Cassazione Penale, Sentenza n. 30554/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato la custodia cautelare in carcere. Sono stati dedotti cinque motivi: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni per consegna intempestiva dei file audio richiesti dalla difesa; 2) violazione dell'art. 523, comma 5, c.p.p. perché la difesa sarebbe stata privata della parola per ultima in sede camerale; 3) vizio di motivazione e insufficienza degli indizi relativi alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 (si sostiene che il coinvolgimento riguarderebbe solo una singola piantagione e non ruolo associativo); 4) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. relativa all'agevolazione di interessi mafiosi (collegamento ai Cracolici ritenuto insussistente o non provato); 5) carenza delle esigenze cautelari e sproporzione della custodia in carcere date le modalità, la breve durata temporale del coinvolgimento e l'assenza di precedenti penali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sulle intercettazioni (motivo 1) ha ritenuto infondato il rilievo: la difesa non aveva specificato l'urgenza né indicato termini o richieste chiare che giustificassero un diverso apprezzamento del ritardo; inoltre, dopo aver ricevuto i file la difesa non chiese termini per l'esame. Sul punto 2 ha dichiarato inammissibile il motivo perché l'art. 523, comma 5, c.p.p. non si applica ai procedimenti in camerale. Sul terzo motivo ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale: la prova del vincolo associativo può emergere da facta concludentia (contatti, viaggi per rifornimenti, basi logistiche, divisione dei compiti, impiego di manodopera, corruzione) e tali elementi, valorizzati dalle intercettazioni e videoriprese (incontri con Cracolici, consegna di 3000 euro, fornitura di manodopera, consegna di criptofonino), sono ritenuti idonei a sostenere il giudizio di gravità indiziaria. Il quarto motivo (esclusione dell'aggravante) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse perché l'eventuale esclusione non incideva sulla legittimità o sulla durata della misura cautelare. Il quinto motivo è inammissibile perché si limita a un generico dissenso senza confutare gli elementi che giustificano la presunzione relativa di esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 523, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha confermato che la norma, che garantisce all'imputato e al difensore la parola per ultimi nel dibattimento se richiesta, non è applicabile ai procedimenti in camera di consiglio; pertanto il rilievo difensivo è inammissibile.
La contestazione relativa al sodalizio dedotto ai sensi dell'art. 74 è stata ritenuta supportata da indizi significativi: la Corte ricorda che il vincolo associativo può essere provato anche attraverso facta concludentia (contatti, divisione dei compiti, basi logistiche, uso di manodopera, corruzione).
art. 416‑bis c.p. (richiamo all'aggravante '416‑bis.1')
L'eventuale rilievo sull'aggravante collegata a finalità di agevolazione mafiosa è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse processuale in relazione alla misura cautelare, ossia la sua esclusione non avrebbe inciso sulla misura applicata.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha fatto applicazione della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275(3); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi concreti per superare tale presunzione.
Massime di principio
- Se la difesa chiede copie di captazioni/intercettazioni in vista di un riesame, la richiesta deve specificare l'urgenza e indicare chiaramente i file o frame di interesse; in mancanza, il ritardo nella consegna difficilmente costituirà motivo di inutilizzabilità.
- Nel procedimento in camera di consiglio non si applica l'art. 523, comma 5, c.p.p.; la richiesta di avere la parola per ultima in quella sede non produce automaticamente nullità se negata.
- Per il reato associativo (anche connesso al traffico di stupefacenti) non è necessario provare la commissione di molteplici reati fine: contributi concreti all'attività dell'organizzazione (es. coltivazione, fornitura di manodopera, incontri organizzativi, corruzione) possono costituire facta concludentia idonei a fondare la gravità indiziaria.
- La qualificazione aggravata per collegamento a strutture mafiose incide sul processo cautelare solo se la sua esclusione può effettivamente modificare la legittimità o i termini della misura; altrimenti l'appello su tale punto può essere dichiarato privo di interesse.
- Per contestare la necessità della custodia cautelare è necessario fornire elementi specifici e concreti che superino la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3); generici rilievi o disaccordi motivazionali non sono sufficienti.
- Dopo aver ottenuto materiale probatorio (es. file audio), la difesa dovrebbe, se non riesce a esaminarlo immediatamente, chiedere espressamente termini per l'analisi; il mancato esercizio di tale facoltà può indebolire eventuali eccezioni procedurali.
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