Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28395/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società aveva opposto un decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di restituire Euro 900.000 versati da un ente ecclesiastico nell'ambito di un contratto preliminare di cessione delle quote sociali. La vicenda nasceva da un preliminare stipulato dai soci della società con la diocesi e un seminario vescovile, in base al quale gli enti promissari acquirenti si erano riservati un diritto di recesso ad nutum e avevano corrisposto una somma qualificata come finanziamento, poi reclamata in restituzione dalla sola diocesi dopo l'esercizio del recesso. La società sosteneva: che, a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale che aveva emesso il primo decreto, il giudizio avrebbe dovuto essere riassunto e, non essendolo stato, si era estinto; che il secondo decreto ingiuntivo era inefficace perché notificato oltre 60 giorni dal deposito; che il decreto era nullo per carenza dei presupposti; e che il recesso era abusivo e quindi illegittimo. La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi, rilevando, per i primi due, l'erronea sussunzione di error in procedendo sotto l'art. 360, n. 3, c.p.c., l'inidoneità delle censure motivazionali rispetto al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c., e la mancata specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata; per gli ultimi due, ha ritenuto che la valutazione della legittimità del recesso e della prova del credito fosse riservata al giudice di merito e che, nel caso concreto, il recesso contrattualmente previsto non risultava abusivo né erano stati provati specifici pregiudizi per la società.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che la mancata riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza impedisse alla creditrice di ottenere un nuovo decreto ingiuntivo dinanzi al giudice competente, e ha ritenuto che la notifica del decreto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione impedisse la perdita di efficacia ex art. 644 c.p.c. Ha inoltre confermato la valutazione di merito sulla legittimità del recesso ad nutum e sull'idoneità della documentazione prodotta a provare il credito restitutorio. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata in cassazione. È stato disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di riassunzione dopo la dichiarazione di incompetenza; la Corte ha escluso che la sua mancata applicazione, nel caso concreto, impedisse il successivo ricorso monitorio della creditrice davanti al giudice competente.

  • artt. 306 e ss. c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione all'estinzione del giudizio per mancata riassunzione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile e, comunque, non decisiva nel caso concreto.

  • art. 644 c.p.c.

    la Corte ha affermato che, quando il decreto ingiuntivo sia oggetto di correzione per errore incidente sul contenuto o sulla comprensione del provvedimento, il termine di sessanta giorni per la notifica ai fini dell'efficacia va computato dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione.

  • art. 288 c.p.c.

    è stato interpretato nel senso che la decorrenza del termine per impugnare o, per analogia funzionale nel caso del decreto ingiuntivo, per notificare il provvedimento ai fini della sua efficacia, slitta alla comunicazione dell'ordinanza di correzione quando la correzione incide sul contenuto essenziale del provvedimento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    non può essere utilizzato per censurare errori in procedendo; tali doglianze devono essere ricondotte al n. 4.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è il parametro corretto per denunciare errori processuali che determinano nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione è limitato al solo minimo costituzionale; è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza dei presupposti del decreto ingiuntivo; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una nuova valutazione di merito.

  • art. 634 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova scritta a sostegno del credito monitorio; la Corte ha ritenuto sufficiente, secondo il giudice di merito, la documentazione prodotta.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per sostenere l'abusività del recesso; la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui il recesso non era abusivo né contrario a correttezza.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per la doglianza sull'esercizio abusivo del recesso; la Corte ha escluso che il diritto fosse stato esercitato in violazione della buona fede contrattuale.

  • art. 2 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in modo ancillare alla censura di abusività del recesso; non è stata effettuata una specifica applicazione autonoma dalla Corte.

  • art. 42 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità dell'esercizio del recesso; non è stata svolta una autonoma ratio decisoria sul punto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • L'errore processuale che determina nullità del procedimento o della sentenza deve essere dedotto come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; la sua impropria sussunzione sotto il n. 3 rende il motivo inammissibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non una mera critica alla motivazione, salvo le anomalie motivazionali che si collocano sotto la soglia del minimo costituzionale.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito integra difetto di specificità e inammissibilità.
  • Il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo ha competenza funzionale sull'opposizione; se, nel giudizio di opposizione, pronuncia anche la revoca o nullità del decreto, la mancata riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza può estinguere il giudizio di opposizione, ma non impedisce, in presenza dei presupposti, la richiesta di un nuovo decreto al giudice competente.
  • Quando un provvedimento monitorio è soggetto a correzione per errore che incide sul suo contenuto essenziale o sulla sua comprensione, il termine per la notifica ai fini della sua efficacia decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione, non dal deposito originario.
  • La valutazione della legittimità di un recesso contrattuale espressamente previsto e dell'idoneità della prova documentale del credito appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata; l'abusività del recesso richiede la dimostrazione di un esercizio contrario a correttezza e buona fede e di un pregiudizio specifico per la controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoAppelloRicorso per cassazioneTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.