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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15636/2020 del 22/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (Università e amministrazioni)

La controversia

Sei medici chirurghi avevano frequentato scuole di specializzazione dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 257/1991 e prima dell’anno accademico 2006/2007. Avevano chiesto in via principale il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato parametrato a quello dei medici neoassunti, con il conseguente trattamento economico e contributivo; in subordine, l’applicazione retroattiva del trattamento previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, il risarcimento del danno per la mancata o tardiva attuazione delle direttive europee, nonché l’indicizzazione e la rivalutazione triennale della borsa di studio prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991 e il risarcimento della differenza rispetto al trattamento del contratto di formazione specialistica. Il Tribunale di Bologna aveva rigettato le domande. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 326/2015 depositata il 30 aprile 2015, aveva escluso il rapporto subordinato e il danno da violazione delle direttive, ma aveva riconosciuto a cinque medici l’adeguamento della borsa in funzione dei miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del personale medico del SSN successivi al 1° gennaio 1994, limitatamente ai ratei non prescritti; aveva rigettato la domanda della sesta medica. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione delle norme europee e nazionali e il difetto di motivazione, contestando l’esclusione dell’inadempimento statale e del risarcimento per la tardiva attuazione delle direttive; con il secondo hanno contestato la prescrizione, sostenendo che i termini fossero stati sospesi fino al 30 giugno 2013 dalla normativa adottata in occasione del terremoto. L’Università ha proposto ricorso autonomo e, insieme alle amministrazioni statali, ricorso incidentale tardivo: con un motivo ha contestato la qualificazione della pretesa e l’applicazione della prescrizione; con l’altro ha negato che spettasse l’adeguamento triennale delle borse per gli anni accademici anteriori al 2006/2007.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Università e delle altre amministrazioni, relativo all’insussistenza del diritto all’adeguamento delle borse; ha rigettato il ricorso principale dei medici. Ha ritenuto che per gli iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007 non operasse l’incremento triennale dell’art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991, alla luce delle successive disposizioni che ne avevano differito o escluso l’applicazione, e che la borsa introdotta nel 1991 costituisse adempimento adeguato degli obblighi europei di remunerazione. Il D.Lgs. n. 368/1999 ha introdotto un successivo e distinto ordinamento e il relativo trattamento economico non è stato esteso retroattivamente agli specializzandi degli anni precedenti; la differenza temporale di disciplina è stata ritenuta non irragionevole e non integrante un inadempimento risarcibile. Venuto meno il diritto all’adeguamento e alle pretese originarie, sono rimaste assorbite la censura dei medici sulla sospensione della prescrizione e le censure delle amministrazioni sulla durata del termine prescrizionale. La Corte ha cassato la sentenza d’appello nei limiti dei motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei medici ricorrenti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 D.Lgs. n. 257/1991

    Tale somma era destinata ad un incremento annuale, a decorrere dal 1 gennaio 1992, sulla base del tasso programmato di inflazione, incremento fissato ogni triennio con decreto interministeriale. Il meccanismo di adeguamento venne peraltro bloccato successivamente, con effetto retroattivo, dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, passata indenne al vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 432 del 1997), e da altre leggi successive.

    La previsione originaria dell’incremento triennale non attribuisce agli specializzandi anteriori al 2006/2007 un diritto all’adeguamento, poiché il meccanismo fu successivamente bloccato e la disciplina applicabile a tale categoria non riconosce l’incremento richiesto.

  • L. n. 449/1997, art. 32, comma 12

    L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.

    Per gli iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005, la disposizione ha consolidato le risorse destinate alle borse ed escluso l’applicazione dell’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991.

  • L. n. 289/2002, art. 36, comma 1

    L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.

    La norma conferma, per il periodo considerato, l’esclusione dell’adeguamento triennale delle borse di studio.

  • D.Lgs. n. 368/1999, artt. 37, 39, 41 e 46

    Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva CEE n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363 con le relative successive modificazioni) ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione da stipulare, e rinnovare annualmente tra Università e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa ed una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti: contratto che, come si è detto, non dà luogo ad un rapporto di lavoro subordinato.

    Il D.Lgs. n. 368/1999 ha introdotto un autonomo ordinamento formativo e un contratto di formazione specialistica, non qualificabile come rapporto di lavoro subordinato; il relativo trattamento non si applica retroattivamente agli iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007.

  • L. 29 dicembre 1990, n. 428

    il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui) e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999.

    Il recepimento degli obblighi europei di adeguata remunerazione è avvenuto mediante la L. n. 428/1990 e il D.Lgs. n. 257/1991, non attraverso il successivo ordinamento introdotto dal D.Lgs. n. 368/1999.

  • D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la L. 29 dicembre 1990, n. 428 e con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (che ha riconosciuto agli specializzandi una borsa di studio pari ad Euro 11.603,52 annui) e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999.

    La borsa di studio prevista dal decreto ha costituito l’adempimento degli obblighi europei di remunerazione; la mancata successiva applicazione del regime introdotto nel 1999 agli specializzandi anteriori al 2006/2007 non costituisce, per tale profilo, inadempimento risarcibile.

  • direttiva 93/16/CEE

    La Direttiva CEE n. 93/16 (che costituisce, dichiaratamente, un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti) non ha d’altra parte carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.

    La direttiva 93/16/CEE ha carattere compilativo e di coordinamento e non ha introdotto nuovi obblighi quanto alla misura dei compensi degli specializzandi.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei medici ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il loro ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, deve darsi atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei medici ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il loro ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R., se dovuto.

    La norma è richiamata quale parametro per determinare l’importo del contributo unificato aggiuntivo, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257/1991 costituisce adempimento adeguato degli obblighi europei di remunerazione dei medici in formazione specialistica; una volta adempiuti tali obblighi, la mancata estensione retroattiva di un successivo regime economico non fonda, di per sé, un risarcimento per inadempimento statale.
  • Il regime di trattamento economico previsto dal D.Lgs. n. 368/1999, collegato al contratto di formazione specialistica, non si applica agli iscritti alle scuole di specializzazione prima dell’anno accademico 2006/2007, per i quali continua a operare la disciplina previgente.
  • La differenziazione temporale dei trattamenti derivante dal differimento legislativo di una riforma non è, per ciò solo, irragionevole e non integra un inadempimento risarcibile degli obblighi europei.
  • Per gli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005, le disposizioni di consolidamento dei finanziamenti delle borse escludono l’adeguamento triennale previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991.

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