Ordinanza n. 878/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza volta alla verifica dei requisiti dei candidati e, con motivi aggiunti, provvedimento di individuazione dei vincitori e successive licenze di gondoliere
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dal Comune di Venezia sull'istanza con cui chiedeva di verificare il possesso, da parte dei candidati collocati nella graduatoria del concorso pubblico per soli titoli finalizzato al rilascio di sette licenze per l'esercizio pubblico di gondola, del requisito previsto dall'art. 1, lett. h), del bando, relativo all'effettuazione degli esami tossicologici al momento della domanda e della successiva assegnazione. Ha chiesto, tra l'altro, l'esclusione o la decadenza dei candidati ritenuti privi del requisito, la riformulazione della graduatoria e l'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche mediante nomina di un commissario ad acta. Con motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento comunale del 18 giugno 2025 di individuazione dei vincitori e le autorizzazioni di gondoliere pubblico rilasciate il 19 giugno 2025. Nel corso dell'udienza camerale il ricorrente ha dato atto dell'ostensione di tutta la documentazione richiesta, sicché non vi era più luogo a provvedere sulla domanda istruttoria. La questione decisa con l'ordinanza riguarda la corretta trattazione processuale delle domande cumulate: la domanda contro il silenzio e le impugnazioni degli atti della procedura, qualificata dal TAR come controversia relativa a una procedura di affidamento di pubblico servizio, sono soggette a riti differenti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda contro il silenzio né i motivi aggiunti. Ha ritenuto applicabile l'art. 32, comma 1, c.p.a., che consente il cumulo nello stesso giudizio di domande connesse, stabilendo che, quando le azioni sono soggette a riti diversi, si applica il rito ordinario, salvo le deroghe previste per il rito abbreviato e per il rito appalti. Richiamando una precedente sentenza della Sezione, il Collegio ha qualificato la fattispecie come procedura di affidamento di un pubblico servizio, con conseguente applicazione degli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a. Poiché le parti hanno condiviso la necessità della conversione, il TAR ha disposto la conversione dal rito camerale al rito speciale appalti ai sensi degli artt. 120 e seguenti c.p.a. e ha fissato l'udienza pubblica del 23 settembre 2026 per la prosecuzione della trattazione. La domanda istruttoria è stata ritenuta non più bisognosa di decisione a seguito dell'integrale ostensione documentale.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio e della relativa trattazione.
art. 32, comma 1, c.p.a.
È sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.
Consente il cumulo delle domande connesse e impone di individuare il rito applicabile quando le domande siano soggette a riti diversi, fatta salva la disciplina speciale del rito abbreviato e del rito appalti.
art. 119, comma 1, lett. a), c.p.a.
Ritenuto applicabile alla controversia, qualificata come relativa a una procedura di affidamento di pubblico servizio.
art. 120 c.p.a.
Ritenuto applicabile quale disciplina del rito speciale appalti, cui la controversia deve essere convertita.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio siano cumulate domande connesse soggette a riti diversi, il giudice deve individuare il rito comune applicabile secondo l'art. 32, comma 1, c.p.a., salve le deroghe previste per i riti speciali del codice del processo amministrativo.
- La controversia relativa a una procedura di affidamento di un pubblico servizio è soggetta alle disposizioni processuali degli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., anche quando nel medesimo giudizio siano state inizialmente proposte domande connesse concernenti il silenzio dell'amministrazione e successivamente impugnati gli atti conclusivi della procedura.
- La qualificazione della controversia come rientrante nel rito appalti comporta la conversione dal rito camerale al rito speciale previsto dagli artt. 120 e seguenti c.p.a., con prosecuzione della causa all'udienza pubblica fissata dal giudice.
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