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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13533/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura concorsuale. Una lavoratrice aveva insinuato un credito complessivo a titolo di competenze di fine rapporto, T.f.r. e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, riconoscendo il T.f.r. in via privilegiata, ma aveva escluso il resto per asserita mancanza di prova; in particolare aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda relativa alle "competenze di fine rapporto" e comunque non provata. La ricorrente ha censurato il decreto deducendo violazione degli artt. 93, 98 e 99, settimo comma, l. fall., in relazione all’art. 345, primo comma, c.p.c. e all’art. 2697 c.c., sostenendo che il credito era già stato specificamente indicato nella domanda di insinuazione e che la sua esistenza risultava dall’avviso del commissario giudiziale nel concordato preventivo, oltre a non essere stata contestata dal curatore in sede di verifica del passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del tribunale circa la novità della domanda fosse, in quanto basata sull’interpretazione del contenuto complessivo dell’istanza di insinuazione, riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, salvo il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non decisivo nel caso concreto. Soprattutto, ha reputato assorbente la ratio decidendi del difetto di prova del credito: la mera indicazione del credito nell’elenco predisposto nel concordato preventivo e verificato dal commissario giudiziale ha natura amministrativa e non prova l’esistenza o la natura del credito, che va accertato nelle forme della cognizione ordinaria. Inoltre, la mancata contestazione del curatore non comporta automatica ammissione al passivo, potendo il giudice sollevare d’ufficio questioni e verificare fatti e prove. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    senza quote testuali specifiche

    richiamato come base del privilegio riconosciuto al credito da lavoro ammesso parzialmente al passivo

  • art. 54 l. fall.

    senza quote testuali specifiche

    richiamato per gli interessi legali sul credito ammesso

  • art. 93 l. fall.

    senza quote testuali specifiche

    norma sulla domanda di insinuazione al passivo; l’interpretazione del suo contenuto complessivo è rimessa al giudice di merito

  • art. 98 l. fall.

    senza quote testuali specifiche

    richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale dell’opposizione allo stato passivo

  • art. 99, settimo comma, l. fall.

    senza quote testuali specifiche

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti del giudizio di opposizione

  • art. 345, primo comma, c.p.c.

    senza quote testuali specifiche

    invocato per sostenere che la domanda non fosse nuova in appello/opposizione

  • art. 2697 c.c.

    senza quote testuali specifiche

    richiamato per contestare la valutazione del difetto di prova del credito

  • art. 171, secondo comma, l. fall.

    senza quote testuali specifiche

    l’avviso del commissario giudiziale sul credito è ritenuto inidoneo a provare l’esistenza del credito in sede di accertamento del passivo

  • art. 161 l. fall.

    senza quote testuali specifiche

    l’elenco dei creditori nel concordato preventivo ha funzione preliminare e amministrativa

  • art. 176 l. fall.

    senza quote testuali specifiche

    in omologazione il giudice può ammettere crediti contestati solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    senza quote testuali specifiche

    indicato come possibile vizio di nullità processuale se l’erronea individuazione della domanda incide sul petitum

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    senza quote testuali specifiche

    richiamato per la decisione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    senza quote testuali specifiche

    base per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la qualificazione del contenuto della domanda di insinuazione, quando dipenda dall’interpretazione complessiva dell’atto, è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio processuale che incida sull’esatta identificazione del petitum.
  • La mera indicazione di un credito nell’elenco dei creditori predisposto dal debitore in concordato preventivo e verificato dal commissario giudiziale non prova l’esistenza o la natura del credito: tale verifica ha carattere amministrativo e serve soprattutto alla formazione della legittimazione al voto.
  • L’accertamento dei crediti concorsuali richiede, in difetto di specifiche previsioni, le forme della cognizione ordinaria; la fase di concordato preventivo non sostituisce un vero accertamento dello stato passivo.
  • La mancata contestazione del credito da parte del curatore nella verifica del passivo non comporta, di per sé, automatica ammissione del credito, restando fermo il potere del giudice di verificare anche d’ufficio fatti, prove ed eccezioni rilevanti.
  • Quando la ratio decidendi della decisione di merito è fondata sul difetto di prova del credito, la censura che investa soltanto la novità della domanda non è comunque idonea a determinare la cassazione se resta intatta la seconda autonoma base decisoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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