Ordinanza n. 752/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia 1. della Graduatoria Definitiva relativa al Bando PSR Campania 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2.1, Tipologia di Intervento 6.2.1 “Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali”, approvata dal GAL Serinese Solofrana in data 19/07/2025 e pubblicata in data 20/07/2025, nella parte in cui attribuisce alla società ricorrente un punteggio di 40 punti e, per l’effetto, la esclude dall’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento; 2. del Verbale di Revisione della Gestione delle Istanze Istruite dal GAL, datato 28/04/2025 e notificato in data 28/07/2025, redatto dalla Commissione di revisione della UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa densità Abitativa di Avellino, con cui è stato rideterminato in peius il punteggio della domanda di sostegno n. 34250324067 prot. AGEA. ASR.2023.1471609 del 24/11/2023 presentata dalla Service-Point S.r.l., riducendolo da 48 a 40 punti; 3. del silenzio-inadempimento serbato dal GAL Serinese Solofrana sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 25/07/2025; 4. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la Graduatoria Provvisoria pubblicata in data 19/06/2024, nella parte in cui attribuiva un punteggio di 48 punti anziché quello di 58 punti risultante dalla scheda di autovalutazione; nonché del silenzio serbato dall’Amministrazione sul reclamo amministrativo presentato dalla ricorrente in data 01/08/2025; e per l’accertamento e la declaratoria, previa corretta valutazione della domanda di sostegno della ricorrente, con l’attribuzione del punteggio spettante, della sussistenza dei requisiti per ricollocare la ricorrente in posizione utile nella graduatoria per l’ammissione al finanziamento previsto dal Bando, nonché del suo diritto di accesso alla documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del bando PSR Campania 2014-2020, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente 40 punti e la esclude dal finanziamento, nonché rideterminazione in peius del punteggio da 48 a 40 punti
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva relativa al Bando PSR Campania 2014-2020, Misura 19, Sottomisura 19.2.1, Tipologia di Intervento 6.2.1, contestando l’attribuzione di 40 punti e la conseguente esclusione dal finanziamento. Ha dedotto l’errata valutazione della domanda, il mancato riconoscimento di 3 punti per il criterio relativo ai servizi alla persona e la decurtazione di 15 punti per il criterio concernente la maggiore coerenza degli obiettivi con la Priorità 6 del PSR. Ha inoltre censurato il difetto di adeguata motivazione della rideterminazione in peius del punteggio, passato da 48 punti nella graduatoria provvisoria a 40 punti nella graduatoria definitiva. Inizialmente aveva contestato anche il silenzio sull’istanza di accesso agli atti e sul reclamo amministrativo, ma in udienza ha rinunciato all’istanza di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha rilevato che una precedente ordinanza cautelare aveva disposto, in funzione di remand, il riesame della domanda da parte del GAL, con accantonamento delle somme destinabili al finanziamento, ma che nessun provvedimento era stato adottato nonostante la notificazione dell’ordinanza. Il Collegio ha quindi sollecitato nuovamente il riesame, estendendo l’incombente alla Regione Campania, tramite la Commissione di revisione della UOD competente, e al GAL, ciascuno per quanto di competenza, alla luce dei motivi di ricorso e delle allegazioni processuali. Ha inoltre rilevato l’incompletezza del contraddittorio e disposto l’integrazione nei confronti dei controinteressati. Considerato il loro numero e la rinuncia all’accesso agli atti, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet della Regione Campania, indicando i contenuti necessari dell’avviso. La Regione dovrà rilasciare un attestato dell’avvenuta pubblicazione con la relativa data; gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la documentazione comprovante il loro adempimento dovrà essere depositata entro i successivi trenta giorni. È stata fissata l’udienza pubblica per la decisione di merito al 1° dicembre 2026. Le spese della fase sono state compensate.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo abbia disposto in sede cautelare il riesame di una domanda amministrativa e l’amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento, il giudice può sollecitare nuovamente l’esecuzione dell’incombente, estendendolo alle amministrazioni competenti per i distinti profili della valutazione.
- Qualora il numero dei controinteressati renda particolarmente gravosa la notificazione individuale e il ricorrente rinunci all’accesso agli atti, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, imponendo l’indicazione degli elementi essenziali del ricorso e della relativa ordinanza.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata dalla prescrizione che l’amministrazione attesti l’avvenuta pubblicazione e che la parte depositi tempestivamente la documentazione comprovante il completamento dell’incombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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