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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16141/2020 del 28/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, in cassazione, della sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo sulla domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento. La Corte territoriale aveva ritenuto tardivo il deposito del reclamo: la comunicazione della sentenza era del 28/09/2017, il termine di 30 giorni sarebbe quindi scaduto il 28/10/2017 mentre il deposito era avvenuto il 07/02/2018. Il ricorrente deduceva: (i) nullità della sentenza per mancata motivazione sul rigetto dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012; (ii) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per non aver la Corte disapplicato la norma considerata incostituzionale; (iii) questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 con riferimento agli artt. 3, 24, 111 Cost. e art. 7 CEDU (per il tramite dell'art. 117 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per configurarsi come petizione di principio e per la mancanza di specificazione delle carenze argomentative sulla presunta insufficiente motivazione dell'eccezione di incostituzionalità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo sottolineando che il giudice non può disapplicare una norma vigente e che la via corretta è la prospettazione della questione di costituzionalità se rilevante e non manifestamente infondata. Ha respinto la questione di costituzionalità (terzo motivo) come manifestamente infondata, confermando la legittimità della scelta legislativa di fissare un termine breve di impugnazione collegato alla comunicazione della sentenza, valutata come ragionevole nell'interesse di una rapida definizione delle controversie di licenziamento. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    art. 1, comma 58, L. n. 92/2012

    La Corte ha ritenuto legittimo il regime che fissa il termine breve di impugnazione (collegato alla comunicazione della sentenza) per i reclami in materia di licenziamento; la norma non è stata ritenuta manifestamente incostituzionale perché perseguisce la ragionevole finalità di assicurare procedure più celeri nelle controversie disciplinari di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Violazione di legge dedotta dal ricorrente quale mezzo di impugnazione in cassazione; la Corte ha valutato i motivi ex art. 360 c.p.c. e ne ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità secondo le regole di specificazione richieste.

  • art. 101 c.p.c.

    Riferito al diritto di difesa e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione dell'art. 101 perché non è stato dimostrato alcun concreto pregiudizio processuale derivante dalla decisione impugnata.

  • artt. 3, 24, 111 Cost.

    Citate dal ricorrente nella prospettazione della questione di costituzionalità; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata rispetto alle garanzie costituzionali richiamate.

  • art. 7 CEDU

    Invocato dal ricorrente tramite l'art. 117 Cost.; la Corte ha valutato anche il rilievo convenzionale come non idoneo a mostrare l'incostituzionalità della norma nazionale in esame.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come mezzo per invocare i principi convenzionali (CEDU); la Corte non ha ritenuto che l'art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 violi gli obblighi derivanti da convenzioni internazionali.

  • art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in materia di contributo unificato; la Corte prende atto degli obblighi processuali relativi al pagamento del contributo unificato in caso di condanna alle spese.

Massime di principio

  • I termini brevi di impugnazione stabiliti dalla legge e collegati alla comunicazione della sentenza sono conformi alla disciplina processuale e rientrano nella discrezionalità legislativa salvo che non risultino manifestamente irragionevoli o arbitrarî.
  • Il giudice ordinario non può disapplicare una norma di legge vigente: la via corretta per la rilevazione di una questione di legittimità costituzionale è la prospettazione della questione al giudizio di costituzionalità, purché non manifestamente infondata.
  • Per censurare la motivazione di un provvedimento per omessa ponderazione di eccezioni (es. incostituzionalità) il ricorrente deve indicare in modo specifico le carenze argomentative; mere affermazioni generiche possono essere considerate petizioni di principio e risultare inammissibili.
  • La tardività di un atto di impugnazione rispetto al termine perentorio stabilito dalla legge determina, di regola, l'inammissibilità del gravame; è pertanto essenziale rispettare i termini e considerare l'inizio del termine dalla data di comunicazione della sentenza.
  • La soccombenza comporta condanna alle spese processuali; in cassazione sono previste liquidazioni forfettarie di esborsi e compensi e l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato.

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