Cassazione Civile, Sentenza n. 15933/2020 del 24/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
Un agente di assicurazione aveva agito contro la società preponente lamentando, tra l’altro, la mancata vigilanza e repressione dell’attività di un’altra agenzia che avrebbe violato l’esclusiva territoriale, l’illegittimità del recesso, il mancato pagamento di provvigioni dirette e indirette e delle indennità di fine rapporto, nonché ulteriori danni. Il Tribunale del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 19 febbraio 2008, aveva riconosciuto la responsabilità della preponente per violazione dell’esclusiva e l’aveva condannata a pagare 626.844,17 euro per provvigioni differenziali nette, oltre accessori, respingendo le altre domande. In appello, la Corte d’appello di Messina, con sentenza n. 31/2014, confermava l’inadempimento ma, sulla base della nuova consulenza tecnica contabile, rideterminava il risarcimento in 139.835,36 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla cessazione del rapporto. Respingeva l’appello incidentale dell’agente: le ulteriori voci di danno non erano provate, le indennità di fine rapporto collegate alle provvigioni mancate non erano riconoscibili nella domanda risarcitoria per violazione dell’esclusiva e la questione di legittimità costituzionale sulla disciplina del recesso era ritenuta infondata e ininfluente. L’agente proponeva poi revocazione, sostenendo che il consulente avesse confuso un coefficiente con una percentuale d’incremento e che il calcolo corretto avrebbe condotto almeno a 1.226.329,56 euro. La Corte d’appello rigettava la revocazione con sentenza n. 1513/2014, ritenendo corretto il calcolo e comunque non configurabile un errore revocatorio. In cassazione l’agente articolava cinque motivi: (1) violazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c. per l’asserito errore di fatto e di calcolo; (2) nullità della sentenza di revocazione per travisamento della domanda e motivazione omessa o apparente sull’operazione matematica; (3) omesso esame, nella sentenza d’appello, dell’errore di calcolo segnalato nella consulenza; (4) motivazione apparente sulla rideterminazione del danno mediante adesione alla consulenza; (5) violazione dell’art. 195 c.p.c. e dei diritti di difesa per l’asserita mancata interlocuzione del consulente con le parti e per il ritardo nel deposito della relazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto assorbente, per le censure relative sia alla revocazione sia alla sentenza d’appello, la carenza di specificità, pertinenza e autosufficienza: il ricorrente non aveva riportato in modo adeguato gli atti rilevanti, la consulenza tecnica e i passaggi contestati, né il contenuto specifico delle critiche, così da consentire il controllo di legittimità. Ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello aveva motivato la quantificazione di 139.835,36 euro recependo la consulenza di secondo grado, fondata su dati reali, sulle provvigioni relative alle polizze acquisite in violazione dell’esclusiva e sui costi rilevanti per ricostruire il mancato guadagno; non risultava omesso un fatto storico decisivo né superato il minimo costituzionale della motivazione. Quanto al quinto motivo, la censura era formulata con un paradigma d’impugnazione inconferente e invocava il testo dell’art. 195 c.p.c. introdotto dalla L. n. 69/2009, non applicabile ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore: il giudizio era iniziato nel 1999 e l’appello era stato proposto nel 2008. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere alla società 5.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
il ricorso de quo si appalesa alquanto carente nell’allegazione delle emergenze processuali (soprattutto il ricorso introduttivo del giudizio, le difese svolte in appello e la relazione del c.t.u. di secondo grado, con relativi allegati, riguardo alla quale il M. ipotizza errori di calcolo) ed in relazione alle quali si assumono i vizi denunciati, donde la sua assorbente inammissibilità per difetto dei requisiti di specificità, pertinenza ed autosufficienza, occorrenti però a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico e autosufficiente gli atti, i documenti e i contenuti necessari a comprendere e verificare le censure; la loro insufficiente allegazione comporta l’inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
per cui inoltre non è sufficiente il solo richiamo alla documentazione all’uopo prodotta (e per il cui deposito opera la diversa previsione di cui all’art. 369 c.p.c., che commina la sanzione dell’improcedibilità nell’ipotesi di sua inosservanza).
Il richiamo generico alla documentazione non sostituisce gli oneri di specifica indicazione nel ricorso; il deposito dei documenti richiesti è regolato autonomamente dall’art. 369 c.p.c. e la sua omissione comporta improcedibilità.
art. 395, n. 4, c.p.c.
non si ravvisa alcun errore che sia qualificabile come errore di calcolo e che implichi un travisamento dei dati poichè le operazioni svolte dal c.t.u. appaiono conformi ai dettami dallo stesso posti a loro fondamento, senza alcun errore che sia rilevabile dagli atti, compresi gli allegati alla relazione.
La revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti; non ricorre quando la contestazione investe il metodo o la valutazione del calcolo e le operazioni peritali risultano coerenti con i criteri adottati.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico, discusso e decisivo. La mancata menzione o valutazione di singoli elementi istruttori non basta quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ulteriore profilo d’inammissibilità, poi, sussiste per il quinto e ultimo motivo, laddove appaiono inconferenti i riferimenti alle ipotesi di cui dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 (atteso che il vizio denunciato integra chiaramente un error in procedendo, denunciabile quindi ritualmente ex art. 360 c.p.c., n. 4 e soltanto univocamente in termini di nullità).
La denuncia di un error in procedendo che determina la nullità della sentenza deve essere proposta secondo il paradigma dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in termini di nullità; l’utilizzo di diversi e inconferenti motivi d’impugnazione non è idoneo.
art. 195 c.p.c.
la violazione dell’art. 195 c.p.c., di cui si duole il ricorrente, riguarda chiaramente il testo della norma come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5, però nella specie ratione temporis inapplicabile, in base allo specifico regime transitorio di cui alla L. n. 69 cit., art. 58, comma 1, secondo cui “le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, avvenuta il 4 luglio 2009.
La disciplina dell’art. 195 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69/2009 si applica, secondo la norma transitoria richiamata, soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”
La nullità per vizio di motivazione è configurabile solo in presenza delle anomalie radicali indicate, che compromettono l’esistenza stessa della motivazione; non sono sufficienti censure di mera insufficienza o contraddittorietà non irriducibile.
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”
La motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, solo se presenta un’anomalia che viola il minimo costituzionale, come mancanza, apparenza o contraddittorietà irriducibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Visto, infine, l’esito negativo dell’impugnazione de qua, sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In caso di esito negativo dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione.
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore
Le modifiche al codice di procedura civile introdotte dalla L. n. 69/2009 si applicano soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e riportare i contenuti necessari a rendere verificabili le censure. L’onere vale anche per la denuncia di errores in procedendo: il potere della Corte di esaminare direttamente gli atti presuppone un motivo ammissibile e autosufficiente.
- Chi censura la consulenza tecnica d’ufficio o la sentenza che l’ha recepita per errori di valutazione o lacune deve riportare i passaggi contestati e il contenuto specifico delle critiche, così da consentire di apprezzarne la decisività senza indagini integrative sugli atti.
- L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione immediata di un fatto incontrovertibile risultante dagli atti; non comprende una contestazione che richieda di rivalutare il metodo seguito dal consulente o l’iter logico della decisione.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico, discusso tra le parti e decisivo. L’omessa valutazione di singoli elementi probatori non integra il vizio se il fatto storico è stato comunque preso in considerazione.
- La motivazione è nulla per violazione del minimo costituzionale soltanto in presenza di mancanza assoluta, apparenza, contraddizione irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è sufficiente il mero dissenso sull’adeguatezza della motivazione o sulla valutazione delle prove.
- Le modifiche processuali introdotte dalla L. n. 69/2009, compresa la nuova disciplina dell’art. 195 c.p.c., si applicano ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, secondo la relativa norma transitoria.
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