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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30535/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due principali censure: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.p., in quanto nella Corte d'appello era presente un giudice (dott. Francesco De Falco Giannone) che aveva già svolto funzioni di giudice dell'udienza preliminare nel medesimo procedimento, configurando un'ipotesi di incompatibilità e dovere di astensione; la ricusazione preventiva non poteva essere esperita perché il grado d'appello si era svolto con rito cartolare e la composizione del collegio è stata nota solo dopo la notificazione del dispositivo; 2) censura di merito sulla mancata e insufficiente valutazione dell'appello circa il calcolo del superamento del tasso soglia usurario, con contestazione della possibilità di scorporare dal calcolo alcune voci (commissioni factoring, plus factoring, spese, ecc.) addebitate dalla banca, e della correttezza della valutazione tecnica svolta dai consulenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha accertato la presenza nel collegio d'appello di un giudice incompatibile per avere partecipato all'udienza preliminare che aveva disposto il rinvio a giudizio, e ha qualificato la violazione come causa di nullità assoluta della decisione. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata. Poiché le statuizioni penali (assoluzioni) erano ormai irrevocabili e non erano oggetto di impugnazione da parte del pubblico ministero, la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per le sole questioni civili correlate. Non è stata esaminata nel merito la seconda censura, essendo il primo motivo assorbente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, cod. proc. pen.

    La partecipazione al giudizio di un magistrato che ha compiuto determinati atti in precedenza nel medesimo procedimento configura incompatibilità: il giudice non poteva partecipare alla deliberazione; la violazione può determinare nullità della sentenza se la ricusazione non è stata praticabile preventivamente.

  • art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen.

    Individua il dovere di astensione del giudice quando sussistono cause di incompatibilità come quelle previste dall'art. 34; la mancata astensione integra la violazione che legittima la ricusazione e, in casi successivamente accertati, la nullità della decisione.

  • art. 37 e seguenti, cod. proc. pen.

    Regolano la procedura di ricusazione; la Corte ha osservato che tale rimedio è il normale strumento per far valere l'incompatibilità, ma può risultare impraticabile nel rito cartolare rendendo legittima l'impugnazione in Cassazione.

  • art. 42, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto per il giudice ricusato di compiere atti del procedimento; la violazione del divieto può far conseguire la nullità della decisione.

  • art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità assolute; la sentenza pronunciata con la partecipazione di un giudice incompatibile può essere affetta da nullità riconducibile a questa disposizione, se sono violati principi dell'imparzialità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale del principio di imparzialità e terzietà del giudice, la cui violazione giustifica l'annullamento della decisione.

  • art. 644, quarto comma, cod. pen.

    Norma sostanziale sull'usura citata nel ricorso rispetto al calcolo del tasso soglia e alle modalità di accertamento del superamento; la Corte di Cassazione non ha esaminato in dettaglio la sua applicazione perché ha ritenuto assorbente la questione processuale.

  • art. 622, seconda parte, cod. proc. pen.

    Predispone il rinvio alla giurisdizione civile quando l'annullamento riguarda solo gli effetti civili della sentenza impugnata; la Corte ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore per le questioni civili residue.

Massime di principio

  • La presenza nel collegio di un giudice che ha compiuto atti rilevanti nel medesimo procedimento (es. giudice dell'udienza preliminare) configura causa di incompatibilità che impone astensione: la mancata astensione può determinare la nullità della decisione.
  • Quando il secondo grado si celebra con rito cartolare e la composizione del collegio è conoscibile solo dopo la notifica del dispositivo, la ricusazione preventiva può essere impraticabile: in tali casi la parte può sollevare l'incidente in Cassazione, che può accertare la nullità.
  • Se il motivo processuale è 'assorbente' (cioè incide sulla regolarità dell'intero procedimento), la Corte di legittimità può annullare senza entrare nel merito delle questioni sostanziali; le censure di merito resteranno rimandate al giudice alla cui competenza venga rinviata la causa.
  • Se le statuizioni penali sono irrevocabili (es. assoluzioni non impugnate dalla pubblica accusa), la Cassazione può limitare l'annullamento agli effetti civili e disporre il rinvio al giudice civile competente per valore.
  • In materia di usura, le questioni tecniche sul calcolo del TEG e sullo scorporo di voci devono essere affrontate con motivazione dettagliata: tuttavia, anche ragioni sostanziali ben fondate possono rimanere inespresse se prevale una questione processuale di incompatibilità.
  • Le parti devono verificare attentamente la composizione del collegio e, quando possibile, usare tempestivamente la procedura di ricusazione; se questa è impraticabile per ragioni strutturali del rito, la Cassazione rimane un rimedio percorribile per far valere l'incompatibilità.

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