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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27457/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società che svolgeva attività di noleggio con conducente di autobus per il trasporto di persone, deducendo danni a tre automezzi di sua proprietà asseritamente causati dalla presenza di sostanze impure nel carburante rifornito il 14 settembre 2005 presso una stazione di servizio Esso gestita da uno degli intimati. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provato né che il carburante, in quella specifica occasione, fosse impuro in modo tale da provocare i guasti, né che il danno fosse imputabile esclusivamente a quel rifornimento e non ad altre cause antecedenti, come l'uso dei mezzi, la possibile mancata pulizia o sostituzione dei filtri e rifornimenti effettuati anche presso altri impianti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omesso/insufficiente/contraddittorio esame, richiamando artt. 2729 e 2697 c.c. e 115, 116 e 244 c.p.c.; ha sostenuto di aver allegato due fatti decisivi, cioè l'esclusività dei rifornimenti presso quella stazione e la riconducibilità dei guasti a gasolio impuro, e di aver articolato prova testimoniale poi ammessa, lamentando che la Corte d'appello avesse svalutato apoditticamente le deposizioni e trascurato la prova diretta offerta da alcuni testi circa l'esclusività dei rifornimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, si risolvesse in una contestazione della valutazione di merito delle prove compiuta dalla Corte d'appello, giudizio non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, qui comunque non deducibile per la c.d. doppia conforme. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale sull'inattendibilità dei testi non era tautologica né arbitraria, ma fondata sulle caratteristiche dell'attività svolta dalla ricorrente e sull'insufficienza del dato probatorio. È stato anche evidenziato che la ricorrente non aveva assolto gli oneri di specificazione e localizzazione delle deposizioni richiamate e che l'art. 2697 c.c. era stato evocato in modo improprio, poiché la doglianza riguardava non il riparto dell'onere probatorio, ma l'apprezzamento del suo assolvimento. Nessuna statuizione sulle spese, perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso è stato scrutinato anche alla luce dei limiti del vizio di legittimità deducibile; la critica alla valutazione delle prove non integra di regola un vizio censurabile se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 332 c.p.c.

    La mancata notifica del ricorso a un litisconsorte facoltativo non imponeva l'ordine di integrazione del contraddittorio, essendo l'impugnazione ormai preclusa per quel soggetto.

  • art. 2729 c.c.

    È stato ritenuto inconferente il richiamo alla disciplina delle presunzioni, poiché la decisione impugnata non aveva fondato l'esito su un ragionamento presuntivo alternativo, ma sulla valutazione di insufficienza e inattendibilità della prova testimoniale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della regola sull'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione dell'assolvimento dell'onere stesso.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non era stata dedotta nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per renderla censurabile.

  • art. 116 c.p.c.

    Anche la dedotta violazione delle regole sulla valutazione delle prove non era stata articolata secondo i criteri ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 244 c.p.c.

    La norma attiene alle modalità di deduzione della prova testimoniale; la sua eventuale violazione non può essere fatta coincidere con l'esito sfavorevole della valutazione delle testimonianze.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La ricorrente avrebbe dovuto riportare specificamente il contenuto delle deposizioni richiamate e indicarne la localizzazione nel fascicolo, a pena di inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Anche il deposito o la precisa indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda è richiesto a pena di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; la scelta delle prove ritenute attendibili e concludenti appartiene al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere della prova, non quando si contesti il modo in cui abbia apprezzato l'adempimento dell'onere da parte della parte onerata.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico specifico, discusso tra le parti, e non può essere surrettiziamente usata per contestare la motivazione o l'attendibilità dei testimoni.
  • La contestazione della valutazione di attendibilità della prova testimoniale è inammissibile in cassazione se mira solo a contrapporre una diversa lettura delle deposizioni, salvo che si alleghi un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Chi fonda il ricorso su specifiche deposizioni o documenti deve rispettare gli oneri di specificazione e localizzazione nel fascicolo processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando la decisione di appello conferma la sentenza di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, opera il limite della doppia conforme, che restringe ulteriormente il sindacato in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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