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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05708/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da un cliente nei confronti dell'intermediario per ottenere la restituzione di euro 210.798,85, somma corrisposta in relazione a un'operazione qualificata come attivazione di una gestione patrimoniale. In primo grado era stata dichiarata la nullità del rapporto e condannata la banca al rimborso; la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo che il servizio di investimento fosse stato offerto dalla banca al cliente, che il mandato all'attivazione della gestione era stato raccolto dalla banca stessa e che, mancando un contratto quadro scritto, il mandato del 8.8.2000 costituiva solo atto esecutivo e non poteva supplire al requisito formale imposto dagli artt. 23 e 24 TUF e dall'art. 30 Regolamento Intermediari. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il rapporto sarebbe intercorso con un diverso soggetto, cioè la società mandataria della gestione; 2) violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tale società; 3) nullità per motivazione apparente ed extrapetizione, perché la Corte d'appello avrebbe attribuito rilievo alla mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere verificato se il mandato del 8.8.2000 potesse soddisfare i requisiti del contratto quadro; 5) violazione degli artt. 23 e 24 TUF e dell'art. 30 Regolamento Intermediari, contestando la necessità del contratto quadro e sostenendo che il mandato di attivazione della gestione patrimoniale fosse di per sé contratto tipizzato idoneo a soddisfare i requisiti formali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso; ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha quindi lasciato ferma la decisione di merito della Corte d'appello che aveva confermato la nullità del rapporto e la condanna della banca al rimborso al cliente. La Corte ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e riproponeva una censura già svolta in appello; ha altresì rilevato che il quarto motivo era precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. e comunque infondato; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché la questione era coperta da giudicato interno formatosi sull'inammissibilità del primo motivo, sia perché la Corte d'appello aveva correttamente ricondotto la fattispecie alla prestazione di servizi di investimento soggetti al requisito del contratto scritto. La banca è stata condannata anche alle spese di lite e al contributo unificato დამატivo, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 TUF

    per i servizi di investimento è richiesta, a pena di nullità, la previa stipulazione di un contratto scritto quadro; il requisito non può essere supplito da un atto esecutivo successivo.

  • art. 24 TUF

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'idoneità del mandato, ma ritenuto non idoneo a superare la mancanza del contratto quadro.

  • art. 30 Regolamento Intermediari

    invocato a sostegno della necessità della forma e della previa stipulazione del contratto quadro nei servizi di investimento.

  • art. 102 c.p.c.

    la doglianza di mancata integrazione del contraddittorio è stata dichiarata assorbita.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato per la dedotta necessità di integrazione del contraddittorio in appello; motivo assorbito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    il motivo sull'omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile per la preclusione relativa alla cd. doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la medesima censura già svolta nel merito senza misurarsi con gli argomenti decisivi del giudice di appello.
  • Quando la decisione d'appello è conforme a quella di primo grado, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due pronunce.
  • Nei servizi di investimento, la mancanza del contratto scritto richiesto dalla disciplina di settore non può essere sanata da un mandato operativo o da un atto esecutivo successivo, anche se sottoscritto dalle parti, quando esso non abbia contenuto e funzione di vero contratto quadro.
  • Se il giudice di merito qualifica il rapporto come servizio di investimento prestato dall'intermediario, la deduzione che il contratto sia intercorso con un soggetto diverso è inammissibile in cassazione se non si confuta specificamente tale qualificazione e, una volta formatosi il giudicato interno su un punto, esso non è più contestabile nei motivi successivi.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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