Cassazione Civile, Ordinanza n. 15302/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente, trasferito da una società ad un’altra in forza di un accordo di mobilità interaziendale, ha impugnato il rientro disposto dalla società di destinazione durante il periodo di prova. Il lavoratore ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti con cui la società lo aveva retrocesso al precedente datore, la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo di mancata utilizzazione e il risarcimento del danno da differenza retributiva. La società aveva giustificato il recesso dal patto di prova richiamando la sopravvenuta conoscenza di una condanna penale con pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ritenuta ostativa all’assunzione perché il lavoratore sarebbe stato incaricato di pubblico servizio. In appello la domanda era stata respinta; il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione delle norme penali sulla nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, oltre che delle regole di interpretazione e del contratto collettivo, sostenendo che la corte territoriale avesse qualificato in modo apodittico le mansioni di operatore ecologico come mansioni di pubblico servizio senza individuare alcuna fonte normativa o pattizia che attribuisse al dipendente compiti diversi da quelli meramente esecutivi. Con i motivi successivi ha dedotto omessa pronuncia/violazione dell’art. 112 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi e violazione della lex specialis della mobilità interaziendale, sostenendo anche che il bando non richiedeva assenza di condanne o pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha ritenuto assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la qualificazione del lavoratore come incaricato di pubblico servizio non poteva essere desunta in via generica dalle mansioni di operatore ecologico, ma richiedeva una puntuale verifica della fonte normativa o contrattuale che definisse i compiti concretamente assegnati e la loro eventuale connessione con un pubblico servizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla qualificazione delle mansioni e della nozione penale di incaricato di pubblico servizio
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia, violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi
utilizzato, insieme all’art. 358 c.p., per la distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio
la qualifica di incaricato di pubblico servizio è residuale e presuppone attività non meramente materiali o esecutive
la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici era richiamata come possibile ostacolo alla costituzione del rapporto
art. 27, comma 3, Cost.
richiamato nel quadro delle censure sulla rilevanza della pena accessoria e della sua incidenza sul rapporto di lavoro
evocato come norma sulla valutazione delle risultanze istruttorie e del notorio
richiamato per la denunciata omessa pronuncia su eccezioni e circostanze
art. 12 preleggi
invocato per i criteri di interpretazione delle fonti regolanti il rapporto
menzionato per escludere che la ragione del recesso integri automaticamente un motivo illecito
art. 15 c.c.n.l. di settore nettezza urbana aziende municipalizzate
richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta qualificazione delle mansioni svolte
Massime di principio
- La qualifica di incaricato di pubblico servizio non può essere affermata in modo generico o presuntivo in base alla sola appartenenza del datore a un ente pubblico o partecipato; occorre verificare se l’attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi e, soprattutto, se le mansioni concretamente svolte non siano meramente materiali o esecutive.
- Per distinguere tra attività di semplice esecuzione e attività riconducibile a pubblico servizio, il giudice deve ricostruire il contenuto effettivo della prestazione sulla base della specifica fonte normativa o contrattuale applicabile al rapporto, non potendo fondarsi su affermazioni apodittiche o su una nozione astratta di mansione.
- La presenza di una pena accessoria interdittiva può incidere sulla costituzione o prosecuzione del rapporto solo se il lavoratore sia effettivamente destinato a svolgere una funzione o mansione incompatibile con l’interdizione, incompatibilità che deve risultare da un accertamento concreto e non da una qualificazione automatica.
- Laddove la decisione di recesso nel periodo di prova sia giustificata da ragioni estranee alla verifica dell’idoneità professionale, il giudice deve comunque controllare se tali ragioni siano effettivamente idonee a legittimare il rifiuto di instaurare il rapporto secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15254/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15258/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15261/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15263/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15275/2024 del 31/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →