Cassazione Penale, Sentenza n. 30537/2025 del 11/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza della Corte di cassazione del 8/02/2023 che, in parziale accoglimento del ricorso ordinario, aveva riclassificato la condotta originariamente contestata ai sensi dell'art. 314 c.p. come appropriazione indebita aggravata, dichiarando il reato estinto per prescrizione e confermando le statuizioni civili. La ricorrente deduceva che, a seguito della diversa qualificazione, la prescrizione del reato sarebbe intervenuta prima della sentenza di primo grado e non dopo, con la conseguente necessità di revoca delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi non consentiti: ha ritenuto che la censura della ricorrente esula dai casi di revisione previsti dall'art. 630 c.p.p. e che la questione prospettata costituisce un presunto errore di fatto che andava dedotto con il diverso rimedio dell'art. 625-bis c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che la richiesta era sostanzialmente analoga a una precedente già dichiarata inammissibile dalla stessa Corte territoriale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Nella vicenda era la qualificazione originaria della condotta; la Corte di cassazione ha poi riclassificato la fattispecie come appropriazione indebita aggravata.
art. 630 cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che le richieste di revisione sono ammissibili solo nei casi espressamente previsti da questa norma e che il motivo addotto dalla ricorrente non rientra nei presupposti legislativi per la revisione.
art. 625-bis cod. proc. pen.
La Corte ha indicato che l'eventuale "errore di fatto" percepito dalla ricorrente andava dedotto mediante il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis (ricorso per errore di fatto), diverso dalla revisione ex art. 630 c.p.p.
Massime di principio
- La revisione della sentenza penale è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall'art. 630 c.p.p.; questioni che non rientrano in tali ipotesi risultano inammissibili.
- Un presunto errore di fatto della Corte (errore di percezione o valutazione) va generalmente promosso mediante il rimedio speciale dell'art. 625-bis c.p.p. e non con la richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p.
- La riproposizione di una richiesta già dichiarata inammissibile richiede elementi nuovi e decisivi; la mera ripetizione degli stessi argomenti porta all'inammissibilità per indeterminatezza o per carenza di nuovi presupposti.
- Se la riclassificazione della condotta incide sul termine di prescrizione e sulle statuizioni civili, occorre individuare il rimedio procedurale corretto e tempestivo: impugnazioni ordinarie, ricorso per errore di fatto o altri strumenti previsti dalla legge, a seconda del caso.
- Le impugnazioni manifestamente non ammissibili espongono il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in determinate ipotesi, ad una sanzione alla Cassa delle Ammende.
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