Cassazione Civile, Ordinanza n. 13533/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura concorsuale. Una lavoratrice aveva insinuato un credito complessivo a titolo di competenze di fine rapporto, T.f.r. e consulenza in materia di sicurezza sul lavoro. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, riconoscendo il T.f.r. in via privilegiata, ma aveva escluso il resto per asserita mancanza di prova; in particolare aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda relativa alle "competenze di fine rapporto" e comunque non provata. La ricorrente ha censurato il decreto deducendo violazione degli artt. 93, 98 e 99, settimo comma, l. fall., in relazione all’art. 345, primo comma, c.p.c. e all’art. 2697 c.c., sostenendo che il credito era già stato specificamente indicato nella domanda di insinuazione e che la sua esistenza risultava dall’avviso del commissario giudiziale nel concordato preventivo, oltre a non essere stata contestata dal curatore in sede di verifica del passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del tribunale circa la novità della domanda fosse, in quanto basata sull’interpretazione del contenuto complessivo dell’istanza di insinuazione, riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, salvo il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non decisivo nel caso concreto. Soprattutto, ha reputato assorbente la ratio decidendi del difetto di prova del credito: la mera indicazione del credito nell’elenco predisposto nel concordato preventivo e verificato dal commissario giudiziale ha natura amministrativa e non prova l’esistenza o la natura del credito, che va accertato nelle forme della cognizione ordinaria. Inoltre, la mancata contestazione del curatore non comporta automatica ammissione al passivo, potendo il giudice sollevare d’ufficio questioni e verificare fatti e prove. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’intimato non ha svolto difese; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
senza quote testuali specifiche
richiamato come base del privilegio riconosciuto al credito da lavoro ammesso parzialmente al passivo
senza quote testuali specifiche
richiamato per gli interessi legali sul credito ammesso
senza quote testuali specifiche
norma sulla domanda di insinuazione al passivo; l’interpretazione del suo contenuto complessivo è rimessa al giudice di merito
senza quote testuali specifiche
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale dell’opposizione allo stato passivo
art. 99, settimo comma, l. fall.
senza quote testuali specifiche
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai limiti del giudizio di opposizione
senza quote testuali specifiche
invocato per sostenere che la domanda non fosse nuova in appello/opposizione
senza quote testuali specifiche
richiamato per contestare la valutazione del difetto di prova del credito
art. 171, secondo comma, l. fall.
senza quote testuali specifiche
l’avviso del commissario giudiziale sul credito è ritenuto inidoneo a provare l’esistenza del credito in sede di accertamento del passivo
senza quote testuali specifiche
l’elenco dei creditori nel concordato preventivo ha funzione preliminare e amministrativa
senza quote testuali specifiche
in omologazione il giudice può ammettere crediti contestati solo ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
senza quote testuali specifiche
indicato come possibile vizio di nullità processuale se l’erronea individuazione della domanda incide sul petitum
senza quote testuali specifiche
richiamato per la decisione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
senza quote testuali specifiche
base per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la qualificazione del contenuto della domanda di insinuazione, quando dipenda dall’interpretazione complessiva dell’atto, è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio processuale che incida sull’esatta identificazione del petitum.
- La mera indicazione di un credito nell’elenco dei creditori predisposto dal debitore in concordato preventivo e verificato dal commissario giudiziale non prova l’esistenza o la natura del credito: tale verifica ha carattere amministrativo e serve soprattutto alla formazione della legittimazione al voto.
- L’accertamento dei crediti concorsuali richiede, in difetto di specifiche previsioni, le forme della cognizione ordinaria; la fase di concordato preventivo non sostituisce un vero accertamento dello stato passivo.
- La mancata contestazione del credito da parte del curatore nella verifica del passivo non comporta, di per sé, automatica ammissione del credito, restando fermo il potere del giudice di verificare anche d’ufficio fatti, prove ed eccezioni rilevanti.
- Quando la ratio decidendi della decisione di merito è fondata sul difetto di prova del credito, la censura che investa soltanto la novità della domanda non è comunque idonea a determinare la cassazione se resta intatta la seconda autonoma base decisoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13379/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13382/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13385/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13400/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13403/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13404/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →