Cassazione Penale, Ordinanza n. 21406/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La decisione di merito sulla responsabilità per il reato stradale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la sua responsabilità per guida in stato di alterazione da stupefacenti. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché articolava censure dirette a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, attività riservate al giudice di merito. In particolare, la difesa contestava la sussistenza del reato di cui all'art. 187 cod. strada, sostenendo che gli elementi acquisiti non fossero sufficienti o correttamente valutati. La Corte di cassazione ha invece rilevato che i giudici di merito avevano motivato in modo congruo e logico la responsabilità, valorizzando sia gli esami chimici eseguiti sulla persona dell'imputato dopo l'incidente, indicativi dell'uso di cocaina, sia le osservazioni degli operanti circa il suo evidente stato di alterazione immediatamente dopo il fatto. È stata inoltre ritenuta utilizzabile la documentazione degli esami tecnici grazie all'avviso orale ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. reso dagli operanti. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto corretta la negazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per la gravità della condotta, nonché la negazione delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Integra il reato la guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti, quando la prova dell'alterazione e dell'uso della sostanza risulti dagli esami chimici e dalle immediate percezioni degli operanti.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
L'avviso orale rivolto all'imputato consente di confermare l'utilizzabilità degli esami tecnici richiamati a fondamento della decisione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in ragione della gravità della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- La responsabilità per il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti può essere affermata mediante valutazione congiunta di esami tossicologici e delle immediate osservazioni degli operanti sullo stato di alterazione dell'agente.
- L'utilizzabilità degli accertamenti tecnici può essere sostenuta quando risulti che all'interessato sia stato reso l'avviso prescritto dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
- La particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche sono apprezzamenti ampiamente discrezionali del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in assenza di cause di esonero.
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