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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36620/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con cui era stato riconosciuto al lavoratore il diritto a una differenza a saldo tra quanto già corrisposto a titolo di indennità di buonuscita e il maggior importo risultante dal corretto calcolo sulla base dell’ultima retribuzione, nonché il computo dell’Elemento Distinto della Retribuzione nell’assegno personale pensionabile. Nel giudizio successivo, la Corte d’appello ha ritenuto che quelle statuizioni coprissero anche le questioni relative alla computabilità di determinate voci retributive e ha respinto l’appello della società. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la precedente sentenza di condanna generica non avrebbe deciso sulle modalità di calcolo del credito ma solo riconosciuto il diritto a una somma differenziale; ha inoltre affermato di avere già versato quanto dovuto a titolo di buonuscita mediante T.F.R., che avrebbe sostituito la buonuscita dopo la privatizzazione del gruppo ferroviario. La Corte di cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anche il difetto di specificità perché la ricorrente non aveva trascritto integralmente il contenuto della sentenza invocata a giudicato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte territoriale sui limiti oggettivi del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, osservando che esso copriva non solo il diritto alle differenze a saldo ma anche il computo dell’E.D.R. nell’assegno personale pensionabile e le questioni connesse alla buonuscita/T.F.R. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti entro i suoi limiti oggettivi, segnati dagli elementi costitutivi dell’azione definita; copre quindi il dedotto e il deducibile rispetto al titolo e al bene della vita controverso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge per erronea interpretazione del precedente giudicato.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e consentire la ricostruzione del contenuto degli atti e delle decisioni richiamate; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiesto il deposito degli atti e documenti rilevanti a sostegno del ricorso per cassazione; la Corte richiama il difetto di specificità anche sotto questo profilo.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’interpretazione del giudicato deve muovere dai suoi limiti oggettivi, individuati dalla causa petendi e dal petitum mediato della domanda definita: una volta formatosi il giudicato, non possono essere rimesse in discussione questioni che ne costituiscono il presupposto necessario o che ne integrano il contenuto decisorio.
  • La sentenza di condanna generica non impedisce che il giudicato copra anche l’accertamento del fatto costitutivo del diritto alle differenze economiche quando la precedente decisione abbia riconosciuto il diritto a somme differenziali sulla base di specifiche voci retributive.
  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce violazione del giudicato ha l’onere di riportare in modo specifico il contenuto della decisione precedente di cui assume la portata preclusiva; la mancanza di specificità e di adeguata trascrizione degli atti rilevanti può determinare l’inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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