Cassazione Penale, Ordinanza n. 22973/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due soggetti, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione contro la decisione che li aveva ritenuti responsabili, in concorso e con continuazione, di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato inquadramento del fatto nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; con il secondo motivo hanno censurato il diniego delle attenuanti generiche; con il terzo motivo hanno contestato il trattamento sanzionatorio e, per uno dei ricorrenti, la mancata esclusione della recidiva. La Cassazione ha ritenuto i motivi ripetitivi o manifestamente infondati, rilevando che la Corte di merito aveva motivato in modo congruo l'esclusione della lieve entità valorizzando l'organizzazione dell'attività, la videosorveglianza, la destinazione allo spaccio della sostanza e gli indici di offensività (bilancini, telefoni, materiale di confezionamento); che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto dall'assenza di elementi positivi e dalla non tenuità dell'offesa; e che la pena e la recidiva erano state adeguatamente motivate alla luce della discrezionalità del giudice di merito e della ritenuta capacità a delinquere.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condotta è stata ritenuta sussumibile nella fattispecie ordinaria di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, non nella ipotesi lieve.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per l'applicazione della lieve entità occorre valutare complessivamente mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della droga; nel caso concreto tali elementi hanno escluso la lieve entità.
Le attenuanti generiche richiedono una valutazione di meritevolezza basata su elementi positivi; la confessione e l'incensuratezza, da sole, non impongono la concessione.
È il parametro di riferimento per la commisurazione della pena e per la valutazione delle circostanze generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato per il concorso di persone nel reato.
Richiamato per la continuazione tra più episodi o condotte.
Massime di principio
- Ai fini della non riconducibilità della condotta all'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve apprezzare in modo globale tutti gli indici normativi: mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; elementi organizzativi e offensivi del fatto possono escludere la fattispecie attenuata.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice individui gli elementi decisivi, positivi o negativi, ritenuti prevalenti; non è necessaria la confutazione analitica di tutte le deduzioni difensive.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione è adeguata quando richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p. e dia conto della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo il caso di scostamenti marcati dalla pena media edittale.
- La recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica sull'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere; tale onere può essere assolto anche in forma sintetica quando la sentenza chiarisca che il nuovo fatto è una significativa prosecuzione del percorso criminoso.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese con motivazione non illogica o mancante di specificità.
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