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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33114/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 dell’ordinamento penitenziario, ritenendo tale misura inadeguata e considerando più idonea la detenzione domiciliare. A fondamento della decisione aveva valorizzato una recente condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, relativo a fatti commessi nel 2022, nonché una situazione lavorativa ritenuta non del tutto stabile. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 27 Cost. e 47 Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse attribuito rilievo a precedenti risalenti senza confrontarsi con gli elementi positivi emergenti dalla relazione dell’équipe di osservazione. La difesa aveva inoltre rappresentato che, proprio in relazione al reato del 2022, il condannato aveva già usufruito dell’affidamento in prova, conclusosi positivamente, e che non erano emerse ulteriori condotte negative dopo tale conclusione. La Corte ha ritenuto omessa o insufficiente la valutazione di tali elementi, poiché il Tribunale aveva isolato la condanna più recente senza ricostruire l’intera successione temporale degli eventi e senza spiegare perché il positivo esito del precedente affidamento, gli elementi favorevoli della relazione dell’équipe e la condotta successiva non fossero indicativi di un’evoluzione positiva della personalità. È stato inoltre ritenuto non sufficiente il generico riferimento all’instabilità lavorativa, non essendo chiarito in che modo essa impedisse concretamente lo svolgimento del programma né se fossero disponibili altre risorse personali, familiari o sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza limitatamente al diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale, rinviando al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà ricostruire la successione temporale dei reati e delle vicende esecutive, verificare le modalità e l’esito del precedente affidamento, accertare l’eventuale presenza di criticità successive, valutare il significato del buon esito della precedente misura rispetto all’evoluzione della personalità e al rischio attuale di recidiva, esaminare gli elementi favorevoli della relazione dell’équipe e considerare concretamente la situazione lavorativa nel contesto complessivo del programma. Il rinvio non impone l’accoglimento della richiesta, lasciando al Tribunale piena autonomia nella nuova valutazione di merito, ma richiede una motivazione attuale, individualizzata e complessiva.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa funzionale alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva. La decisione richiede una prognosi attuale e individualizzata fondata sulla complessiva personalità del condannato, sulla condotta successiva ai fatti, sulle condizioni personali, familiari, abitative e lavorative e sui risultati dell’osservazione scientifica.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    La detenzione domiciliare costituisce una misura alternativa distinta dall’affidamento in prova, applicabile anche quando il processo di emenda non sia sufficientemente avviato, purché sia escluso il pericolo di commissione di nuovi reati e ricorrano i relativi presupposti.

  • art. 27 Cost.

    È richiamato quale fondamento costituzionale della finalità rieducativa della pena.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È il titolo della condanna relativa ai fatti commessi nel 2022, valutata dal Tribunale di sorveglianza e considerata dalla Corte nella ricostruzione della successione temporale degli eventi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    È richiamato per delimitare l’esposizione dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

Massime di principio

  • La decisione sull’affidamento in prova al servizio sociale deve fondarsi su una prognosi attuale, individualizzata e complessiva, diretta a verificare se la misura possa favorire la prosecuzione del percorso rieducativo e prevenire la recidiva; non è necessario che il processo di emenda sia già compiuto, essendo sufficiente che sia significativamente avviato.
  • La gravità del reato e i precedenti penali sono elementi rilevanti ma non automaticamente ostativi all’affidamento in prova e non possono esaurire la valutazione prognostica.
  • La valutazione della personalità deve essere diacronica: fatti e comportamenti devono essere collocati nella loro successione temporale, verificando se gli elementi negativi siano stati confermati o superati da condotte e percorsi trattamentali successivi.
  • Il positivo esito di un precedente affidamento in prova non determina automaticamente il diritto a un nuovo affidamento, ma costituisce un elemento di specifica attitudine dimostrativa della capacità del condannato di rispettare le prescrizioni, rapportarsi con gli organi dell’esecuzione penale esterna e gestire responsabilmente gli spazi di libertà; il giudice deve quindi valutarlo espressamente.
  • Quando un precedente affidamento relativo a un reato cronologicamente più recente si sia concluso positivamente e non risultino ulteriori condotte negative, il diniego di un nuovo affidamento per un reato anteriore richiede una motivazione particolarmente accurata, con indicazione delle ragioni sopravvenute o delle specificità della nuova vicenda che rendano insufficiente la misura.
  • La situazione lavorativa non costituisce un requisito indefettibile per l’affidamento in prova: deve essere valutata insieme alle condizioni personali, familiari e sociali e in rapporto alla concreta praticabilità del programma trattamentale.
  • Il Tribunale di sorveglianza può discostarsi dalle valutazioni favorevoli dell’équipe di osservazione, ma deve indicare le ragioni per cui esse siano insufficienti o superate da elementi contrari.
  • La discrezionalità del Tribunale di sorveglianza nella scelta della misura alternativa non esclude il controllo di legittimità quando la motivazione ometta il confronto con un dato potenzialmente decisivo, attribuisca valore determinante a circostanze non attuali o sviluppi una prognosi intrinsecamente contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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