Cassazione Civile, Ordinanza n. 34502/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta davanti al tribunale ordinario, di un'ordinanza sindacale di sgombero immediato di un alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo. Gli occupanti sostenevano di aver diritto a permanere nell'immobile per subentro nel rapporto locativo/concessorio alla precedente assegnataria e chiedevano anche di accertare l'illegittimità dello sgombero per vizi procedurali e per la mancata considerazione dei presupposti per la regolarizzazione del rapporto ai sensi della legge regionale richiamata. Il tribunale ordinario si è dichiarato privo di giurisdizione in favore del giudice amministrativo; riassunta la causa, il TAR ha a sua volta sollevato regolamento d'ufficio ritenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo alla permanenza nell'alloggio e il potere della P.A. di agire esecutivamente, dunque devoluta al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la pronuncia declinatoria del Tribunale di Locri. Ha ritenuto che, nelle controversie relative al rilascio di alloggi ERP occupati abusivamente, quando si controverte della legittimità dell'ordine di sgombero e del diritto del privato a conservare la disponibilità dell'immobile, la posizione azionata sia di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, poiché l'ordine di rilascio è atto vincolato imposto dalla legge e non esercizio discrezionale di potere amministrativo. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva delle parti.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
richiamato per ribadire il criterio di riparto della giurisdizione nelle materie in cui opera la distinzione tra potere pubblico e rapporto paritetico
evocato in relazione alla continuità del sistema di tutela e al riparto di giurisdizione nella materia dell'edilizia residenziale pubblica
indicato come base del procedimento camerale per il regolamento d'ufficio di giurisdizione
art. 1, comma 1, L.R. n. 8/1995
richiamato dai ricorrenti come fonte della pretesa regolarizzazione del rapporto locativo al ricorrere di determinati presupposti
non citato espressamente nel testo fornito
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di edilizia residenziale pubblica, il criterio di riparto della giurisdizione dipende dalla fase del rapporto: prima dell'assegnazione prevale la giurisdizione amministrativa, dopo l'assegnazione e nella gestione del rapporto paritetico prevale quella ordinaria.
- L'impugnazione di un ordine di sgombero rivolto a occupanti senza titolo di un alloggio ERP rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché si controverte del diritto del privato a conservare il bene e del potere esecutivo dell'amministrazione, non di un atto discrezionale di esercizio del potere pubblico.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale e l'effettiva natura della situazione giuridica dedotta, non la qualificazione formale data dalla parte alla propria domanda.
- La deduzione di vizi formali del provvedimento di sgombero o la prospettazione di una possibile regolarizzazione prevista dalla legge non spostano la giurisdizione al giudice amministrativo quando l'atto contestato è vincolato e la controversia non investe scelte discrezionali della pubblica amministrazione.
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