Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30534/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca della confisca diretta del 'profitto' del reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 (omesso versamento IVA anno 2009, fattispecie commessa il 24/9/2010). Sostiene che le somme sequestrate (euro 56.499,05 su tre conti e quote sociali) derivano dalla vendita di immobili acquistati nel 2016 con mezzi leciti (mutui e accollo), quindi non riconducibili al profitto del reato; lamenta l'omessa valutazione, da parte della Corte distrettuale, della provenienza lecita delle somme e la mancanza di prova del nesso eziologico tra il profitto del reato e le disponibilità personali confiscate.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. La Cassazione ha chiarito i principi applicabili alla confisca diretta nei reati tributari (distinzione tra risparmio di spesa relativo e assoluto; confisca per equivalente sussidiaria) e ha censurato la motivazione del giudice di merito, che non ha provato il collegamento causale tra il risparmio illecito della societa' e le somme poi confluite nel patrimonio personale del De Leonardis. Il giudice di rinvio dovrà accertare, anche mediante acquisizione di atti e richieste di informazioni, se alla data della consumazione del reato la societa' aveva liquidità (ossia se si tratta di risparmio relativo) e se sussiste la 'metamorfosi' o il reimpiego del profitto nella forma che giustifichi la confisca diretta nei confronti del ricorrente; in mancanza di prova del trasferimento/causalità, l'ablazione nei confronti del ricorrente sarebbe surrettiziamente una confisca per equivalente e quindi illegittima.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma che punisce l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto; il profitto del reato tributario si identifica, di regola, con il risparmio di spesa derivante dall'inadempimento dell'obbligazione tributaria e può essere soggetto a confisca

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la possibilità di confisca diretta (specifica) dei beni che costituiscono profitto o prezzo dei reati tributari e la confisca per equivalente quale misura sussidiaria quando la confisca diretta non sia possibile

  • Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), art. 1, comma 143

    Ha esteso/reso operativa la confiscabilità del profitto dei reati tributari, contribuendo alla qualificazione normativa del 'risparmio di spesa' come profitto confiscabile

  • art. 578-bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'efficacia nel tempo di norme processuali penali e che rileva in relazione all'applicazione di misure e garanzie quando muta la normativa nel tempo; richiamata rispetto al profilo temporale della confisca per equivalente e delle garanzie penalistiche

  • art. 240 c.p.

    Articolo invocato nel motivo di ricorso (denunzia di violazione); il ricorso denunciava violazione di tale norma, ma la decisione della Cassazione si è invece concentrata sugli aspetti della confisca e del nesso eziologico

  • art. 2 c.p.

    Principio di irretroattività della legge penale, richiamato in relazione all'applicazione delle garanzie quando si tratta di misure di natura sanzionatoria come la confisca per equivalente

  • Legge n. 231/2001

    Richiamata per evidenziare che il reato tributario in questione non rientra tra quelli che autorizzano la confisca per equivalente nei confronti dell'ente ai sensi della disciplina 231; ciò incide sulla qualificazione delle misure sul soggetto responsabile

  • Sez. U., sentenze "Lucci" e "Coppola" (Sezioni Unite)

    Giurisprudenza di Sezioni Unite che ha affermato la qualificazione come confisca diretta delle somme costituenti profitto/prezzo del reato trovate nel patrimonio dell'autore, sulla base della fungibilità del denaro, con la conseguenza che non sarebbe ostativa la prova dell'origine lecita della specifica somma; la Cassazione richiama però limiti e successivi orientamenti che impongono maggior rigore probatorio quando la confisca colpisce il patrimonio personale e il giudicato concerne la societa'

  • Sez. U., n. 10280/2007 (Miragliotta)

    Affermato che nella nozione di profitto ai fini della confisca rientrano anche utilità conseguenti in via indiretta o mediata purché sussista nesso causale e soggettiva attribuibilità al reo

  • Sez. U., n. 18374/2013 (Adami)

    Conferma che il profitto dei reati tributari può consistere in qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito, compreso il risparmio di spesa, e che la confisca per equivalente e' sussidiaria rispetto a quella diretta

  • Sez. U., n. 13783/2024 (Massini)

    Recentissima pronuncia che richiede prova che il denaro costituente prezzo o profitto del reato sia stato poi effettivamente prelevato e impiegato per l'acquisto o per il reimpiego (metamorfosi), stabilendo criteri di concretezza temporale e spaziale per il nesso eziologico

Massime di principio

  • Nelle confische per reati tributari occorre distinguere tra 'risparmio di spesa relativo' (profitto presente nel patrimonio al momento del reato) e 'risparmio di spesa assoluto' (assenza di disponibilità all'epoca): la confisca diretta è possibile solo nel primo caso; la confisca per equivalente è sussidiaria e applicabile solo se la diretta non è possibile
  • Se il giudicato sulla confisca riguarda la persona giuridica beneficiaria del profitto, la confisca nei confronti del legale rappresentante richiede prova rigorosa del trasferimento/riutilizzo delle somme dalla societa' al patrimonio personale (nexus causale e 'metamorfosi' del profitto); senza tale prova l'ablazione personale rischia di essere una confisca per equivalente mascherata e illegittima
  • L'onere del ricorrente in sede di esecuzione è un onere di allegazione (non di piena prova): deve indicare fatti e circostanze concreti che rendano verosimile la provenienza lecita delle somme; spetta poi al giudice dell'esecuzione compiere accertamenti istruttori (richieste di atti, indagini bancarie, verifica della liquidità societaria alla data del reato)
  • La prova del nesso eziologico tra profitto e bene reimpiegato richiede elementi concreti di tempo e luogo (es. movimenti contabili, estratti conto, tempi di acquisto e vendita, conferma di mutui/accolli) che dimostrino che le somme confiscate sono proprio il provento derivante dall'illecito o il frutto del loro reimpiego
  • Quando il giudice di merito richiama principi di Sezioni Unite che affermano la fungibilità del denaro, occorre comunque verificare i limiti di tali principi alla luce di pronunce successive che richiedono maggior rigore probatorio sul trasferimento/causalità del profitto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.