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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38086/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale per guida senza patente reiterata. Nel ricorso ha dedotto, con un unico motivo, la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la decisione di condanna fosse fondata su elementi insufficienti e non concordanti; in modo incongruo ha anche richiamato l'erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, norma che però non risulta pertinente alla fattispecie descritta nel provvedimento. La vicenda concreta ricostruita nei giudizi di merito riguarda un controllo dei Carabinieri a Marsala, nella zona di via San Clementi, durante il quale alcuni giovani si davano alla fuga e l'imputato si allontanava a bordo di uno scooter; sul posto veniva rinvenuto un telefono riconducibile all'imputato e, successivamente, presso la Stazione Carabinieri si accertava che egli non aveva mai conseguito la patente di guida ed era già stato sanzionato in precedenza per la medesima condotta con verbale divenuto definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formulata come vizio di motivazione, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da un percorso logico argomentativo adeguato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei giudizi di merito per la guida senza patente/reiterazione della medesima condotta

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato dal ricorrente in modo incongruo; dal testo non emerge alcuna pertinenza con i fatti di causa

  • art. 616 c.p.p.

    base implicita della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, se la sentenza impugnata è sorretta da un iter logico-argomentativo non manifestamente illogico.
  • Il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione non può essere utilmente dedotto quando la censura, in concreto, mira soltanto a contrapporre una diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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