Cassazione Civile, Ordinanza n. 00994/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi confinanti. La parte attrice in origine chiedeva: l'accertamento dell'estinzione di una servitù di passaggio gravante sul proprio fondo a vantaggio del fondo dei convenuti; il regolamento del confine tra i fondi; l'apposizione dei termini; la demolizione di un muro che assumeva essere stato edificato dai convenuti sulla propria proprietà; il risarcimento del danno. I convenuti resistevano e proponevano anche domande riconvenzionali, chiedendo l'accertamento dell'usucapione dell'area asseritamente occupata e della servitù di passaggio a carico del fondo attrice, anche in ragione dell'interclusione del loro terreno. Il Tribunale rigettava la domanda di estinzione della servitù, determinava il confine secondo la CTU, ordinava l'apposizione dei termini, accoglieva la demolizione del muro e respingeva il resto. La Corte d'appello confermava. In cassazione i soccombenti deducevano un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato la durata del possesso sull'area contesa, travisando le prove orali e quindi il periodo utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito il motivo, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel fascicolo telematico non risultava depositata la copia autentica della sentenza impugnata notificata, ma solo l'attestazione di conformità, senza il testo del provvedimento. Per tale violazione dell'art. 369 c.p.c. il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha inoltre osservato che, trattandosi di ipotesi di doppia conforme, il vizio di omesso esame era comunque precluso e che il motivo mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione/conseguente condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sull'usucapione, ma la censura è stata assorbita dalla declaratoria di improcedibilità; in ogni caso il motivo tendeva a contestare la valutazione del possesso e della sua durata
invocato per denunciare un asserito travisamento delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio
invocato per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie; la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato per formulare il motivo di ricorso; il vizio di omesso esame è ritenuto non scrutinabile in presenza di doppia conforme e il resto della censura è una richiesta di rivalutazione del fatto
la mancanza nel fascicolo della copia autentica della sentenza impugnata notificata ha determinato la declaratoria di improcedibilità
richiamato per la proposta di definizione anticipata del giudizio
richiamato solo per escludere l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per il mancato adeguamento alla proposta
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando si traduce in una richiesta di nuova lettura del compendio istruttorio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente dedotto quando la decisione impugnata è sorretta da doppia conforme, salvo i limiti consentiti dalla legge processuale.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della credibilità delle prove e della scelta delle risultanze ritenute più persuasive appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale.
- Ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata notificata è un onere processuale essenziale; la sua mancanza determina improcedibilità.
- La motivazione della sentenza di merito è censurabile in cassazione solo se è inesistente, apparente o meramente illogica in modo radicale, non quando il ricorrente propone una diversa lettura dei fatti.
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