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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22684/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista aveva chiesto alla Corte d’Appello il riconoscimento dell’indennizzo Pinto per l’irragionevole durata di procedimenti collegati al recupero delle proprie spettanze professionali come difensore antistatario. Sosteneva, in sintesi, che la Corte territoriale avesse erroneamente frammentato la vicenda in più giudizi e avesse soprattutto negato la sua qualità di parte nella fase di cognizione, trascurando che l’istanza di distrazione ex art. 93 c.p.c. sarebbe stata uno speciale procedimento instaurato nel suo esclusivo interesse, con credito sorto direttamente in suo favore verso il soccombente. Deduceva inoltre che i procedimenti esecutivi e di opposizione all’esecuzione dovessero essere valutati unitariamente, come un’unica fase esecutiva, e che la disciplina convenzionale e la giurisprudenza di legittimità imponevano una lettura unitaria del processo ai fini dell’equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso sotto tutti i profili. Ha confermato che l’istanza di distrazione delle spese non introduce una domanda autonoma né uno speciale procedimento in cui il difensore antistatario assuma la qualità di parte processuale, ma resta una domanda accessoria e incidentale, priva di autonomia sostanziale. Ha inoltre ribadito l’autonomia strutturale delle opposizioni esecutive rispetto al processo esecutivo e ha rilevato che il ricorrente non aveva comunque svolto allegazioni specifiche sull’eventuale incapienza del cliente o su un concreto pregiudizio da ritardo. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna alle spese, senza applicazione dell’ulteriore contributo unificato perché non dovuto nel giudizio di equa riparazione.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L’istanza di distrazione delle spese è un atto accessorio e incidentale, non una domanda autonoma che apra un giudizio separato; il difensore non diventa per ciò solo parte del processo presupposto.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la Corte territoriale aveva comunque deciso sulla domanda nei limiti della sua effettiva natura e della legittimazione del richiedente.

  • art. 1-bis l. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che l’equa riparazione spetta per il "suo" processo, ossia al soggetto che sia parte del giudizio presupposto e subisca direttamente il ritardo.

  • art. 2, comma 2-bis, l. 89/2001

    Il computo della ragionevole durata va effettuato secondo i parametri previsti dalla legge Pinto, senza unificare indebitamente fasi o giudizi che conservano autonomia.

  • art. 2, comma 2-quater, l. 89/2001

    Nel calcolo della durata non si tiene conto dei periodi di sospensione del processo, con riferimento ampio a tutte le ipotesi di sospensione.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    Il diritto alla ragionevole durata tutela il processo della persona che è parte in senso stretto; non si estende a chi sia solo interessato indirettamente o per ragioni accessorie al processo altrui.

  • art. 10 d.p.r. n. 115/2002

    Il giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È inapplicabile nel giudizio di equa riparazione quando non è dovuto il contributo unificato.

Massime di principio

  • L’istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. non costituisce una domanda autonoma né apre un separato rapporto processuale: è una pretesa accessoria, che si innesta sul giudizio principale e ne segue i tempi e l’esito.
  • Il difensore che ottenga o chieda la distrazione non assume, per ciò solo, la qualità di parte del giudizio presupposto ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata.
  • Ai fini della legge Pinto occorre individuare il "processo del richiedente": il diritto all’indennizzo spetta soltanto a chi sia parte del giudizio che ha subito il ritardo, non a chi sia titolare di un interesse solo riflesso o strumentale.
  • Le opposizioni esecutive conservano autonomia strutturale rispetto all’esecuzione; il processo esecutivo e il giudizio di opposizione non vanno automaticamente trattati come un unico procedimento ai fini del computo della durata ragionevole.
  • Quando si allega un pregiudizio da ritardo nel soddisfacimento di un credito professionale, è necessario allegare e provare anche elementi concreti sull’impossibilità o difficoltà di soddisfazione del credito presso il debitore diretto, altrimenti difetta la base fattuale del danno lamentato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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