- ordinanza_civile · 27 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08244/2024 del 27/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →