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Ordinanza

Ordinanza n. 2385/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 09.01.2026 con cui è stato assegnato l’incarico di Comandante di Reparto dell’Istituto di Istruzione -OMISSIS- al Commissario Capo di Polizia penitenziaria -OMISSIS-; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202603609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione dell’incarico di Comandante di Reparto di un Istituto di Istruzione a un Commissario Capo di Polizia penitenziaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9 gennaio 2026 con cui l’Amministrazione ha assegnato a un’altra appartenente al Corpo l’incarico di Comandante di Reparto, chiedendone la sospensione cautelare. Il testo non espone le specifiche censure di legittimità dedotte, riservando al merito ogni valutazione sulla loro fondatezza. A sostegno della domanda cautelare è stato allegato un pregiudizio patrimoniale, ritenuto dalla ricorrente grave e irreparabile.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora, ritenendo che il pregiudizio patrimoniale dedotto non presentasse i necessari caratteri di gravità e irreparabilità. Il Collegio ha riservato al giudizio di merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure, anche alla luce delle deduzioni dell’Amministrazione circa il carattere provvisorio dell’incarico impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato fondato sull’insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando il pregiudizio dedotto, anche se patrimoniale, non presenta i caratteri della gravità e dell’irreparabilità richiesti per la concessione della tutela cautelare.
  • Quando l’Amministrazione deduce il carattere provvisorio dell’incarico oggetto di impugnazione, tale elemento può concorrere alla valutazione dell’insussistenza del periculum in mora, restando riservata al merito la verifica della fondatezza delle censure contro l’atto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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