Cassazione Civile, Ordinanza n. 26685/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società autoproduttrice di energia elettrica aveva ricevuto un avviso di pagamento per l'anno d'imposta 2013, con contestazione dell'indebita applicazione dell'esenzione fiscale prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (TUA). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza regionale; l'Agenzia si è costituita con controricorso. In sede di legittimità, però, è emerso che il ricorso non era stato depositato nel termine e secondo le forme prescritte dall'art. 369 c.p.c., e non risultava presentata istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c., rilevando che tale omissione comporta improcedibilità anche d'ufficio e non è sanata dalla costituzione del resistente. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle dogane e ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Norma invocata nel merito quale base dell'esenzione fiscale contestata dall'amministrazione, in relazione all'imposta sulle accise.
Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine e secondo le modalità prescritte determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente.
È richiamato per evidenziare che nel caso concreto non è stata chiesta rimessione in termini per sanare il mancato deposito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di improcedibilità del ricorso comporta l'attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il mancato deposito del ricorso nel termine e con le modalità richieste dall'art. 369 c.p.c. comporta improcedibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio.
- L'improcedibilità per omesso deposito del ricorso non è sanata dalla sola costituzione del resistente.
- La parte che abbia omesso il deposito può evitare le conseguenze dell'improcedibilità solo se ottiene una rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., quando ne ricorrano i presupposti.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta la soccombenza della parte ricorrente anche quanto alle spese di legittimità e legittima il raddoppio del contributo unificato ove previsto dalla legge.
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