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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4221/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che aveva autorizzato la vendita di beni mobili sottoposti a sequestro preventivo. Hanno dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che l'art. 260 cod. proc. pen. (terzo comma) non è applicabile per analogia ai sequestri preventivi, essendo volto al solo sequestro probatorio; hanno inoltre contestato che la vendita prevista per cose deperibili non possa essere estesa a veicoli e motocicli, chiedendo una valutazione concreta del deterioramento di ciascun mezzo e sottolineando la necessità di seguire le forme del pignoramento previste dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui l'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. può applicarsi anche ai sequestri preventivi e quindi autorizzare la vendita di beni che possono alterarsi o subire un progressivo intrinseco deprezzamento. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui i veicoli sequestrati avrebbero subito un progressivo deprezzamento e la vendita era funzionale all'ottimizzazione della fruttuosità della misura. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 260 cod. proc. pen. (comma 3)

    La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione anche ai sequestri preventivi, autorizzando la vendita di beni deperibili o che subiscono un progressivo intrinseco deprezzamento (inclusi, se del caso, veicoli) per preservare la fruttuosità della misura.

  • art. 104 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata dai ricorrenti come disciplina specifica dei sequestri preventivi; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 260, comma 3, non sia esclusa dalla disciplina speciale e può essere utilizzata per motivi di tutela della fruttuosità della misura.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato dai ricorrenti tra le norme richiamate nella censura; dal dispositivo della sentenza non emerge una specifica interpretazione da parte della Corte rispetto a questa norma.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Menziionato dai ricorrenti tra i presupposti normativi impugnati; la decisione di inammissibilità non sviluppa un'interpretazione autonoma di questa norma.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure, senza che la sentenza fornisca una nuova interpretazione normativa di tale articolo.

  • art. 44 d.lgs. 504/1995

    Citando la normativa, i ricorrenti hanno sollevato questioni di applicazione; la Corte non ha approfondito una specifica interpretazione di tale decreto nel dispositivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle somme dovute alla Cassa delle ammende e alle spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 3, Sentenza n. 53341 del 12/09/2018 (Cass.)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata come precedente che autorizza l'applicazione dell'art. 260, comma 3, anche ai sequestri preventivi (es.: vendita di animali sottoposti a sequestro preventivo).

  • Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 09/12/2016 (Cass.)

    Precedente richiamato per l'affermazione che il 'progressivo intrinseco deprezzamento' del bene rileva ai fini dell'alienazione di cose in sequestro e può giustificare la vendita di un'autovettura oggetto di sequestro per equivalente.

Massime di principio

  • L'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., che consente la vendita o distruzione di beni deperibili sottoposti a sequestro, può essere applicato anche ai sequestri preventivi, non solo ai sequestri probatori.
  • La nozione di 'deperibilità' comprende anche il progressivo intrinseco deprezzamento nel tempo del bene: beni come veicoli possono essere ritenuti idonei alla vendita se il valore si deteriora con il tempo, con conseguente legittimità della vendita per preservare la fruttuosità della misura.
  • La contestazione della applicabilità per analogia dell'art. 260 ai sequestri preventivi incontra nella giurisprudenza di legittimità un orientamento consolidato; per ottenere l'annullamento è necessario un confronto specifico e motivato con la giurisprudenza citata.
  • Pur dovendo valutarsi in concreto il deterioramento di ciascun bene, il tribunale può legittimamente operare una valutazione generale circa il deprezzamento progressivo quando ciò risulti fondato nei fatti e nella motivazione.
  • Le impugnative procedurali che risultino manifestamente incompatibili con l'orientamento consolidato della Corte possono essere dichiarate inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.).
  • In situazioni simili è consigliabile nel ricorso confrontarsi puntualmente con la giurisprudenza di legittimità e fornire elementi concreti e specifici sul mancato deperimento o sul valore affettivo/pecuniario dei beni per contrastare l'ipotesi della vendita.

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