Cassazione Civile, Sentenza n. 24697/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità del contratto di somministrazione (10/07/2005) e del contratto a tempo determinato (02/01/2008) con le relative proroghe (fino al 31/12/2011) stipulati tra la lavoratrice e il Ministero dell'Interno, per mancata indicazione delle specifiche ragioni organizzative e della causale nei contratti; il Tribunale aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno liquidato in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha dedotto, tra l'altro, che le OPCM emanate per l'emergenza legittimavano deroghe alle norme ordinarie e che il Decreto-Legge n.225/2010 aveva consentito proroghe in deroga alla disciplina ordinaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondato il profilo che voleva le OPCM idonee a derogare alla disciplina delle assunzioni a termine se non avessero indicato espressamente le norme derogate e la motivazione richiesta; ha confermato che la mancanza di indicazione specifica delle ragioni giustificatrici nei contratti rende gli stessi illegittimi e che la norma del d.l. n.225/2010 che legittimava la proroga normativa non sana le invalidità dei termini già apposti. La Corte ha altresì confermato l'applicabilità, per la liquidazione del danno nel pubblico impiego, del criterio richiamato nell'art. 32, comma 5, della L. n.183/2010 (danno presunto con valore sanzionatorio), conforme alla giurisprudenza di questa Corte e al principio di effettività della tutela comunitaria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Norme richiamate
Legge n.225/1992, art.5 (ora art.25 del Codice della Protezione Civile, D.Lgs. 1/2018)
Le OPCM sono "ordinanze libere" che, se intendono derogare a norme di legge, devono essere motivate e indicare espressamente le norme derogate; la deroga deve essere esplicita e puntuale
D.L. n.225/2010, art.2 comma 6
Ha consentito proroghe normative dei contratti a termine; tuttavia tale previsione non sanava le invalidità dei termini già apposti nei contratti precedenti
Disciplina la somministrazione di lavoro; richiede l'indicazione delle ragioni organizzative temporanee giustificatrici nel contratto di somministrazione, obbligo non assolto nei contratti censurati
Stabilisce l'obbligo di indicare la causale nei contratti a tempo determinato; la mancanza di indicazione dettagliata della causale comporta l'illegittimità del contratto
Prevede la misura risarcitoria per l'abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego; la Corte ha richiamato la sua applicazione secondo i criteri interpretativi orientati all'effettività della tutela e in collegamento con l'art.32 L.183/2010
Utilizzata come parametro per la liquidazione del danno (danno presunto, con valore sanzionatorio, determinato tra un minimo e un massimo salvo prova del maggior danno), in conformità alla giurisprudenza di legittimità
Codice di procedura civile: art.348-bis, art.348-ter, art.369 comma 2, art.327
Regole procedurali per la proponibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di primo grado quando l'appello è stato dichiarato inammissibile: il ricorso ex art.348-ter comma 3 è subordinato al deposito della sentenza e dell'ordinanza d'inammissibilità con relativa comunicazione entro i termini previsti; in mancanza il ricorso può essere improcedibile
Direttiva 1999/70/CE e CCNL delle agenzie di somministrazione
Richiamate a corredo delle norme nazionali; non hanno mutato l'esigenza di rispettare le prescrizioni di legge circa l'indicazione delle causali e le condizioni contrattuali
Massime di principio
- Le ordinanze governative di protezione civile (OPCM) che vogliano derogare a norme ordinarie devono indicare espressamente le norme derogate e motivare l'intervento; la mera previsione di utilizzo di lavoro temporaneo per emergenza non sostituisce la necessità di indicare le causali nei singoli contratti
- La mancanza, nel contratto di somministrazione o nel contratto a termine, dell'indicazione specifica e dettagliata della causale organizzativa o della motivazione temporanea rende il termine illegittimo e fa sorgere responsabilità risarcitoria
- Le norme che autorizzano proroghe straordinarie (es. d.l. n.225/2010) non sanano automaticamente invalidità già intervenute nella stipula originaria dei contratti
- Nel pubblico impiego privatizzato l'indennizzo per l'abuso dei contratti a termine va quantificato secondo i criteri richiamati dall'art.32 L.183/2010 (danno presunto, min-max) in conformità al principio di effettività della tutela comunitaria; è comunque possibile provare un maggior danno
- La stabilizzazione sopravvenuta dei rapporti non elimina automaticamente la responsabilità per illegittimità pregresse: occorre documentare i presupposti e il nesso temporale/giuridico tra la stabilizzazione e i contratti oggetto di causa
- Sul piano processuale, il ricorso per cassazione esperito dopo un'ordinanza di inammissibilità dell'appello richiede il deposito degli atti (sentenza di primo grado e ordinanza) e la prova della loro comunicazione entro i termini di legge per essere procedibile
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