Cassazione Civile, Sentenza n. 15929/2020 del 24/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società chiese il 29 marzo 1990 al Pretore di Latina il riconoscimento degli sgravi contributivi spettanti alle imprese industriali, pur essendo stata inquadrata nel settore commerciale ai fini contributivi. Contestò la compensazione operata dall’INPS tra il credito per sgravi e i contributi dovuti e domandò lire 7.746.298.903, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. Il Tribunale riconobbe in parte il credito e liquidò gli accessori; la Corte d’appello, in precedenza, aveva respinto la domanda, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione limitatamente alla retroattività della riclassificazione. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10 maggio 2016, ha respinto la domanda, ritenendo che l’inquadramento industriale decorresse dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 1983, con conseguente recuperabilità da parte dell’INPS della maggiore contribuzione, della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli altri sgravi non spettanti alle imprese industriali; ha inoltre disposto la compensazione dei crediti considerando i pagamenti parziali dell’INPS e i conguagli eseguiti dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione con un motivo principale e otto subordinati. Ha dedotto: la formazione del giudicato interno sul quantum; l’erronea decorrenza degli interessi e del maggior danno, che assumeva dovuti dal 1968, dalle raccomandate del 9 ottobre 1978 o almeno dal rigetto delle richieste da parte dell’INPS il 23 gennaio 1979, anziché dalla domanda giudiziale del 29 marzo 1990; l’omesso esame di tali comunicazioni; la violazione del diritto di difesa e del giusto processo per la rilevazione d’ufficio, nel giudizio di rinvio, della data della domanda amministrativa di reinquadramento e per la sua efficacia retroattiva, anche in rapporto al dedotto overruling processuale; l’inapplicabilità del regime degli accessori della L. n. 33 del 1980 ai crediti per sgravi; e l’omessa pronuncia sulle contestazioni dei conteggi e della metodologia del consulente tecnico d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso il giudicato interno sul quantum, poiché l’INPS aveva impugnato il mancato accoglimento dell’eccezione di integrale compensazione, devolvendo al giudice d’appello la quantificazione dei reciproci crediti; questioni strumentali alla verifica del credito non costituiscono autonomi capi suscettibili di giudicato. Ha confermato che il credito della società era illiquido alla data della domanda giudiziale, perché la sua determinazione richiedeva l’identificazione degli sgravi e delle somme contributive recuperabili e non consisteva in semplici calcoli matematici: gli accessori decorrevano quindi dalla costituzione in mora, individuata nella domanda giudiziale del 29 marzo 1990. Le doglianze fondate sulle lettere del 9 ottobre 1978 e sulla nota INPS del 23 gennaio 1979 sono state ritenute inammissibili, per mancata adeguata riproduzione e indicazione della loro tempestiva deduzione nel merito, e comunque infondate; è stato altresì escluso il vizio di omesso esame, non ricorrendo i presupposti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La censura sull’eccezione rilevata d’ufficio è stata respinta: la decorrenza dalla domanda amministrativa del 27 gennaio 1983 risultava dagli atti, era coerente con quanto stabilito dalla sentenza rescindente e non ricorrevano i presupposti per disapplicare retroattivamente l’indirizzo in materia di eccezioni rilevabili d’ufficio; la questione era inoltre sostanziale e non un overruling processuale. È stata respinta anche la censura relativa alla L. n. 33 del 1980, poiché il regime invocato presupponeva crediti liquidi derivanti dai saldi attivi delle denunce contributive, situazione non ravvisata nel caso concreto. Infine, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia sui conteggi, rilevando che la Corte territoriale aveva esaminato le contestazioni della società e le aveva respinte con motivazione adeguata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 25.200,00, di cui Euro 25.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 324, 329, 346 e 394 c.p.c.
Il giudicato interno non poteva formarsi altro che su capi autonomi della sentenza, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, senza poter cadere su questioni meramente strumentali alla verifica della consistenza del diritto.
Il giudicato interno riguarda capi autonomi e indipendenti della decisione; non si forma sulle questioni meramente strumentali alla quantificazione o alla verifica della consistenza del diritto.
il credito della G.I.O.M.I. s.p.a., era illiquido perchè la sua quantificazione non era riconducibile a semplici operazioni di calcolo matematico e che, pertanto, gli interessi legali ed il maggior danno spettavano, ex art. 1224 c.c., solo dalla messa in mora, nella specie coincidente con l’avvio dell’azione giudiziaria.
Quando il credito è illiquido e la sua quantificazione richiede accertamenti ulteriori rispetto a semplici operazioni matematiche, gli accessori decorrono dalla costituzione in mora; nel caso concreto questa è stata individuata nell’introduzione dell’azione giudiziaria.
il credito della G.I.O.M.I. s.p.a., era illiquido perchè la sua quantificazione non era riconducibile a semplici operazioni di calcolo matematico e che, pertanto, gli interessi legali ed il maggior danno spettavano, ex art. 1224 c.c., solo dalla messa in mora, nella specie coincidente con l’avvio dell’azione giudiziaria.
Per il credito illiquido, gli interessi e il maggior danno da ritardo sono dovuti dalla messa in mora, non da una data anteriore in cui il credito non era ancora determinabile; nella fattispecie la mora è stata fatta coincidere con la domanda giudiziale.
Oltretutto, a tal riguardo la Corte d’appello ha aggiunto che non si perveniva a diversa conclusione neanche a voler inquadrare l’azione in esame nella fattispecie della ripetizione dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., posto che anche in tal caso gli accessori decorrevano dalla domanda giudiziale, dovendosi escludere la mala fede dell’Inps all’atto della ricezione della maggiore contribuzione in quanto nei corrispondenti periodi la società G.I.O.M.I. era iscritta al settore del commercio.
Anche qualificando la domanda come ripetizione dell’indebito oggettivo, gli accessori decorrono dalla domanda giudiziale quando il ricevente non era in mala fede al momento della ricezione delle somme.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Il vizio concerne l’omesso esame di un fatto storico, risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque preso in esame.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Per dedurre in cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve individuare il fatto, la fonte che ne dimostra l’esistenza, le modalità e il momento in cui è stato discusso e la sua decisività, rispettando gli oneri di specificazione e localizzazione degli atti.
Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto.
Le eccezioni in senso lato possono essere rilevate d’ufficio anche in appello senza una specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti costitutivi risultino dagli atti ritualmente acquisiti.
artt. 24 e 111 Cost.
sia perchè l’indirizzo da ultimo affermatosi non viola il principio dell’affidamento in guisa tale da incidere sull’azionabilità della pretesa vantata dalla società, sia perchè non arreca lesione al diritto di difesa, nè al valore della ragionevole durata del processo, posto che nel caso in esame il giudicante ha fondato la propria decisione su materiale probatorio ritualmente acquisito al processo.
La rilevazione d’ufficio fondata su materiale probatorio ritualmente acquisito non lede, di per sé, il diritto di difesa o il principio della ragionevole durata del processo, né integra un pregiudizio tutelabile all’affidamento per il solo fatto che il giudizio sia iniziato prima dell’indirizzo giurisprudenziale richiamato.
L. n. 33 del 1980, art. 1, comma 5
è, invece, ben spiegato che l’inapplicabilità della norma invocata dalla società deriva dalla considerazione che la stessa presuppone la liquidità dei crediti derivanti dai saldi attivi delle denunce contributive, ipotesi, questa, non ricorrente nella fattispecie per le ragioni già illustrate in precedenza.
Il regime speciale degli accessori previsto dalla disposizione presuppone crediti liquidi derivanti dai saldi attivi delle denunce contributive; non si applica quando il credito per sgravi richiede accertamenti e determinazioni ulteriori.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Anche tale motivo è infondato, in quanto non sussiste il lamentato vizio di omessa pronunzia, posto che la Corte territoriale, dopo aver dato atto del deposito dell’elaborato peritale e delle memorie difensive e dopo aver riportato il testo dei quesiti posti al consulente d’ufficio e delle risposte dal medesimo fornite, ha chiarito che la difesa della società non aveva contestato tali risultanze contabili, nè a monte la metodologia di calcolo che le aveva prodotte.
Non sussiste omissione di pronuncia quando la sentenza esamina le contestazioni rilevanti e spiega le ragioni per cui ritiene non contestati i dati contabili o la metodologia peritale; la statuizione è valutata nel suo contenuto complessivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma sui capi autonomi e indipendenti della sentenza, non sulle questioni meramente strumentali alla verifica o quantificazione del diritto. L’impugnazione dell’eccezione di integrale compensazione devolve al giudice d’appello la determinazione dei reciproci crediti e impedisce di considerare definitivamente stabilito il quantum.
- Quando un credito è illiquido perché la sua determinazione richiede accertamenti documentali e la ricostruzione di poste contributive, e non semplici operazioni matematiche, gli interessi e il maggior danno decorrono dalla costituzione in mora; se la mora non risulta da un atto anteriore idoneo e ritualmente dedotto, può coincidere con la domanda giudiziale.
- La deduzione in cassazione di una precedente costituzione in mora richiede che il ricorrente indichi e riproduca gli elementi necessari a verificarne il contenuto e l’idoneità, precisando inoltre se e quando la questione sia stata proposta nei giudizi di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, discusso e decisivo; non ricorre per la sola mancata menzione di elementi istruttori se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato.
- Le eccezioni in senso lato possono essere rilevate d’ufficio anche in appello se i fatti che le fondano risultano dagli atti ritualmente acquisiti, senza che occorra una specifica e tempestiva allegazione della parte.
- Il regime speciale degli accessori previsto per i crediti risultanti dai saldi attivi delle denunce contributive presuppone la liquidità del credito e non si estende, in base alla decisione, a crediti per sgravi la cui quantificazione richiede ulteriori accertamenti.
- La qualificazione della questione come overruling processuale non è pertinente quando la decisione riguarda la decorrenza sostanziale di un inquadramento e si fonda su fatti ritualmente documentati e su quanto già stabilito dalla sentenza rescindente.
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