Cassazione Penale, Sentenza n. 4221/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva autorizzato la vendita di beni mobili sottoposti a sequestro preventivo. Hanno dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che l'art. 260 cod. proc. pen. (terzo comma) non è applicabile per analogia ai sequestri preventivi, essendo volto al solo sequestro probatorio; hanno inoltre contestato che la vendita prevista per cose deperibili non possa essere estesa a veicoli e motocicli, chiedendo una valutazione concreta del deterioramento di ciascun mezzo e sottolineando la necessità di seguire le forme del pignoramento previste dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. può applicarsi anche ai sequestri preventivi e quindi autorizzare la vendita di beni che possono alterarsi o subire un progressivo intrinseco deprezzamento. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui i veicoli sequestrati avrebbero subito un progressivo deprezzamento e la vendita era funzionale all'ottimizzazione della fruttuosità della misura. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 260 cod. proc. pen. (comma 3)
La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione anche ai sequestri preventivi, autorizzando la vendita di beni deperibili o che subiscono un progressivo intrinseco deprezzamento (inclusi, se del caso, veicoli) per preservare la fruttuosità della misura.
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dai ricorrenti come disciplina specifica dei sequestri preventivi; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 260, comma 3, non sia esclusa dalla disciplina speciale e può essere utilizzata per motivi di tutela della fruttuosità della misura.
Citato dai ricorrenti tra le norme richiamate nella censura; dal dispositivo della sentenza non emerge una specifica interpretazione da parte della Corte rispetto a questa norma.
Menziionato dai ricorrenti tra i presupposti normativi impugnati; la decisione di inammissibilità non sviluppa un'interpretazione autonoma di questa norma.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure, senza che la sentenza fornisca una nuova interpretazione normativa di tale articolo.
Citando la normativa, i ricorrenti hanno sollevato questioni di applicazione; la Corte non ha approfondito una specifica interpretazione di tale decreto nel dispositivo.
Applicata dalla Corte per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende e alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sez. 3, Sentenza n. 53341 del 12/09/2018 (Cass.)
Giurisprudenza di legittimità richiamata come precedente che autorizza l'applicazione dell'art. 260, comma 3, anche ai sequestri preventivi (es.: vendita di animali sottoposti a sequestro preventivo).
Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 09/12/2016 (Cass.)
Precedente richiamato per l'affermazione che il 'progressivo intrinseco deprezzamento' del bene rileva ai fini dell'alienazione di cose in sequestro e può giustificare la vendita di un'autovettura oggetto di sequestro per equivalente.
Massime di principio
- L'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che consente la vendita o distruzione di beni deperibili sottoposti a sequestro, può essere applicato anche ai sequestri preventivi, non solo ai sequestri probatori.
- La nozione di 'deperibilità' comprende anche il progressivo intrinseco deprezzamento nel tempo del bene: beni come veicoli possono essere ritenuti idonei alla vendita se il valore si deteriora con il tempo, con conseguente legittimità della vendita per preservare la fruttuosità della misura.
- La contestazione della applicabilità per analogia dell'art. 260 ai sequestri preventivi incontra nella giurisprudenza di legittimità un orientamento consolidato; per ottenere l'annullamento è necessario un confronto specifico e motivato con la giurisprudenza citata.
- Pur dovendo valutarsi in concreto il deterioramento di ciascun bene, il tribunale può legittimamente operare una valutazione generale circa il deprezzamento progressivo quando ciò risulti fondato nei fatti e nella motivazione.
- Le impugnative procedurali che risultino manifestamente incompatibili con l'orientamento consolidato della Corte possono essere dichiarate inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
- In situazioni simili è consigliabile nel ricorso confrontarsi puntualmente con la giurisprudenza di legittimità e fornire elementi concreti e specifici sul mancato deperimento o sul valore affettivo/pecuniario dei beni per contrastare l'ipotesi della vendita.
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