Cassazione Penale, Sentenza n. 30538/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto del GIP con cui era stato disposto il sequestro preventivo diretto di euro 2.345,40, ritenuti profitto della presunta truffa aggravata ai danni dello Stato. L'accusa derivava dalla presentazione di una dichiarazione dei redditi (mod. 730/2017) con un inesistente credito d'imposta per spese sanitarie (euro 3.909,00) indebitamente rimborsato, inserito in un più ampio schema fraudolento organizzato. Il Tribunale aveva ritenuto la condotta riconducibile all'art. 4 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), escludendo la truffa aggravata perché mancavano artifici o raggiri autonomi rispetto alle indicazioni non veritiere della dichiarazione e perché l'entità del profitto considerato per la singola posizione era sotto le soglie previste. Il Procuratore ha proposto ricorso per cassazione sostenendo (i) errata qualificazione giuridica, per non avere valutato altri artifici organizzativi (profili falsi CAF, false sedi, credenziali usurpate, ecc.) e il fatto che parte del profitto fosse destinata alla struttura associativa; (ii) vizio di motivazione sulla mancata valutazione del periculum in mora e del profitto complessivo riferibile al contesto di 125 indagati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore ritenendolo infondato. Richiamando il principio di specialità delle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto che le condotte fraudolente dirette all'evasione fiscale esauriscono il disvalore penale nella normativa tributaria salvo che dalla stessa condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale (es. ottenimento di pubbliche erogazioni). Nel caso concreto il profitto perseguito e conseguito dall'indagato coincide con quello fiscale (indebito rimborso/inesistente credito) e le modalità contestate non aggiungono un autonomo disvalore rispetto alla dichiarazione infedele. Neppure la circostanza che parte del profitto venga ripartito con altri soggetti rende autonomo il profitto medesimo. Sul punto del periculum in mora e della motivazione del provvedimento originario, la Corte ha ritenuto insussistenti i vizi dedotti dal ricorrente idonei a sovvertire la decisione del Tribunale. Conseguenza: confermato l'annullamento del sequestro e, per effetto, favore dell'odierno resistente.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art.4 (dichiarazione infedele)
La condotta consistente nell'indicare nella dichiarazione elementi fittizi o presupposti falsi per ottenere rimborsi o detrazioni è riconducibile a questa fattispecie, la quale esaurisce il disvalore penale della frode fiscale quando il profitto perseguito coincida con l'indebito rimborso fiscale.
Richiamato come riferimento alla fattispecie tributaria più grave che può concorrere nel quadro di frodi fiscali complesse; la Corte osserva comunque che, anche se la condotta fosse ritenuta fraudolenta in senso più ampio, rimarrebbe entro il perimetro della normativa tributaria salvo il caso di profitto autonomo e diverso.
d.lgs. 74/2000, art.1 comma 1, lett. d)
La nozione di "profitto fiscale" include l'ottenimento di un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta: dunque il vantaggio perseguito dall'indagato è qualificato come profitto fiscale ai sensi di tale disposizione.
Sez. U., n. 1235 del 28/10/2010 (Giordano), Rv. 248865-01
"in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni"
Principio di specialità: le frodi fiscali vanno in genere trattate dalla normativa tributaria e non dalla fattispecie di truffa aggravata, salvo che emerga un profitto autonomo e qualitativamente diverso (ad esempio ottenimento di erogazioni pubbliche) che innalzerebbe il disvalore oltre quello tributario.
La truffa richiede artifici o raggiri idonei a determinare l'altrui errore e procurare un ingiusto profitto; la Corte ha ritenuto che, nel caso esaminato, gli elementi indicati nella dichiarazione non veritiera non costituiscono artifici autonomi rispetto alla fattispecie tributaria, né producono un profitto diverso da quello fiscale.
Massime di principio
- Le condotte finalizzate all'ottenimento di rimborsi o crediti fiscali inesistenti rientrano primariamente nella normativa tributaria (d.lgs. 74/2000) e non nella fattispecie di truffa aggravata, salvo che dalla medesima condotta derivi un profitto ulteriore e qualitativamente diverso rispetto all'evasione fiscale (es. ottenimento di erogazioni pubbliche).
- La mera indicazione di elementi non veritieri in una dichiarazione fiscale costituisce dichiarazione infedele; per configurare la truffa occorrono artifici o raggiri ulteriori e autonomi rispetto alla falsità della dichiarazione stessa.
- La ripartizione del profitto illecito tra più soggetti (ad esempio corrispettivi versati a una struttura associativa) non è di per sé sufficiente a trasformare il profitto fiscale in un "profitto diverso" che giustifichi la qualificazione come truffa, salvo che emergano elementi che dimostrino un autonomo vantaggio esterno al profitto fiscale.
- Per l'applicazione di misure cautelari reali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) è necessario un fumus rei adeguato riferito al reato contestato e una corretta valutazione del periculum in mora; la valutazione deve tener conto della natura del profitto individuale contestato, non solo dell'ammontare complessivo del sistema illecito senza un nesso diretto con la posizione del singolo.
- In fase cautelare e in sede di ricorso per cassazione la distinzione tra reato tributario e reato a sfondo patrimoniale (truffa) è rilevante: chi agisce deve focalizzarsi su elementi concreti che evidenzino artifici autonomi o l'ottenimento di erogazioni pubbliche come profitto distintamente perseguibile.
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