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Ordinanza

Ordinanza n. 7145/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza e la esecuzione delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale depositate in data n. 29/2020 e della sentenza n. 12891/2024;

Giustizia amministrativa202401821

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 29/2020 e n. 12891/2024 e dell'ordinanza n. 13915/2025, quanto a spese, oneri accessori, interessi e contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un secondo reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., lamentando che il Ministero della Giustizia e il precedente Commissario ad acta non avevano ancora integralmente eseguito i giudicati. In particolare, ha dedotto il mancato pagamento di euro 7,19 per la notificazione della prima sentenza, di euro 350,00 liquidati per le spese di lite, dei relativi oneri accessori di legge, degli interessi legali decorrenti dal deposito della prima sentenza, del contributo unificato versato per il secondo giudizio di ottemperanza e dei relativi interessi legali decorrenti dal deposito della seconda sentenza. Ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, la designazione o conferma di un Commissario ad acta e la condanna del Ministero alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il reclamo e lo ha accolto nei limiti delle somme non ancora versate dal Ministero, anche tramite il Commissario ad acta. Ha quindi ordinato al Commissario ad acta già nominato con l'ordinanza n. 13915/2025 di provvedere all'esecuzione del giudicato, comprendendo le somme indicate in motivazione: spese di notificazione, spese di lite, oneri accessori, interessi legali e contributo unificato del precedente giudizio di ottemperanza, con i relativi interessi. Il Commissario dovrà adempiere entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le richieste ulteriori di sostituzione o individuazione diretta del Commissario risultano superate dalla conferma del precedente ausiliario. Le spese della fase sono state compensate, in ragione anche della difesa personale del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente al creditore di segnalare al giudice dell'ottemperanza l'inadempimento dell'amministrazione o del Commissario e di sollecitare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.

  • art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89

    Disciplina le modalità di pagamento delle somme dovute per equa riparazione e rileva nella individuazione del soggetto incaricato dell'esecuzione commissariale.

  • art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha novellato l'art. 5-sexies della l. n. 89/2001, incidendo sulle modalità di pagamento richiamate nel procedimento di ottemperanza.

  • art. 1, comma 817, lett. g), l. 30 dicembre 2024, n. 207

    È richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, applicabile alla nomina del Commissario ad acta.

  • art. 4, comma 8, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    maggiorazione di 1/3 per manifesta fondatezza delle tesi difensive

    È stato invocato dal ricorrente per la liquidazione maggiorata dei compensi, ma il provvedimento non accoglie né esamina specificamente tale richiesta.

  • art. 13, comma 10, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    15% per spese forfettarie

    È stato richiamato dal ricorrente per gli accessori sulle spese legali, senza specifica statuizione favorevole nel dispositivo.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    15% per spese forfettarie

    È stato richiamato dal ricorrente per gli accessori sulle spese legali, senza specifica statuizione favorevole nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il creditore può proporre reclamo ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. per denunciare l'integrale o parziale mancata esecuzione del giudicato e chiedere al giudice l'adozione delle misure sostitutive necessarie.
  • Quando il giudicato riconosce spese di lite, oneri accessori, interessi e costi direttamente sostenuti per la notificazione o per un precedente giudizio di ottemperanza, l'esecuzione deve comprendere anche tali poste, nei limiti in cui risultino non ancora versate.
  • In presenza di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può confermare il Commissario ad acta già nominato e assegnargli un nuovo termine per provvedere in via sostitutiva al pagamento delle somme dovute.
  • La compensazione delle spese della fase di reclamo può essere disposta quando il creditore si difende anche personalmente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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