Cassazione Civile, Sentenza n. 15934/2020 del 24/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La società aveva licenziato un dipendente addetto al portierato, che usufruiva dell’alloggio di servizio, nell’ambito di un ridimensionamento dell’organico connesso alla crisi economica. Il licenziamento era stato ritenuto legittimo e tale statuizione non era stata efficacemente impugnata. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a un’indennità di preavviso di dodici mensilità, condannando la società al pagamento di nove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; la società aveva già corrisposto tre mensilità. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 248/2015 depositata il 10 agosto 2015, aveva respinto l’appello principale della società e quello incidentale del lavoratore, confermando la decisione di primo grado. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 119 del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati e delle norme codicistiche sull’interpretazione dei contratti, sostenendo che, trattandosi di sospensione solo temporanea del servizio di portierato, spettassero tre e non dodici mensilità e che occorresse un’inequivocabile manifestazione di volontà di sopprimere definitivamente il servizio; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole sull’onere della prova in relazione agli artt. 118 e 119 del CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come soppressione del servizio di portierato, cui l’art. 119 del CCNL collega un preavviso di dodici mesi; tale disposizione non richiede un’esplicita manifestazione della volontà di eliminare definitivamente il servizio. L’art. 118, che prevede in via generale il preavviso di tre mesi per i lavoratori che usufruiscono dell’alloggio di servizio, non prevale sulla disciplina specifica della soppressione del portierato. La Corte ha inoltre rilevato che la legittimità del licenziamento non era stata ritualmente rimessa in discussione. Quanto al secondo motivo, ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva applicato correttamente le regole probatorie, poiché la comunicazione di interruzione del servizio non collegava la decisione alla persona del lavoratore e gli elementi accertati indicavano una soppressione definitiva dovuta alle esigenze economiche della società, non una sospensione temporanea. La società è stata condannata a rifondere al lavoratore le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 119 CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati
con valutazione corretta, infatti, il giudice di merito ha ritenuto ricorrere una ipotesi di soppressione del servizio di portineria in ordine al quale è previsto un preavviso di 12 mesi, mentre dalla disposizione contrattuale considerata non si evince in alcun modo la necessità della “inequivocabile manifestazione” di volontà di eliminazione del servizio medesimo cui fa riferimento parte ricorrente;
Per la soppressione del servizio di portierato il CCNL prevede un preavviso di dodici mesi e non richiede un’esplicita manifestazione della volontà di sopprimere definitivamente il servizio.
art. 118 CCNL Dipendenti da Proprietari di Fabbricati
invero, quindi, contrariamente all’art. 118, che prevede, per ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, che le parti siano tenute a dare un preavviso stabilito, per i lavoratori che usufruiscono dell’alloggio di servizio, nella misura di tre mesi, va affermata la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, dell’art. 119 CCNL, che prevede, per le ipotesi di soppressione del servizio di portierato, il riconoscimento di un preavviso di 12 mesi ma non richiede, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l’esplicita manifestazione della volontà di sopprimere definitivamente il servizio stesso.
Il preavviso generale di tre mesi per il lavoratore che usufruisce dell’alloggio di servizio cede, in caso di soppressione del servizio di portierato, alla disciplina speciale dell’art. 119, che stabilisce dodici mesi.
Va premesso, al riguardo che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, (cfr., ex plurimis, sul punto, Cass. 23/10/2018 n. 26769).
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile quando il giudice ripartisce l’onere della prova in modo difforme dalle regole che distinguono fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.
la lamentata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per costante giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 6335 del 19 marzo 2014, nonchè, negli stessi termini, Cass. n. 19507 del 16 settembre 2014) è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti,
La denuncia di violazione o falsa applicazione delle disposizioni di un contratto collettivo è esaminata in cassazione mediante interpretazione diretta delle clausole secondo i canoni codicistici di ermeneutica negoziale, e non come mero controllo esterno della motivazione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il contratto collettivo prevede una disciplina specifica del preavviso per la soppressione di un determinato servizio, tale disciplina prevale sulla regola generale del preavviso prevista per la risoluzione del rapporto, se ne ricorrono i presupposti.
- La previsione contrattuale di un preavviso per la soppressione del servizio di portierato non comporta, in assenza di un’espressa previsione, l’obbligo di una manifestazione esplicita della volontà datoriale di sopprimere definitivamente il servizio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione quando il giudice abbia posto l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella individuata dalle regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; la mera contestazione della valutazione probatoria non integra tale violazione.
- La censura di violazione o falsa applicazione delle disposizioni di un contratto collettivo va valutata in cassazione attraverso l’interpretazione diretta delle clausole secondo i canoni legali di ermeneutica negoziale.
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