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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31014/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per violazione della misura di prevenzione personale. La difesa ha dedotto: nullità della sentenza per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione; difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, sostenendo l'incertezza sulla data della violazione; difetto di prova certa della responsabilità; illegittimo diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i motivi generici perché non specificamente riferiti alle norme violate e alle ragioni in fatto e in diritto delle censure, e comunque manifestamente infondati, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale sulla corrispondenza tra imputazione e accertamenti di fatto, nonché sulla valutazione negativa delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi e presenza di precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano aspecifiche e non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva escluso sia il difetto di correlazione tra imputazione e decisione sia l'insufficienza della prova. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione del diniego è stata ritenuta logica, esauriente e non arbitraria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma incriminatrice per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione personale; la condanna di merito è stata confermata.

  • art. 521 c.p.p.

    richiamato in tema di correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte esclude la violazione perché vi è piena corrispondenza tra capo d'imputazione e fatto accertato.

  • artt. 521 e ss. c.p.p.

    evocati dalla difesa per denunciare il preteso difetto di correlazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente, dichiarato inammissibile, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente, ma il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo sulla base dell'assenza di elementi positivi e dei precedenti penali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate e le ragioni di fatto e di diritto della doglianza; motivi generici o assertivi sono inammissibili.
  • Il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza non sussiste quando la contestazione e la decisione di merito descrivono il medesimo fatto storico, anche se vi è un'inesattezza accessoria, come l'erronea indicazione della data, purché il fatto sia univocamente individuabile dagli atti richiamati in sentenza.
  • La doglianza sulla insufficienza della prova non è ammissibile in cassazione se non si confronta con la specifica ratio della motivazione di merito e si risolve in una mera rivalutazione del fatto.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice indica ragioni ostative non illogiche, quali l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la presenza di precedenti, senza dover esaminare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalla difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processualeOnere della prova

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