Cassazione Penale, Sentenza n. 30536/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza di conferma d'appello lamentando: 1) vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 2) errata qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina impropria (sostengono mancasse prova dell'intento di sottrarre beni e che i fatti andavano riconosciuti come violazione di domicilio o tentato furto), rilevando che gli arnesi rinvenuti nel veicolo non provano che fossero stati utilizzati; 3) illegittima qualificazione di resistenza a pubblico ufficiale per trattarsi, a loro dire, di mera resistenza passiva e di una fuga non pericolosa; 4) asserita carenza di nesso causale e di responsabilità personale di Labtoul Yassine per le lesioni contestate (sostengono che le lesioni furono commesse da un altro correo, mentre Yassine era distante nell'automobile).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Motivazioni principali: le circostanze attenuanti erano già state riconosciute in sede di merito (quindi la censura è superflua); la giurisprudenza e la ricostruzione di merito giustificano la qualificazione di tentata rapina impropria quando chi ha compiuto atti idonei alla sottrazione, non riuscendo a portare a compimento il furto per cause indipendenti dalla propria volontà, adotta poi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità — e la Corte di appello ha correttamente ritenuto che ciò sia avvenuto (introduzione notturna nell'area privata, presenza di arnesi, fuga pericolosa con tentativo di speronamento, apertura porte in corsa, violenza fisica di uno dei correi al momento dell'arresto). Analogamente, la qualificazione di resistenza e la responsabilità per le lesioni sono state ritenute fondate in ragione della pericolosità della condotta e della prevedibilità della reazione violenta del correo; pertanto i ricorsi sono respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamata dalla difesa come possibile diversa qualificazione (violazione di domicilio) rispetto alla rapina impropria; la Corte ha ritenuto però più coerente la ricostruzione fattuale orientata verso il tentativo di furto seguito da violenza per assicurarsi l'impunità.
Richiamato in relazione al concorso 'anomalo' e alla responsabilità per atti prevedibili dei correi: la Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui la violenza impiegata da un concorrente può essere logico e prevedibile sviluppo della condotta comune.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022 (Velkovic)
Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847-01
Principio riferito alla configurabilità della tentata rapina impropria quando l'agente, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016 (Di...)
Sez. 2, n. 45446 del 06/10/2016, Di(Rv. 268564-01)
Richiama il principio secondo cui l'uso di violenza o minaccia da parte di uno dei concorrenti può essere considerato prevedibile e attribuibile anche agli altri partecipanti, legittimando il concorso 'anomalo' a titolo di responsabilità per le conseguenze violentemente poste in essere da un correo.
Massime di principio
- Se chi si introduce in un'area privata compie atti idonei alla sottrazione e poi, per cause esterne, non riesce a sottrarre beni ma usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, può configurarsi la tentata rapina impropria anche senza sottrazione consumata.
- Il ritrovamento di arnesi idonei allo scasso nel mezzo dei correi può essere valutato come elemento indiziario dell'intento di furto, anche se non prova da solo l'uso concreto sul luogo; va valutato nel quadro fattuale complessivo.
- La pericolosità della fuga (es. tentativi di speronamento, guida pericolosa, aperture di porte in corsa) e l'uso di violenza contro le forze dell'ordine sostengono la configurazione del reato di resistenza e rafforzano l'attribuzione di responsabilità per le conseguenze lesive.
- La responsabilità penale dei correi può estendersi ad atti violenti posti in essere da uno di loro se tali atti erano prevedibile sviluppo della condotta comune; non è necessaria la materialità dell'azione per ciascuno se sussiste la prevedibilità e la condivisione dell'azione criminosa.
- In sede di cassazione non è possibile sollevare efficacemente censure già decise dai giudici di merito (es. riconoscimento di circostanze attenuanti), salvo che emergano vizi formali o di diritto rilevanti; motivi manifestamente infondati possono rendere il ricorso inammissibile.
- Nella valutazione complessiva il giudice considera l'insieme delle condotte (introduzione notturna, strumenti, fuga pericolosa, violenza all'arresto) per qualificare il reato; singoli elementi isolati sono meno persuasivi senza il contesto.
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