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Parere

Parere n. 363/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto di revoca di nulla osta P--OMISSIS-/L/Q/2023/103866 da lavoro subordinato emesso in data 14.8.2025 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- e presa effettiva conoscenza da parte della ricorrente in data 20 agosto 2025.

Giustizia amministrativa202501166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 14 agosto 2025 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato n. P--OMISSIS-/L/Q/2023/103866, con istanza cautelare

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, sostenendo l’illegittimità dei rilievi posti a fondamento del provvedimento. La revoca era motivata dall’asserita insussistenza della capacità economica del datore di lavoro, dalla non conformità dell’asseverazione al modello indicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 3/2022 e dal mancato rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso. Il Consiglio di Stato, nella fase cautelare, ha dovuto valutare il fumus boni iuris delle censure e il periculum in mora derivante dalla perdita del posto di lavoro. La decisione cautelare è stata adottata in assenza della relazione ministeriale richiesta dalla Sezione; per la definizione del merito è stata quindi disposta un’integrazione istruttoria.

Il parere

La Sezione ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris delle doglianze e ha ravvisato il periculum in mora nella perdita del posto di lavoro conseguente alla revoca del nulla osta. Ha pertanto espresso parere favorevole all’accoglimento della domanda cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia della revoca fino alla decisione di merito. La sospensione è stata adottata allo stato degli atti, in assenza della relazione ministeriale e senza anticipare le valutazioni definitive sul ricorso. Il Ministero dell’interno dovrà trasmettere entro sessanta giorni la relazione di rito, inviandola contestualmente alla ricorrente; quest’ultima potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi trenta giorni. In caso di ingiustificato inadempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Capacità economica del datore di lavoro

La ricorrente contesta il rilievo secondo cui il datore di lavoro non avrebbe la capacità economica utile. La Sezione ha ritenuto le doglianze assistite da sufficiente fumus boni iuris nella fase cautelare, riservando ogni approfondimento alla fase di merito.

Conformità dell’asseverazione

La ricorrente contesta il rilievo relativo alla non conformità dell’asseverazione al modello indicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 3/2022. Anche su questo profilo la Sezione ha ritenuto non smentite allo stato degli atti le censure formulate.

Termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso

La ricorrente contesta il rilievo relativo al mancato rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso. La Sezione ha ritenuto necessaria l’acquisizione della relazione ministeriale per la compiuta valutazione della questione.

Relazione ministeriale e integrazione istruttoria

Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere la relazione di rito, inviandola anche alla ricorrente. Quest’ultima potrà depositare osservazioni e controdeduzioni entro trenta giorni; in caso di ingiustificato inadempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • art. 22 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    È indicato quale fondamento della richiesta di autorizzazione all’ingresso per lavoro subordinato.

  • art. 42 decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73

    Il nulla osta del 2 maggio 2023 dava atto della sussistenza dei presupposti per il rilascio ai sensi di tale disposizione.

  • circolare Ispettorato nazionale del lavoro n. 3/2022

    È richiamata quale parametro del modello di asseverazione contestato nel provvedimento di revoca.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a un ricorso straordinario, la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato può essere disposta quando le censure presentino un sufficiente fumus boni iuris e l’esecuzione dell’atto determini un pregiudizio grave e attuale, quale la perdita del posto di lavoro.
  • L’assenza della relazione ministeriale richiesta dalla Sezione non impedisce la decisione sulla domanda cautelare sulla base degli atti disponibili, ma può rendere indispensabile un’integrazione istruttoria per la definizione del merito.
  • Quando la revoca di un nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato comporta la perdita dell’occupazione cui il titolo si riferisce, tale conseguenza può integrare il periculum in mora ai fini della tutela cautelare.
  • La sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato, adottata allo stato degli atti, non anticipa la decisione definitiva sul merito delle censure.

Revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una lavoratrice straniera contro il Ministero dell’interno e lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente. Il ricorso è diretto all’annullamento del decreto del 14 agosto 2025 con cui è stato revocato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato nel 2023. È stata proposta anche istanza cautelare.

Premesse e vicenda amministrativa

La richiesta di autorizzazione all’ingresso era stata presentata dal legale rappresentante di una società il 27 marzo 2023, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Il nulla osta era stato rilasciato il 2 maggio 2023, con riferimento anche all’art. 42 del decreto-legge n. 73/2022.

La ricorrente è entrata in Italia il 1° dicembre 2023 munita di visto rilasciato dall’Ambasciata italiana. Dopo la presentazione del kit postale per il permesso di soggiorno, la convocazione per il fotosegnalamento è stata fissata al 12 novembre 2024. La pratica risultava ancora sospesa in attesa della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Motivazione della revoca e censure

Il 14 agosto 2025 lo Sportello Unico ha notificato al datore di lavoro la revoca del nulla osta, indicando tre ragioni: la ritenuta insufficiente capacità economica del datore di lavoro, la non conformità dell’asseverazione al modello indicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro con circolare n. 3/2022 e il mancato rispetto del termine di otto giorni per la registrazione del primo ingresso.

La ricorrente ha contestato tali rilievi, chiedendo la sospensione dell’efficacia della revoca e il suo annullamento nel merito.

Istruttoria disposta dalla Sezione

Con nota del 10 dicembre 2025 la Sezione ha chiesto al Ministero dell’interno di trasmettere una relazione sui fatti entro venti giorni, avvertendo che, in mancanza, la domanda cautelare sarebbe stata esaminata sulla base degli atti disponibili.

Il Ministero ha chiesto alla Prefettura competente un rapporto istruttorio, ma la relazione ministeriale non è stata trasmessa. La Sezione ha quindi deciso l’istanza cautelare senza disporre della relazione di rito, riservando la completa valutazione del ricorso alla fase di merito.

Valutazione cautelare

La Sezione ha ritenuto che le doglianze presentassero un sufficiente fumus boni iuris, precisando che tale valutazione è propria della fase cautelare e non pregiudica l’esame approfondito del merito.

È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la revoca del nulla osta determina la perdita del posto di lavoro per il quale la lavoratrice era entrata in Italia.

In assenza della relazione ministeriale e di elementi idonei a smentire le censure allo stato degli atti, la Sezione ha espresso parere favorevole alla sospensione dell’efficacia della revoca fino alla decisione definitiva sul ricorso.

Esito e ulteriori adempimenti

Il parere è interlocutorio quanto alla definizione del ricorso, ma la domanda cautelare è stata accolta. Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere la relazione di rito e inviarla contestualmente alla ricorrente.

La ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi trenta giorni, inviandole al Ministero e depositandole contestualmente presso la Segreteria della Sezione. La relazione definitiva dovrà essere inoltrata al Consiglio di Stato per la decisione conclusiva.

In caso di ingiustificato mancato adempimento dell’incombente istruttorio, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza.

Oscuramento dei dati personali

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dall’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dall’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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