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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14894/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio delle Entrate aveva richiesto il pagamento di imposta di registro, oltre accessori, in relazione alla mancata registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli intervenuta in una causa tra la curatela fallimentare di una società e altre parti, tra cui il contribuente. In primo e secondo grado la pretesa era stata confermata, mentre il contribuente aveva dedotto in cassazione: (1) il difetto di sottoscrizione dell'avviso e la mancanza di prova dei poteri del sottoscrittore; (2) l'omessa indicazione del responsabile del procedimento; (3) la mancata allegazione della sentenza tassata; (4) l'omessa indicazione del prospetto di liquidazione, dell'imponibile e dell'aliquota; (5) l'omesso esame del giudicato esterno favorevole derivante da pronunce rese nei confronti di coobbligati. Con memoria successiva chiedeva anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando un successivo accordo transattivo e una nuova liquidazione dell'Ufficio, ma senza produrre il relativo atto né dimostrare il giudicato della decisione favorevole intervenuta in altro giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare dell'Agenzia sulla tardività del ricorso per cassazione: la notificazione del ricorso per revocazione contro la sentenza impugnata aveva fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni per proporre cassazione, e non risultava alcuna sospensione del termine ex art. 398, comma 4, c.p.c. La Corte ha quindi assorbito tutti i motivi di merito. Ha inoltre escluso che potesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché il contribuente non aveva depositato la nuova liquidazione asseritamente sostitutiva dell'atto impugnato, né aveva dimostrato il passaggio in giudicato della successiva decisione favorevole invocata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, nn. 3 e 4; comma 1, n. 5

    richiamato come parametro delle censure di ricorso, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare omesse pronunce, ma i motivi restano assorbiti dalla tardività del ricorso

  • art. 366, co. 2, c.p.c.

    richiamato per il domicilio presso la cancelleria della Corte in mancanza di elezione di domicilio a Roma

  • art. 325 c.p.c.

    termine breve di sessanta giorni per proporre cassazione, decorso dalla notificazione del ricorso per revocazione

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato nel quadro della tardività dell'impugnazione

  • art. 398, co. 4, c.p.c.

    la sospensione del termine per ricorrere per cassazione opera solo se disposta dal giudice della revocazione; la mera istanza di parte non basta

  • art. 7, co. 2, L. 212/2000

    invocato per la nullità dell'avviso in mancanza del responsabile del procedimento e dei necessari elementi motivazionali

  • art. 58, co. 2 bis, d.P.R. 131/1988

    invocato per sostenere l'obbligo di allegazione della sentenza oggetto di tassazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dal ricorrente

  • d.m. 55/2014

    utilizzato per la liquidazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    base per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per revocazione contro una sentenza di appello equivale alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione; la tempestività va dunque verificata anche rispetto a tale termine.
  • La sospensione del termine breve per il ricorso per cassazione, nel caso di revocazione, non deriva automaticamente dalla proposizione dell'istanza di parte, ma richiede un espresso provvedimento del giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c.; in mancanza, il termine continua a decorrere.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività, i motivi di merito restano assorbiti e non possono essere esaminati.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di allegazioni non documentate: occorre la prova dell'atto sopravvenuto che avrebbe eliminato la pretesa tributaria e, se richiamata, del passaggio in giudicato della decisione favorevole invocata.
  • Nel processo di legittimità l'onere di dimostrare la tempestività dell'impugnazione e i fatti impeditivi della decadenza grava sulla parte che propone il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaGiudicato

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