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Ordinanza

Ordinanza n. 7136/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'istanza di proroga dei termini da parte del Commissario ad acta nominato per la esecuzione delle sentenze del Tar del Lazio n. 6391/2024 e n. 22242/2024;

Giustizia amministrativa202406705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di proroga dei termini dell'incarico del commissario ad acta nominato per l'esecuzione di sentenze del TAR Lazio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio relativo all'esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 6391/2024 e n. 22242/2024, il commissario ad acta aveva chiesto la proroga del proprio incarico e, nelle more della decisione, aveva proseguito e concluso l'attività, depositando una relazione finale e un'istanza di liquidazione del compenso. Con precedente ordinanza n. 1926 del 2 febbraio 2026, il Tribunale aveva concesso la proroga richiesta, al fine di legittimare l'operato già svolto. Il commissario aveva promosso l'adozione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 503 del 23 dicembre 2025, recante la revisione del Piano di massima occupabilità di via del Banco di S. Spirito. Poiché la delibera si limitava a menzionare un'attività d'impulso del commissario senza precisarne l'entità, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti documentati per poter valutare la congruità dell'attività ai fini della liquidazione del compenso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né ha liquidato il compenso del commissario. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando a Roma Capitale e al commissario ad acta di fornire entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza chiarimenti documentati sull'entità dell'attività d'impulso svolta dal commissario in relazione all'adozione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 503 del 23 dicembre 2025. La prosecuzione della camera di consiglio è stata fissata al 17 giugno 2026.

Massime di principio

  • Quando il commissario ad acta chiede la liquidazione del compenso per attività svolte nell'esecuzione del proprio incarico, il giudice dell'ottemperanza può disporre chiarimenti documentati sull'entità e sulla congruità dell'attività effettivamente svolta prima di procedere alla liquidazione.
  • La prosecuzione dell'attività del commissario ad acta nelle more della decisione sulla proroga dell'incarico può essere successivamente legittimata dal giudice mediante concessione della proroga, ferma restando la necessità di verificare l'effettivo contributo dell'attività svolta ai fini della liquidazione del compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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