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Ordinanza

Ordinanza n. 7141/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza del decreto della Corte di Appello di Roma, depositato in data 22/12/2017 (Cron. 10950/2017, Rep. 10443/2017, R.G. 52282/2017)

Giustizia amministrativa202008629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte di Appello di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di equa riparazione)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già beneficiario di un decreto della Corte di Appello di Roma emesso ai sensi della legge n. 89/2001, ha chiesto l’ottemperanza del giudicato. Con sentenza n. 4446 del 2021 il TAR aveva accolto la domanda, ordinando al Ministero di provvedere entro sessanta giorni e nominando, per l’eventuale persistente inottemperanza, un commissario ad acta, con ulteriori novanta giorni per l’esecuzione. Nonostante il decorso dei termini e l’istanza rivolta al commissario, il pagamento non risultava effettuato. Il ricorrente ha quindi proposto reclamo, notificato al Ministero il 12 novembre 2025, chiedendo la sostituzione del commissario ad acta. Il TAR ha esaminato anche l’incidenza della novella dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 817, della legge di bilancio 2025, che prevede per due anni la sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti indicati dalla disposizione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di poter decidere il reclamo nonostante la previsione legislativa di sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza. La sospensione non è stata ritenuta applicabile al caso concreto perché il giudizio di ottemperanza era già stato definito da tempo e il commissario ad acta si era già insediato. Il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. è stato qualificato come strumento volto ad adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione di un doppio giudicato, mediante una scelta organizzativa già predeterminata dalla legge e non implicante valutazioni di merito. Poiché l’inottemperanza permaneva, il TAR ha revocato la precedente nomina del responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia e ha nominato, in sua sostituzione, un funzionario del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, assegnandogli novanta giorni per l’esecuzione del giudicato. Nulla è stato disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La sospensione non impedisce al giudice di decidere il reclamo relativo a un giudizio di ottemperanza già definito, nel quale il commissario ad acta si è già insediato e occorre adottare misure organizzative per assicurare l’esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 817, l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha modificato, tra l’altro, l’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introducendo la sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti indicati dalla norma.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare, mediante reclamo, le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto il reclamo è stato utilizzato per sostituire il commissario ad acta già nominato.

Massime di principio

  • La sospensione legislativa delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non impedisce, nel caso di un giudizio di ottemperanza già definito e con commissario ad acta già insediato, la decisione sul reclamo volto ad adottare misure organizzative necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. può essere deciso anche quando non richiede valutazioni di merito sull’obbligazione amministrativa, ma serve a sostituire il commissario ad acta e a rendere effettiva l’esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione e di inefficacia del commissario ad acta precedentemente nominato, il giudice dell’ottemperanza può revocarne la nomina e designare un diverso funzionario, assegnandogli un termine per l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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