Cassazione Civile, Ordinanza n. 04032/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo del fallimento di una serie di crediti vantati da una società in amministrazione straordinaria: rimborsi per costi di sistemi informativi, telefono e noleggio; controvalore per la mancata riconsegna di beni di terzi a noleggio; rimborso di imposta comunale sulla pubblicità in privilegio; restituzione di depositi cauzionali e di ulteriori costi sostenuti per immobili, utenze, auto, assicurazioni, oneri autostradali e parcheggi. La pretesa veniva collegata a un contratto di cessione con riserva di proprietà di complessi aziendali, concluso in data 9 agosto 2018, rispetto al quale la cessionaria si era resa inadempiente ed era poi fallita. Il giudice delegato e poi il tribunale respingevano l’opposizione, ritenendo il contratto nullo per violazione di norme imperative della disciplina dell’amministrazione straordinaria e, in ogni caso, non provati i crediti insinuati. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sette motivi: contestazione dell’interesse della curatela a far valere la nullità; erronea applicazione delle norme sulla nullità del contratto; omessa pronuncia sulle restituzioni conseguenti alla caducazione del contratto; violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito mutamento della causa petendi; violazione di norme sostanziali in tema di responsabilità e risarcimento; violazione dell’art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali; erronea declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione impugnata si fondasse su due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: da un lato la nullità del contratto di cessione, dall’altro la mancata prova delle singole voci di credito. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché non superavano il rilievo, decisivo, sull’assenza di prova dei crediti; ha reputato inammissibili il quarto, il quinto e il settimo motivo perché non colpivano la reale ratio decidendi o miravano a una rivalutazione del merito; ha ritenuto il sesto motivo in parte infondato e in parte inammissibile, precisando che il curatore non è vincolato dalle risultanze del progetto di stato passivo e che le fatture di terzi e gli estratti conto avevano, al più, valore di meri elementi indiziari, comunque non decisivi. È stata quindi confermata la reiezione dell’opposizione allo stato passivo e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
l’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; la doglianza è stata proposta per contestare la possibilità della curatela di eccepire la nullità del contratto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro di censura per le dedotte violazioni di legge nei motivi di ricorso.
sono norme imperative della disciplina dell’amministrazione straordinaria, la cui violazione è stata ritenuta dal giudice di merito idonea a determinare la nullità del contratto conclusivo della vendita.
la violazione di norme imperative è stata ricollegata alla nullità del contratto.
invocato per sostenere che, caducato il contratto, dovessero disporsi le restituzioni conseguenti.
richiamato per denunciare un preteso mutamento della causa petendi e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 1218, 1223, 1375, 2043 c.c.
invocati a fondamento della pretesa risarcitoria/restitutoria, ma ritenuti non decisivi rispetto alla reale ratio della decisione di merito.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento; non consente di rimettere in discussione la sola valutazione del materiale istruttorio.
richiamati per contestare il diniego delle prove orali; la Corte ha ritenuto il motivo privo di decisività.
richiamati in relazione all’ammissibilità della prova testimoniale.
le scritture contabili sono state ritenute inopponibili alla curatela, quale terzo, nel giudizio di verifica del passivo.
richiamato per il privilegio invocato sull’imposta comunale sulla pubblicità.
richiamato per il grado del privilegio sul credito fiscale invocato.
norma del procedimento camerale per la trattazione in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve colpire utilmente tutte le rationes; se una sola resta intatta, le censure sulle altre difettano di interesse e sono inammissibili.
- La censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se si deduce l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso o l’inosservanza di specifiche regole legali di valutazione.
- Nel giudizio di verifica del passivo, il curatore non ha disponibilità del diritto controverso e le sue valutazioni nel progetto di stato passivo non vincolano il giudice delegato o il tribunale in opposizione.
- Le fatture provenienti da terzi hanno valore di elementi probatori liberamente apprezzabili dal giudice, ma non costituiscono di per sé prova decisiva del credito se non sono corroborate da ulteriori elementi idonei a collegarle al rapporto dedotto.
- La mancata prova del fatto costitutivo del diritto di credito rende irrilevanti le doglianze sulla sola qualificazione giuridica della pretesa o sulle prove dirette a dimostrare fatti privi di decisività rispetto alla ratio decisoria.
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