Cassazione Civile, Ordinanza n. 31247/2025 del 30/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, la parte ricorrente aveva versato una somma alla creditrice procedente ai sensi dell'art. 41 T.u.b., in vista di un’operazione collegata all’esecuzione e alla possibile cessione del credito ipotecario. Successivamente era stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione per omesso versamento di oneri, e la somma versata era stata restituita solo dopo un provvedimento del giudice dell’esecuzione e a seguito di ricorso. La ricorrente sosteneva che la banca/mandataria avesse agito in violazione della buona fede sia nel pretendere documentazione ulteriore per la cessione del credito, sia nel ritardare la restituzione delle somme. In appello era stata riconosciuta solo una minima somma a titolo di interessi sulla somma poi restituita, mentre erano state respinte le ulteriori domande: interessi maggiori, rimborso delle spese legali sostenute per ottenere la restituzione, risarcimento per mancato perfezionamento del contratto di cessione del credito o per responsabilità precontrattuale, lucro cessante e danno morale. In cassazione la ricorrente articolava sei motivi: 1) censura per avere la Corte d'appello fondato la decisione su congetture circa le reali finalità dell’operazione; 2) violazione delle regole sulla conclusione del contratto per non aver riconosciuto il perfezionamento della cessione del credito in base alle email intercorse; 3) violazione della buona fede e della normativa antiriciclaggio, nonché omesso esame di fatti decisivi, per avere ritenuto non pretestuose le richieste documentali della banca; 4) erronea qualificazione dell’azione restitutoria come ripetizione di indebito e contestazione della decorrenza degli interessi; 5) erroneo diniego del rimborso delle spese sostenute per ottenere l’ordine di restituzione; 6) illegittima condanna integrale alle spese di lite nonostante l’accoglimento parziale in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi; ha respinto il quarto motivo, ritenendo corretta la qualificazione dell’azione restitutoria come ripetizione di indebito e corretta la decorrenza degli interessi dalla domanda/istanza restitutoria, poiché da quel momento era venuta meno la buona fede dell’accipiens; ha accolto il quinto motivo, censurando il rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute per ottenere il provvedimento restitutorio, qualificabili come danno emergente se allegati e provati; ha dichiarato assorbito il sesto motivo sulle spese di lite. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto accolto e sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del procedimento introduttivo di primo grado.
Norma richiamata per la decisione del Tribunale con ordinanza nel rito sommario di cognizione.
Richiamato come base del pagamento effettuato alla creditrice procedente nell’ambito della procedura esecutiva.
Indicata come disposizione che consente il pagamento alla banca/creditore procedente nell’esecuzione immobiliare, ma non esclude la successiva restituzione ove venga meno il titolo dell’attribuzione.
Invocato per contestare la mancata ritenuta conclusione del contratto di cessione del credito.
Richiamato come parametro della buona fede nelle trattative; la Corte rileva che la censura era assertiva e non misurava il precetto con la ratio della sentenza impugnata.
Censurato insieme ad altre norme in tema di obbligazioni e adempimento, ma senza esito favorevole sul motivo relativo al rimborso spese.
Richiamato nel quinto motivo per sostenere una responsabilità della controparte per il ritardo e le spese conseguenti.
Invocato per sostenere la decorrenza automatica degli interessi su somme dovute.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere gli effetti retroattivi della risoluzione per inadempimento; la Corte ribadisce che, una volta venuto meno il titolo, la restituzione segue la disciplina dell’indebito oggettivo.
Richiamato dalla ricorrente in tema di restituzione del prezzo a seguito di risoluzione; la Corte non ne fa applicazione diretta.
La Corte conferma che, quando viene meno la causa dell’attribuzione patrimoniale, la restituzione avviene tramite ripetizione di indebito oggettivo.
Richiamato per censurare la condotta della banca e sostenere l’obbligo di diligenza; il motivo relativo alle spese è accolto in relazione al danno emergente da attività necessaria per recuperare le somme.
Invocato dalla ricorrente in tema di spese del pagamento; non è norma decisiva per l’esito del giudizio.
Richiamato nel sesto motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito.
Invocato nel primo motivo per vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma ritenuto inammissibile per difetto di interesse poiché diretto contro un obiter dictum.
Richiamato in più motivi come parametro della violazione di legge processuale.
Invocato per contestare la valutazione delle prove e l’accertamento di fatto; la Corte ne dichiara l’inammissibilità o l’infondatezza nei motivi esaminati.
Invocato per censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, ma senza successo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come norma processuale per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ricorda che il vizio non è deducibile quando la sentenza d’appello è conforme a quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
La Corte rileva l’inammissibilità del secondo motivo anche per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti.
Richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme sul punto di fatto.
Richiamato per chiarire che il "giorno della domanda" comprende anche atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora.
Esclusa l’applicazione analogica alla buona fede dell’accipiens in tema di interessi sulla ripetizione dell’indebito.
Citato dalla Corte d’appello come norma che vieta al debitore di avanzare offerte d’acquisto nella procedura esecutiva.
Citato dalla Corte d’appello come norma che vieta al debitore di formulare offerte d’acquisto nell’esecuzione forzata.
Invocato nel terzo motivo in relazione agli adempimenti antiriciclaggio, ma la censura è ritenuta infondata nei termini prospettati.
Massime di principio
- L’impugnazione che colpisca un mero obiter dictum, privo di incidenza sulla decisione, è inammissibile per difetto di interesse.
- La conclusione del contratto è un accertamento di merito; in cassazione non può essere rimescolata la ricostruzione fattuale salvo specifici vizi di motivazione o violazioni di legge realmente pertinenti e autosufficienti.
- La comunicazione che manifesti la necessità di ulteriori fasi, approfondimenti o elaborazioni di dettaglio non integra di per sé accettazione contrattuale, quando dal contesto emerga che la volontà negoziale non si è ancora formata.
- Quando la sentenza di appello è conforme a quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è precluso se non si dimostra la diversità delle rationes fattuali delle due decisioni.
- La ripetizione di quanto prestato diventa lo strumento restitutorio anche quando venga meno il titolo dell’attribuzione patrimoniale per risoluzione del rapporto; la disciplina dell’indebito oggettivo si applica, in via di principio, alle restituzioni conseguenti alla caducazione del vincolo.
- In tema di somme divenute indebite a seguito della caducazione del titolo, gli interessi decorrono dal momento in cui l’accipiens perde la buona fede, normalmente dalla domanda o dalla costituzione in mora, e la buona fede va intesa in senso soggettivo come ignoranza dell’obbligo restitutorio.
- Le spese sostenute per ottenere un provvedimento giudiziale di restituzione possono integrare danno emergente risarcibile, purché siano specificamente allegate e provate, se derivano causalmente dalla condotta della controparte e dall’esigenza di ottenere il ristoro dovuto.
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