Cassazione Penale, Sentenza n. 36952/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il ricorrente, ristretto agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, c.p.p., stava espiando la pena di quattro anni di reclusione, con fine pena indicato al 4 luglio 2028, inflitta dal GIP del Tribunale di Milano con sentenza dell’8 novembre 2024, irrevocabile il 6 settembre 2025, per lesioni personali aggravate in concorso. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 27 aprile 2026, dichiarava inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, applicando il divieto triennale dell’art. 58-quater, comma 3, ord. pen. Il divieto era ricondotto alla revoca, disposta il 9 aprile 2024, dell’affidamento in prova concesso il 14 settembre 2023 per un diverso titolo esecutivo: la revoca era seguita all’emissione di una misura cautelare carceraria per un tentato omicidio in concorso commesso il 29 marzo 2023, dunque prima della concessione del beneficio. Con un unico motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la preclusione è giustificata soltanto da condotte trasgressive commesse durante l’esecuzione della misura alternativa, non da fatti anteriori che abbiano determinato una rivalutazione dei presupposti originari. Con motivi aggiunti, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2026, deduceva inoltre che il termine del divieto, rideterminato in misura pari alla metà della pena residua e comunque non superiore a tre anni dalla revoca, era già decorso alla data dell’istanza; sosteneva anche che la revoca per fatti anteriori non integrava il presupposto del divieto e che l’interpretazione del Tribunale contrastava con la progressività trattamentale e la finalità rieducativa della pena.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso quanto all’affidamento in prova e ha annullato con rinvio l’ordinanza al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che il divieto dell’art. 58-quater, comma 3, ord. pen. presupponga una revoca conseguente a violazioni commesse durante l’esecuzione della misura alternativa; non lo giustifica la revoca intervenuta perché, dopo la concessione, è stata acquisita conoscenza di un reato commesso anteriormente, che ha comportato una nuova valutazione dei presupposti originari. Nel caso concreto, il reato che aveva determinato la misura cautelare e la revoca era anteriore all’affidamento in prova. È rimasto assorbito il motivo aggiunto sul decorso del termine triennale, come rimodulato dalla sentenza costituzionale n. 149 del 2026. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile quanto alla detenzione domiciliare generica, perché la pena da espiare alla data della decisione superava la soglia di due anni richiesta dall’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. Il rinvio riguarda il nuovo esame della domanda di affidamento in prova; il testo non riporta ulteriori statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
art. 58-quater, comma 3, ord. pen.
In linea con la ratio e la sfera operativa del divieto individuate dalla Corte costituzionale, questa Corte ha affermato che la revoca della misura alternativa conseguita non a comportamenti posti in essere dal condannato durante l'esecuzione, risultati incompatibili con la sua prosecuzione, bensì in ragione di una nuova valutazione degli originari presupposti, derivante dalla sopraggiunta conoscenza di reato commesso ancor prima della concessione, non può giustificare l'operatività del divieto, atteso che nessuna precedente violazione è stata apprezzata come ostativa alla prosecuzione della misura e dunque alla sua nuova concessione nel triennio, ma sono stati semplicemente rivalutati i presupposti iniziali afferenti all'originaria concessione, secondo un percorso consentito dal giudicato "debole", allo stato degli atti conosciuti, operante in materia di decisioni sull'esecuzione della pena.
La preclusione alla concessione dei benefici non opera quando la revoca della misura alternativa dipende dalla sopravvenuta conoscenza di un reato commesso prima della sua concessione, anziché da una violazione commessa durante l’esecuzione.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Occorre innanzitutto rilevare che l'impugnazione non è consentita nella parte in cui il ricorrente invoca l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato riguardo all'omessa concessione della detenzione domiciliare cosiddetta "generica", prevista dall'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., essendo la pena da espiare, alla data della decisione, superiore alla soglia di due anni di pena detentiva normativamente prevista per l'accesso al beneficio.
La detenzione domiciliare generica prevista da questa disposizione non è accessibile quando, alla data della decisione, la pena da espiare supera la soglia normativa di due anni.
L'art. 58-quater Ord. pen. sancisce il divieto di concessione per tre anni dei benefici dei permessi premio, dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà a chi sia stato condannato per evasione o abbia subito la revoca di una misura alternativa, ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, 51, primo comma, stabilendo, al comma 3, che, in caso di revoca, il divieto opera per un periodo di tre anni dall'emissione del relativo provvedimento.
La disposizione è richiamata quale disciplina delle ipotesi di revoca che possono costituire presupposto del divieto; la ratio del divieto, secondo la decisione, richiede una violazione commessa durante la misura alternativa.
art. 47-ter, comma 6, ord. pen.
L'art. 58-quater Ord. pen. sancisce il divieto di concessione per tre anni dei benefici dei permessi premio, dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà a chi sia stato condannato per evasione o abbia subito la revoca di una misura alternativa, ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, 51, primo comma, stabilendo, al comma 3, che, in caso di revoca, il divieto opera per un periodo di tre anni dall'emissione del relativo provvedimento.
La disposizione è richiamata quale disciplina delle ipotesi di revoca rilevanti ai fini del divieto; la revoca deve essere collegata, secondo la ratio applicata dalla Corte, a condotte incompatibili tenute durante l’esecuzione della misura.
art. 51, primo comma, ord. pen.
L'art. 58-quater Ord. pen. sancisce il divieto di concessione per tre anni dei benefici dei permessi premio, dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà a chi sia stato condannato per evasione o abbia subito la revoca di una misura alternativa, ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, 51, primo comma, stabilendo, al comma 3, che, in caso di revoca, il divieto opera per un periodo di tre anni dall'emissione del relativo provvedimento.
La disposizione è richiamata quale disciplina delle ipotesi di revoca che possono rilevare per il divieto; la ratio esaminata dalla Corte esige una condotta incompatibile tenuta durante la misura alternativa.
art. 51-ter, comma 1, ord. pen.
Con la successiva sentenza n. 173 del 2021 la Corte ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen., evidenziando che il divieto in esame si fonda «sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima» e che, ai sensi dell'art. 51-ter, comma 1, Ord. pen., il tribunale di sorveglianza ha la possibilità «di reagire alla commissione di comportamenti suscettibili di determinare la revoca della misura alternativa attraverso una pluralità di risposte», tra le quali la revoca è riservata ai soli casi più gravi.
Il tribunale di sorveglianza dispone di una pluralità di risposte ai comportamenti che possono determinare la revoca della misura alternativa; il divieto è collegato alla valutazione di specifiche violazioni commesse durante il beneficio.
Con memoria del 27 luglio 2026 l'Avv. Antonio Piro ha proposto motivi aggiunti, conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 149 del 2026, dell'art. 58-quater, comma 3, Ord. pen., nella parte in cui dispone che il divieto di concessione dei benefici ivi previsto opera per un periodo di tre anni dal momento in cui «è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2», anziché «per un periodo pari alla metà della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, il divieto dura per un periodo pari alla metà della pena residua e comunque non superiore a tre anni, decorrente dall’emissione del provvedimento di revoca. La Cassazione ha assorbito la censura relativa al decorso di tale termine.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta da Mario Marrone, ristretto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. per l'espiazione della pena di anni quattro di reclusione, con fine pena al 4 luglio 2028, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2024, irrevocabile il 6 settembre 2025, per il delitto di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 582, 583, primo comma, n. 1, 585, primo comma, cod. pen.
La norma è richiamata per descrivere il titolo in base al quale il condannato era ristretto agli arresti domiciliari durante l’esecuzione della pena; la Corte non ne elabora una distinta interpretazione.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta da Mario Marrone, ristretto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. per l'espiazione della pena di anni quattro di reclusione, con fine pena al 4 luglio 2028, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2024, irrevocabile il 6 settembre 2025, per il delitto di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 582, 583, primo comma, n. 1, 585, primo comma, cod. pen.
La disposizione è riportata soltanto per identificare il titolo di condanna per lesioni aggravate in concorso; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione.
art. 112, primo comma, n. 1, c.p.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta da Mario Marrone, ristretto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. per l'espiazione della pena di anni quattro di reclusione, con fine pena al 4 luglio 2028, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2024, irrevocabile il 6 settembre 2025, per il delitto di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 582, 583, primo comma, n. 1, 585, primo comma, cod. pen.
La disposizione è riportata soltanto come componente della qualificazione aggravata del reato oggetto della condanna esecutiva; la Corte non ne interpreta il contenuto.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta da Mario Marrone, ristretto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. per l'espiazione della pena di anni quattro di reclusione, con fine pena al 4 luglio 2028, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2024, irrevocabile il 6 settembre 2025, per il delitto di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 582, 583, primo comma, n. 1, 585, primo comma, cod. pen.
La disposizione è menzionata per individuare il delitto per il quale è stata inflitta la pena in esecuzione; non è oggetto di interpretazione nella decisione.
art. 583, primo comma, n. 1, c.p.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta da Mario Marrone, ristretto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. per l'espiazione della pena di anni quattro di reclusione, con fine pena al 4 luglio 2028, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2024, irrevocabile il 6 settembre 2025, per il delitto di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 582, 583, primo comma, n. 1, 585, primo comma, cod. pen.
La disposizione è menzionata quale aggravante del reato oggetto della condanna in esecuzione; la Corte non ne interpreta il contenuto.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza rivolta alla concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, proposta da Mario Marrone, ristretto agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. per l'espiazione della pena di anni quattro di reclusione, con fine pena al 4 luglio 2028, inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2024, irrevocabile il 6 settembre 2025, per il delitto di cui agli artt. 110, 112, primo comma, n. 1, 582, 583, primo comma, n. 1, 585, primo comma, cod. pen.
La disposizione è menzionata quale ulteriore elemento della qualificazione aggravata della condanna esecutiva; la Corte non ne offre un’interpretazione.
Massime di principio
- Il divieto di concessione dei benefici previsto dall’art. 58-quater ord. pen. per la revoca di una misura alternativa presuppone che la revoca sia conseguenza di condotte incompatibili commesse durante l’esecuzione della misura.
- La revoca determinata dalla sopravvenuta conoscenza di un reato commesso prima della concessione del beneficio, che comporti una nuova valutazione dei presupposti originari, non integra il presupposto per applicare il divieto triennale dell’art. 58-quater ord. pen.
- La detenzione domiciliare generica ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. non è accessibile se la pena da espiare supera la soglia di due anni prevista dalla legge.
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