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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15930/2020 del 24/07/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

Una dipendente addetta alla contabilizzazione degli incassi era stata licenziata per giusta causa il 14 settembre 2016. La contestazione del 26 agosto 2016 le addebitava di non aver segnalato discrepanze economiche relative a pagamenti e fatture del periodo 2012-2015, per complessivi Euro 456.000,42. Un’ulteriore contestazione, del 5 agosto 2016, riguardava l’omessa trasmissione di una relazione sulla situazione contabile di un broker, richiesta dalla Presidenza il 3 giugno 2016. Il Tribunale di Palermo aveva respinto la domanda della lavoratrice di declaratoria d’illegittimità del licenziamento. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 374/2018 del 6 aprile 2018, riformava la decisione, dichiarava risolto il rapporto dalla data del licenziamento e riconosceva la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, dello Statuto dei lavoratori, liquidata in 18 mensilità. Riteneva tardiva la contestazione relativa alle discrepanze, poiché il presidente ne aveva avuto conoscenza già il 7 ottobre 2015, e non sufficientemente grave l’omessa relazione, pur accertata, considerando l’unicità dell’addebito, l’assenza di precedenti disciplinari, l’incertezza sull’entità del danno e la relazione poi predisposta, seppure tardivamente. La società ha proposto ricorso principale con due motivi: con il primo ha contestato la valutazione di tardività e insussistenza dell’addebito relativo alle discrepanze, invocando la violazione dell’art. 7 della L. 300/1970 e l’omesso esame di fatti decisivi; con il secondo ha contestato la valutazione di illegittimità e sproporzione del licenziamento, deducendo la violazione dell’art. 18 della L. 300/1970, degli artt. 2119 e 2106 c.c. e dell’art. 55 del CCNL, nonché l’omesso esame di fatti decisivi. La lavoratrice ha proposto ricorso incidentale, deducendo che nel ricorso introduttivo aveva chiesto la tutela reale e denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. 300/1970.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale. Quanto alla contestazione del 26 agosto 2016, ha confermato che l’immediatezza va valutata relativamente, considerando natura dell’illecito e tempo necessario per le indagini, ma che nel caso concreto la valutazione di tardività della Corte territoriale era adeguatamente motivata: il presidente conosceva le discrepanze dal 7 ottobre 2015 e l’organizzazione aziendale comportava una distribuzione delle responsabilità. Le critiche della società miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove, non ammissibile in cassazione nei termini prospettati. Anche il secondo motivo è stato respinto: la Corte d’appello aveva accertato la condotta omissiva relativa alla relazione, ma aveva motivatamente escluso che essa integrasse giusta causa o giustificato motivo soggettivo, valutandone gravità e proporzionalità alla luce delle circostanze concrete. Non risultava dedotto che la condotta rientrasse tra quelle punibili con sanzione conservativa secondo il contratto collettivo o il codice disciplinare; pertanto era applicabile la tutela indennitaria dell’art. 18, comma 5, e non quella reintegratoria del comma 4. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto del ricorso introduttivo necessario a verificare la dedotta richiesta di tutela reale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • L. 300/1970, art. 7

    il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui “ratio” riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.

    La tempestività della contestazione disciplinare tutela la possibilità di difesa del lavoratore e impedisce che resti incerto il destino del rapporto; l’immediatezza è elemento costitutivo del diritto di recesso per giusta causa, ma va apprezzata in senso relativo secondo la natura dell’illecito e il tempo necessario alle indagini.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    non è infatti inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio

    Il vizio è configurabile solo in caso di omesso esame di un fatto storico decisivo, risultante dalla sentenza o dagli atti e discusso tra le parti; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale e si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non sussistente, nello specifico, per quanto sinora detto

    La censura di nullità della sentenza per vizio motivazionale rileva soltanto in presenza di un’anomalia motivazionale giuridicamente rilevante, non per contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

    La definizione giuridica dei criteri che concretizzano la clausola generale di giusta causa è sindacabile in cassazione come questione di diritto; l’applicazione concreta di tali criteri è invece giudizio di fatto, censurabile solo nei limiti ammessi per i vizi della decisione.

  • art. 2119 c.c.

    Il giudice di merito investito della domanda con cui si chieda l’invalidazione d’un licenziamento disciplinare, accertatane in primo luogo la sussistenza in punto di fatto, deve quindi verificare che l’infrazione contestata sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso e, in caso di esito positivo di tale delibazione, deve poi apprezzare in concreto la gravità dell’addebito, essendo pur sempre necessario che esso rivesta il carattere di grave negazione dell’elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell’adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all’adempimento dei suoi obblighi

    La giusta causa richiede, oltre alla sussistenza materiale dell’infrazione, che questa sia concretamente così grave da negare in modo irreversibile il vincolo fiduciario e compromettere l’affidamento sulla futura correttezza dell’adempimento.

  • art. 2106 c.c.

    Mentre il giudizio di sussunzione è giudizio di diritto, in quanto tale sottoponibile anche a questa Corte, quello di mera proporzionalità in concreto fra illecito disciplinare e relativa sanzione è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che deve operarlo tenendo conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi della vicenda come, ad esempio, l’entità del danno, il grado della colpa o l’intensità del dolo, l’esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del dipendente.

    La proporzionalità concreta della sanzione disciplinare si valuta considerando complessivamente gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito, tra cui danno, colpa o dolo e precedenti disciplinari; il relativo apprezzamento è riservato al giudice di merito.

  • L. 300/1970, art. 18, comma 4

    in particolare, la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, solo nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili nel senso che, alla condotta accertata, corrisponda una sanzione conservativa.

    La tutela reintegratoria prevista dal comma 4 opera, per sproporzione, quando la condotta accertata corrisponde a una fattispecie per la quale il contratto collettivo o il codice disciplinare prevede una sanzione conservativa.

  • L. 300/1970, art. 18, comma 5

    Ne consegue che, in presenza di una condotta accertata e coincidente con quella tipizzata dalle parti sociali, punita con sanzione conservativa, la tutela sarà di tipo reintegratorio; al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte

    Quando la sproporzione non corrisponde a una specifica previsione collettiva o disciplinare di sanzione conservativa, l’illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo comporta la tutela indennitaria del comma 5, anziché quella reintegratoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Con unico motivo di ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 300 del 1970.

    La Corte non ha enunciato una regola di merito sull’art. 112 c.p.c.; il motivo incidentale fondato anche su tale disposizione è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    Con unico motivo di ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 300 del 1970. Si deduce che, diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame, in sede di ricorso introduttivo era stata espressamente invocata l’applicazione della tutela reale. 7. Il motivo difetta assolutamente del requisito di specificità secondo i dettami di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 6, non essendo riportato il tenore del ricorso introduttivo del ricorso di primo grado con il quale si deduce sia stato prospettato che il fatto contestato rientrasse fra le condotte punibili con una sanzione conservativa.

    La censura incidentale è inammissibile se non espone e documenta in modo specifico il contenuto dell’atto processuale sul quale si fonda, quando tale contenuto è necessario per verificare la questione sottoposta alla Corte.

  • artt. 371, comma 3, e 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Tuttavia, l’atto, quando racchiuda anche un ricorso incidentale, deve contenere, in ragione della sua autonomia rispetto al ricorso principale, l’esposizione sommaria dei fatti della causa ai sensi del combinato disposto dell’art. 371 c.p.c., comma 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, sicchè è inammissibile ove si limiti ad un mero rinvio all’esposizione contenuta nel ricorso principale e non sia possibile, nel contesto dell’impugnazione, rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti

    Il ricorso incidentale, autonomo rispetto a quello principale, deve contenere gli elementi necessari alla comprensione della controversia; il mero rinvio all’esposizione del ricorso principale non basta se non consente di ricostruire il fatto processuale senza consultare altre fonti.

  • D.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In presenza dei presupposti processuali previsti dalla legge, la parte che propone un’impugnazione respinta o dichiarata inammissibile è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.

Massime di principio

  • L’immediatezza della contestazione disciplinare è elemento costitutivo del diritto di recesso per giusta causa e tutela la difesa del lavoratore e la certezza del rapporto. Va però intesa in senso relativo, tenendo conto della natura dell’illecito e del tempo necessario per le indagini; la valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e logicamente coerente.
  • Nel giudizio su un licenziamento disciplinare occorre distinguere l’accertamento della sussistenza materiale del fatto, la sua astratta riconducibilità alla giusta causa o al giustificato motivo e la valutazione concreta della gravità e proporzionalità della sanzione. La giusta causa richiede che la condotta comprometta irreversibilmente la fiducia sulla futura correttezza dell’adempimento.
  • Il giudizio di proporzionalità concreta è riservato al giudice di merito e deve considerare congiuntamente le circostanze oggettive e soggettive, inclusi entità del danno, grado della colpa o intensità del dolo e precedenti disciplinari.
  • Nel regime dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori applicabile alla controversia, la tutela reintegratoria per sproporzione presuppone che la condotta accertata sia riconducibile a una fattispecie per la quale il contratto collettivo o il codice disciplinare preveda una sanzione conservativa; fuori da tale ipotesi, il difetto di giusta causa o giustificato motivo comporta la tutela indennitaria prevista dal comma 5.
  • In cassazione non è consentito utilizzare il vizio di omesso esame per sollecitare una diversa lettura delle prove: occorre individuare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato. Le valutazioni di merito sulle prove non sono rivedibili in assenza dei vizi ammessi dalla legge.
  • Il ricorso incidentale deve essere autosufficiente e specifico: deve esporre gli elementi necessari a comprendere origine, oggetto e svolgimento della controversia e, quando la censura dipende dal contenuto di un atto, deve riportarne o documentarne il contenuto rilevante. Il rinvio generico ad altri atti o al ricorso principale non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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