Cassazione Penale, Sentenza n. 35158/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 21/03/2025 che ha rigettato il riesame del decreto del G.I.P. di Termini Imerese disponendo il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote sociali della Gold Black s.r.l., di due autobotti (tg. FY113YX e BH816XB) e del deposito commerciale della società, per reati connessi alla commercializzazione illecita di gasolio (artt. 110, 40, comma 1, lett. b) e c), 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 e artt. 61 n.2, 110 e 479 c.p.). Il ricorrente denuncia: mancata e generica motivazione circa il nesso di strumentalità tra il deposito commerciale e le condotte illecite; motivazione generica del "periculum in mora"; mancata individuazione e quantificazione del profitto posto a fondamento del pericolo di dispersione e della corrispondenza tra profitto e valore dei beni sequestrati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non apparente: ha descritto il meccanismo illecito (carichi non registrati, acquisti in nero di gasolio agricolo denaturato, stoccaggio presso il deposito della Gold Black e cessione a soggetti non autorizzati) e ha indicato la funzione strumentale sia delle autobotti sia del deposito. Ha inoltre ritenuto legittimo il richiamo dell'art. 44, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 (beni suscettibili di confisca) e ha giudicato sufficiente la motivazione sul "periculum in mora" fondata sulla sistematicità delle condotte imprenditoriali illegali e sul concreto rischio di dispersione dei beni. La Corte ha aggiunto che la quantificazione del profitto e il rapporto tra profitto e valore dei beni sequestrati non sono sempre necessari per motivare il periculum in mora. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 321, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
art. 321, comma 1 (sequestro preventivo) e comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca)
Norma che legittima il sequestro preventivo in vista della confisca; il Tribunale e il G.I.P. hanno motivato la misura indicando finalità di prevenire la dispersione dei beni che devono essere confiscati.
d.lgs. n. 504/1995, art. 44, comma 1
«I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni ... sono soggetti a confisca ...»
Il deposito commerciale e i mezzi impiegati per il trasporto del prodotto illecito sono riconosciuti come beni suscettibili di confisca obbligatoria; ciò giustifica la loro vicinanza alla misura cautelare e il sequestro preventivo.
artt. 40, 40-bis, 41, 43 e 49 d.lgs. n. 504/1995 (richiamati)
art. 40 e 49 (riferimento a violazioni nel settore dei prodotti petroliferi)
Norme relative alle specifiche violazioni doganali/fiscali nel commercio di prodotti petroliferi cui si riferiscono le imputazioni; giustificano l'applicazione dell'art. 44 in tema di confisca.
art. 110, art. 61 n.2, art. 479 c.p.
art. 110 (concorso di persone nel reato); art. 61 n.2 e art. 479 (circostanze aggravanti/indicatori di illecito)
Norme penali che qualificano le condotte contestate e la loro gravità, utilizzate nella ricostruzione del contesto fattuale e nella valutazione della sistematicità dell'attività illecita.
art. 240 cod. pen. (richiamato dalla giurisprudenza)
art. 240 (confisca per equivalente e misure ablative)
Richiamato per spiegare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in mora in vista dell'anticipazione dell'effetto ablativo.
ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di appello e riesame di misure cautelari reali
Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione a questioni di violazione di legge e a vizi gravi di motivazione nelle ordinanze di riesame/sequestro.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
motivi di impugnazione per cassazione (violazione di legge)
Fondamento formale del motivo di ricorso utilizzato dal difensore per denunciare violazione di legge e carenza motivazionale.
art. 616 c.p.p. e art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
art. 616 (condanna per inammissibilità), legge n. 103/2017 art. 1, comma 64 (aumento della sanzione)
Norme che autorizzano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso inammissibile; la Corte ha fissato l'importo in euro 3.000.
Massime di principio
- Nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca, è sufficiente che il giudice descriva il "meccanismo illecito" e la funzione strumentale dei beni; ciò può bastare a comprovare il nesso di strumentalità senza una analitica quantificazione del profitto.
- Il "periculum in mora" può essere motivato con riferimento alla sistematicità e alla modalità imprenditoriale delle condotte illecite che rendono concreto il rischio di dispersione dei beni, anche mediante passaggi di proprietà; non sempre è necessaria la matematica corrispondenza tra profitto e valore dei beni sequestrati.
- I depositi e i mezzi utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di prodotti petroliferi illeciti possono essere considerati beni confiscabili ex lege (art. 44 d.lgs. n. 504/1995) e, quindi, suscettibili di sequestro preventivo quando sussista un nesso funzionale con il reato.
- In sede di riesame il giudice deve fornire una motivazione autonoma e comprensibile, ma non è richiesto un livello di dettaglio non necessario: è sufficiente ricostruire il modus operandi illecito e spiegare perché dalla disponibilità dei beni derivi rischio di dispersione.
- In cassazione contro ordinanze di riesame o sequestro, l'ammissibilità è ristretta: il rimedio è riservato a violazioni di legge o a vizi motivazionali radicali tali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35018/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35020/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35021/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35022/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35023/2025 del 28/10/2025
- Sentenza penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35024/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →