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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35158/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 21/03/2025 che ha rigettato il riesame del decreto del G.I.P. di Termini Imerese disponendo il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote sociali della Gold Black s.r.l., di due autobotti (tg. FY113YX e BH816XB) e del deposito commerciale della società, per reati connessi alla commercializzazione illecita di gasolio (artt. 110, 40, comma 1, lett. b) e c), 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 e artt. 61 n.2, 110 e 479 c.p.). Il ricorrente denuncia: mancata e generica motivazione circa il nesso di strumentalità tra il deposito commerciale e le condotte illecite; motivazione generica del "periculum in mora"; mancata individuazione e quantificazione del profitto posto a fondamento del pericolo di dispersione e della corrispondenza tra profitto e valore dei beni sequestrati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non apparente: ha descritto il meccanismo illecito (carichi non registrati, acquisti in nero di gasolio agricolo denaturato, stoccaggio presso il deposito della Gold Black e cessione a soggetti non autorizzati) e ha indicato la funzione strumentale sia delle autobotti sia del deposito. Ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo dell'art. 44, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 (beni suscettibili di confisca) e ha giudicato sufficiente la motivazione sul "periculum in mora" fondata sulla sistematicità delle condotte imprenditoriali illegali e sul concreto rischio di dispersione dei beni. La Corte ha aggiunto che la quantificazione del profitto e il rapporto tra profitto e valore dei beni sequestrati non sono sempre necessari per motivare il periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    art. 321, comma 1 (sequestro preventivo) e comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca)

    Norma che legittima il sequestro preventivo in vista della confisca; il Tribunale e il G.I.P. hanno motivato la misura indicando finalità di prevenire la dispersione dei beni che devono essere confiscati.

  • d.lgs. n. 504/1995, art. 44, comma 1

    «I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni ... sono soggetti a confisca ...»

    Il deposito commerciale e i mezzi impiegati per il trasporto del prodotto illecito sono riconosciuti come beni suscettibili di confisca obbligatoria; ciò giustifica la loro vicinanza alla misura cautelare e il sequestro preventivo.

  • artt. 40, 40-bis, 41, 43 e 49 d.lgs. n. 504/1995 (richiamati)

    art. 40 e 49 (riferimento a violazioni nel settore dei prodotti petroliferi)

    Norme relative alle specifiche violazioni doganali/fiscali nel commercio di prodotti petroliferi cui si riferiscono le imputazioni; giustificano l'applicazione dell'art. 44 in tema di confisca.

  • art. 110, art. 61 n.2, art. 479 c.p.

    art. 110 (concorso di persone nel reato); art. 61 n.2 e art. 479 (circostanze aggravanti/indicatori di illecito)

    Norme penali che qualificano le condotte contestate e la loro gravità, utilizzate nella ricostruzione del contesto fattuale e nella valutazione della sistematicità dell'attività illecita.

  • art. 240 cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)

    art. 240 (confisca per equivalente e misure ablative)

    Richiamato per spiegare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in mora in vista dell'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione a questioni di violazione di legge e a vizi gravi di motivazione nelle ordinanze di riesame/sequestro.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    motivi di impugnazione per cassazione (violazione di legge)

    Fondamento formale del motivo di ricorso utilizzato dal difensore per denunciare violazione di legge e carenza motivazionale.

  • art. 616 c.p.p. e art. 1, comma 64, l. n. 103/2017

    art. 616 (condanna per inammissibilità), legge n. 103/2017 art. 1, comma 64 (aumento della sanzione)

    Norme che autorizzano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha fissato l'importo in euro 3.000.

Massime di principio

  • Nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca, è sufficiente che il giudice descriva il "meccanismo illecito" e la funzione strumentale dei beni; ciò può bastare a comprovare il nesso di strumentalità senza una analitica quantificazione del profitto.
  • Il "periculum in mora" può essere motivato con riferimento alla sistematicità e alla modalità imprenditoriale delle condotte illecite che rendono concreto il rischio di dispersione dei beni, anche mediante passaggi di proprietà; non sempre è necessaria la matematica corrispondenza tra profitto e valore dei beni sequestrati.
  • I depositi e i mezzi utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di prodotti petroliferi illeciti possono essere considerati beni confiscabili ex lege (art. 44 d.lgs. n. 504/1995) e, quindi, suscettibili di sequestro preventivo quando sussista un nesso funzionale con il reato.
  • In sede di riesame il giudice deve fornire una motivazione autonoma e comprensibile, ma non è richiesto un livello di dettaglio non necessario: è sufficiente ricostruire il modus operandi illecito e spiegare perché dalla disponibilità dei beni derivi rischio di dispersione.
  • In cassazione contro ordinanze di riesame o sequestro, l'ammissibilità è ristretta: il rimedio è riservato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.

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