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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31649/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Comune impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva rigettato l'appello del Comune contro la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della società Crossing s.r.l.: la controversia riguardava l'applicazione della TARI per l'anno 2015 su superfici adibite a deposito e vendita, ove la contribuente produceva rifiuti speciali costituiti da imballaggi secondari e terziari. Il Comune deduceva, con più motivi, che la CTR aveva errato nel ritenere che tali rifiuti potessero essere smaltiti autonomamente dalla contribuente (escludendo la privativa comunale), nel non valutare correttamente la sussistenza e la continuità/prevalenza della produzione di rifiuti speciali, nell'aver escluso la TARI sulle superfici destinate a magazzino e vendita senza distinguere parte fissa e variabile della tariffa, e per carenze della denuncia e degli adempimenti documentali della contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso (riguardante la illegittimità di principio dell'esclusione degli imballaggi terziari dal regime di privativa comunale) perché ha confermato il principio consolidato che gli imballaggi terziari (e i secondari in mancanza di raccolta differenziata) sono esclusi dal normale circuito di raccolta comunale e rientrano in un regime speciale di gestione a carico dei produttori. Tuttavia la Corte ha accolto i motivi quarto, quinto, sesto e settimo, rilevando gravi lacune motivazionali della CTR: in particolare la CTR non ha verificato concretamente la prevalenza e la continuità della produzione di rifiuti speciali né l'idoneità della denuncia e delle prove fornite dalla contribuente, né ha considerato che la parte fissa della tariffa resta comunque dovuta. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, assorbendo gli altri motivi, e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione affinché colmi le carenze istruttorie e motivazionali e applichi i principi di diritto richiamati. La pronuncia ha disposto inoltre che siano regolate le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 11 dicembre 2013, n. 147 (art. 1)

    art. 1, commi 641, 642, 649, 684

    Definisce il presupposto della TARI (possedere o detenere locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani), prevede l'esclusione dalla superficie tassabile delle aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali purché il produttore dimostri l'avvenuto trattamento; demanda ai regolamenti comunali la disciplina delle riduzioni e impone l'onere della dichiarazione al contribuente.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente)

    art. 218, artt. 195, 198, 221, 226

    Contiene la definizione normativa di 'imballaggio' e di 'rifiuto da imballaggio', disciplina la gestione dei rifiuti da imballaggio e conferma il regime speciale per gli imballaggi terziari (esclusione dal normale circuito di raccolta urbana) e per i secondari salvo attivazione di raccolta differenziata.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi)

    Attribuiva ai Comuni la potestà regolamentare di assimilazione di rifiuti speciali a urbani, ma la giurisprudenza e la normativa successiva chiariscono che tale potestà non può operare in contrasto con il regime speciale degli imballaggi terziari/secondari.

  • Direttiva 94/62/CE, come modificata dalla Direttiva 2004/12/CE

    art. 2 e art. 3 (definizioni e ambito)

    Fornisce la nozione comunitaria di imballaggio (primario, secondario, terziario) e stabilisce ambito di applicazione della disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, recepita nel diritto nazionale.

  • Regolamento Comunale TARI

    art. 3, art. 9, art. 25 (come richiamati)

    Attribuisce al Comune la disciplina delle riduzioni e delle percentuali in caso di produzione promiscua di rifiuti, ma le disposizioni regolamentari non possono assimilare gli imballaggi terziari al circuito urbano quando la normativa statale lo esclude; il regolamento stabilisce procedure dichiarative e criteri per le riduzioni.

  • D.P.R. 158/1999

    Richiamato nel ricorso; la Corte non trae una specifica pronuncia estesa su questo articolo nel corpo motivazionale, ma lo ricorda nell'elencazione delle norme invocate dal ricorrente.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari ove non sia attivata la raccolta differenziata) sono esclusi dal normale circuito di raccolta comunale: non possono essere assimilati ai rifiuti urbani dalla delibera o dal regolamento comunale e la parte variabile della TARI non si applica alle superfici ove tali rifiuti si producono in via continuativa e prevalente.
  • L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la riduzione o l'esenzione della TARI (natura speciali dei rifiuti, prevalenza e continuità della produzione, corretto smaltimento/avvio al recupero) grava sul contribuente: è necessaria documentazione idonea e puntuale.
  • La TARI è strutturata in parte fissa e parte variabile: anche se la parte variabile può essere esclusa o ridotta per produzione di rifiuti speciali non assimilabili, la parte fissa resta in linea di principio dovuta integralmente, essendo collegata al mero possesso/detenzione della superficie.
  • I regolamenti comunali che dispongono l'assimilazione degli imballaggi terziari al rifiuto urbano devono essere disapplicati dal giudice tributario se contrastano con la disciplina statale; tuttavia il giudice deve compiutamente valutare in fatto la prevalenza e la continuità della produzione di rifiuti speciali.
  • In caso di insufficiente istruttoria o di mancata valutazione probatoria da parte del giudice d'appello (es. mancanza di verifica della denuncia, della continuità/prevalenza e della prova dello smaltimento), il ricorso in cassazione può ottenere la cassazione con rinvio per integrazione della motivazione e degli accertamenti di fatto.

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