Cassazione Penale, Sentenza n. 46938/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gibertini ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che aveva accertato la sua pericolosità sociale e confermato la misura di sicurezza della libertà vigilata (derivante da condanna per concorso esterno in associazione di 'ndrangheta). Il ricorrente contestava la mancata valutazione dell'attualità della pericolosità sociale, l'ignorare presunti comportamenti collaborativi (dichiarazioni rese in sede cautelare e a un sostituto della Procura) e la valutazione negativa della sua partecipazione ai trattamenti. Denunciava inoltre violazione degli artt. 203 e 279 c.p.p. e richiamava pronunce costituzionali sulla rilevanza della collaborazione nei limiti dell'art. 4-bis Over. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse correttamente valutato la persistenza della pericolosità sociale sulla base dei parametri previsti (gravità dei reati, pendenze giudiziarie successive, assenza di un reale distacco dalla consorteria criminale, strumentalità delle ammissioni, mancata volontà risarcitoria verso le vittime, inconferenza del colloquio con il sostituto non documentato, permanenza di riferimenti familiari collegabili al contesto criminoso). La Cassazione ha precisato che le doglianze della difesa rappresentavano una mera richiesta di rivalutazione di elementi di fatto, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La misura di sicurezza (libertà vigilata) richiede la verifica della persistenza della pericolosità sociale tenendo conto della gravità del fatto originario, dei fatti successivi e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena.
Richiamato dal ricorrente come presunto vizio procedurale, la Corte ha ritenuto che le censure si risolvevano in ricostruzioni alternative dei fatti e non in profili di illegittimità applicativa della norma, per cui non idonee a fondare la cassazione.
Analogamente alle doglianze sull'art. 203, le presunte violazioni procedurali dedotte non hanno consentito alla Corte di superare il divieto di riesame del merito (valutazione fattuale) in sede di legittimità.
La difesa ha invocato pronunce costituzionali relative all'applicazione di benefici a soggetti condannati per reati di cui all'art. 4‑bis; la Corte ha comunque ritenuto che, nel caso concreto, la mancanza di una collaborazione effettiva e documentata e gli altri elementi negativi impedivano di desumere l'assenza di pericolosità sociale.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La misura di sicurezza richiede una valutazione dell'attualità della pericolosità sociale che consideri sia i fatti originari sia i fatti successivi e il comportamento durante e dopo la detenzione; non è sufficiente richiamare generiche affermazioni di cambiamento senza riscontri concreti.
- Dichiarazioni spontanee o ammissioni generiche non sostituite da atti concreti di collaborazione con la giustizia (segnalazioni, informazioni utilizzabili, proposte alla DDA) hanno scarso valore probatorio per escludere la pericolosità sociale.
- La Corte di cassazione non è sede per un nuovo esame del merito dei fatti: le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle prove o della loro rilevanza sono inammissibili.
- La partecipazione a percorsi trattamentali va valutata concretamente: mera partecipazione formale non equivale a prova di dissociazione o di rinnovata affidabilità sociale.
- Pregiudicano la concessione o la cessazione delle misure di sicurezza: pendenze giudiziarie per fatti successivi, l'assenza di atti risarcitori verso le vittime e la permanenza di rapporti familiari o sociali strettamente connessi all'ambiente criminoso.
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