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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8507/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istoc ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando: (1) la valutazione della chiamata in correità ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p., sostenendo che i cosiddetti riscontri (conoscenza reciproca del chiamante, contatti telefonici immediati) non sono idonei a individualizzare la responsabilità e che la chiamata in correità sarebbe stata resa solo dopo aver preso visione degli atti per ottenere un trattamento piu' favorevole; (2) la mancata considerazione dell'attenuante ex art. 114 c.p., censurando la motivazione della Corte di appello che avrebbe omesso di valutare adeguatamente il ruolo minimo attribuito all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che la Corte territoriale e il giudice di primo grado abbiano correttamente valutato la chiamata in correità: l'attendibilità intrinseca del dichiarante era confermata dalla corrispondenza con le immagini delle telecamere e vi erano riscontri esterni individualizzanti ricavati dall'analisi dei tabulati telefonici (spegnimenti simultanei, contatti immediatamente prima e dopo, pattern di disattivazione notturna) e dalla vicinanza di fatti analoghi commessi in precedenza; inoltre, alcuni coimputati erano già stati condannati. Sul secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto la censura generica e priva di allegazione di fatti concreti: l'appello non aveva formulato una prospettazione sufficientemente dettagliata per inficiare la motivazione della Corte d'appello. Per tali ragioni il ricorso e' inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la partecipazione al reato (concorso di persone).

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto; utilizzata per la qualificazione del reato contestato.

  • art. 625, comma 2 e art. 625, comma 1 n.5 cod. pen.

    Aggravanti applicate per le modalità del furto (es. effrazione, uso di strumenti per rompere infissi).

  • art. 61 n.2 e n.7 cod. pen.

    Circostanze aggravanti (es. recidiva e altre specifiche circostanze) considerate nella determinazione della pena.

  • art. 55, comma 9, D.lgs. 21 novembre 2007, n.231

    Riferimento normativo collegato all'illecito uso di sistemi di pagamento elettronico non essendo titolare (illecito amministrativo/penale connesso).

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regola sulla chiamata in correità: la Cassazione ha confermato che la chiamata e' valutabile solo se corroborata da riscontri individualizzanti che colleghino il fatto alla persona; nel caso concreto tali riscontri sono stati ritenuti presenti (video, tabulati telefonici, fatti analoghi).

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiesto dall'ordinamento l'onere di illustrare in modo preciso ragioni di diritto e fatti a sostegno dei motivi di ricorso; la Cassazione ha rilevato il mancato rispetto di tale onere per motivi generici.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante della minima partecipazione: la Corte d'appello non ha riconosciuto l'attenuante sulla base dell'insufficiente allegazione e prova del ruolo minimo; la Cassazione ha ritenuto la censura in sede di ricorso generica.

  • art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Citato in relazione alla disciplina transitoria, ma dichiarata inapplicabile per l'inammissibilita' del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione ai criteri per la condanna alla Cassa delle ammende e alla determinazione della somma da imporre; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilita'.

Massime di principio

  • La chiamata in correità ai sensi dell'art.192 c.p.p. richiede, oltre alla corrispondenza dei fatti, riscontri esterni individualizzanti che colleghino il fatto alla persona; semplici conoscenze o contatti telefonici non sono automaticamente sufficienti ma possono assumere valore probatorio se inseriti in un contesto fattuale coerente (es. immagini di videosorveglianza, comportamenti sincronizzati come spegnimento/riaccensione dei telefoni).
  • La valutazione dell'attendibilità di un dichiarante che inizialmente si avvale della facoltà di non rispondere e successivamente collabora va effettuata nel complesso, considerando elementi oggettivi di riscontro; il fatto che la collaborazione sia intervenuta dopo l'accesso agli atti non esclude automaticamente la valenza probatoria se sussistono riscontri autonomi.
  • Le doglianze in appello o in cassazione relative a circostanze attenuanti devono essere formulate con specificità e allegazione di fatti concreti: censure generiche prive di elementi concreti non obbligano il giudice a una motivazione puntuale e possono determinare l'inammissibilità del gravame.
  • L'onere di motivazione del ricorso in cassazione (art.581 c.p.p.) impone di esporre chiaramente le ragioni giuridiche e fattuali del motivo; l'inosservanza di tale onere può portare a dichiarare il ricorso inammissibile e all'affermazione delle spese e della sanzione a carico del ricorrente.

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