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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18348/2026 del 07/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario avente ad oggetto una cartella di pagamento collegata a un avviso di liquidazione notificato nel 2017 ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, notificazione ritenuta nulla dal giudice di merito per mancata indicazione da parte del messo delle ricerche svolte e per la sola attestazione che la società risultava "sconosciuta in loco". La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ma aveva compensato le spese del grado richiamando la presunta esistenza di una giurisprudenza contrastante. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la compensazione delle spese fosse stata disposta fuori dai casi consentiti, poiché non ricorrevano gravi ed eccezionali ragioni e, in particolare, non vi era alcun contrasto giurisprudenziale sul tema della notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la compensazione delle spese operata dal giudice regionale, osservando che la giurisprudenza di legittimità sul tema della notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 era univoca e richiedeva al messo notificatore di svolgere ricerche nel comune del domicilio fiscale e di darne conto, prima di procedere alla notifica per irreperibilità assoluta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata. La Corte, facendo applicazione dell'art. 384 c.p.c. e dei poteri di cui all'art. 385, comma 2, c.p.c., ha deciso nel merito limitatamente alle spese del grado di appello, condannando l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla contribuente le spese di quel grado, liquidate in euro 3.000 per competenze oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore. Ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.410 per competenze oltre accessori di legge e euro 200 per spese vive, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come vizio denunciabile in cassazione contro la statuizione sulle spese

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    la regola è la soccombenza; la compensazione è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate e logicamente giustificate

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    la motivazione può essere sintetica ma deve comunque consentire il controllo sulle ragioni della compensazione

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973

    la notifica per irreperibilità assoluta richiede che il messo abbia effettuato e indicato le ricerche necessarie nel comune del domicilio fiscale

  • art. 384 c.p.c.

    consente, in chiave di economia processuale, la decisione nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti

  • art. 385, secondo comma, c.p.c.

    attribuisce alla Corte ampi poteri nella liquidazione delle spese anche del merito, senza necessità di rinvio

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati per sottolineare l'esigenza di proporzionalità, effettività della tutela e ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese può essere disposta solo se il giudice indica in sentenza gravi ed eccezionali ragioni, riferite alla concreta vicenda processuale e non espresse con formule generiche o apodittiche.
  • La mera evocazione di un preteso contrasto giurisprudenziale non integra di per sé una valida ragione di compensazione quando, dal quadro giurisprudenziale richiamato, risulti invece un orientamento costante e univoco.
  • In tema di notifica degli atti tributari per irreperibilità assoluta del destinatario, il messo notificatore deve previamente svolgere ricerche nel comune del domicilio fiscale e dar conto delle attività eseguite; la mancata prova di tali ricerche rende la notifica invalida.
  • Quando l'unica questione riguarda la regolazione delle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese, evitando il rinvio.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese deve essere coerente con il principio di soccombenza e con il principio di proporzionalità, al fine di evitare soluzioni ingiustificatamente gravose per la parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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