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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34866/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di mobilità con decorrenza dal 30/09/2013, sostenendo che il proprio rapporto dovesse considerarsi unitario o comunque riferibile al gruppo imprenditoriale di appartenenza di più società, così da maturare il requisito dell'anzianità aziendale richiesto dall'art. 16 l. n. 223/1991. In primo grado la domanda era stata rigettata; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'unicità del centro di imputazione fosse invocabile solo in presenza di frode alla legge o simulazione, non allegata in concreto, e che il requisito dell'anzianità aziendale dovesse essere maturato presso il medesimo datore di lavoro che aveva attivato la procedura di mobilità. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2094, 2497 e 1372 c.c., deducendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'imputabilità del rapporto al gruppo e che frode alla legge e simulazione fossero state allegate e provate; 2) violazione degli artt. 7 e 16 l. n. 223/1991, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. e al principio di non discriminazione, sostenendo l'irragionevolezza della distinzione rispetto a trasferimento d'azienda, fusione, incorporazione, cambio appalto e cessione del contratto; 3) violazione degli artt. 1406 c.c. e 16 l. n. 223/1991, affermando che la cessione del contratto comporterebbe il trasferimento della posizione contrattuale comprensiva dell'anzianità già maturata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva trascritto, sintetizzato o localizzato gli atti processuali nei quali sarebbero state svolte le allegazioni e le prove sull'unicità del centro di imputazione; inoltre la censura richiedeva una nuova valutazione di fatto preclusa in sede di legittimità. Ha poi esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli infondati: ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 215/2014, che ha giudicato ragionevole la previsione dell'art. 16 l. n. 223/1991, fondato su un'anzianità aziendale minima maturata presso il medesimo datore di lavoro; ha chiarito che la cessione del contratto ex art. 1406 c.c. non incide sul requisito dell'anzianità aziendale ai fini previdenziali, perché la norma richiede un nesso inscindibile tra anzianità e azienda rispetto alla quale è attivata la mobilità, non la mera anzianità di servizio. In definitiva, è stata confermata la decisione di merito che aveva escluso il diritto alla prestazione; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non sono trascritti, sintetizzati o localizzati gli atti e i documenti rilevanti su cui la censura si fonda.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di nuovo esame di fatto.

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura del rapporto di lavoro ai fini dell'imputazione del rapporto; la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo nel giudizio di legittimità per il difetto di specificità della censura.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ne fa applicazione autonoma nel decidere.

  • art. 7 l. n. 223/1991

    Disposizione richiamata insieme all'art. 16 l. n. 223/1991 per la disciplina dell'indennità di mobilità.

  • art. 16 l. n. 223/1991

    «anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine»

    Il requisito deve essere maturato presso il medesimo datore di lavoro che attiva la procedura di mobilità; non è sufficiente la mera anzianità di servizio maturata presso un diverso datore, salvo ipotesi di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. o specifiche deroghe legislative.

  • art. 3 Cost.

    Non è violato, perché la differenziazione tra le fattispecie è giustificata da ragioni oggettive e dalla eterogeneità delle situazioni poste a confronto.

  • art. 38 Cost.

    La discrezionalità del legislatore in materia previdenziale incontra i soli limiti di ragionevolezza ed eguaglianza; l'indennità di mobilità può essere subordinata a specifici requisiti, compresa l'anzianità aziendale minima.

  • principio di non discriminazione

    Non è leso dalla disciplina dell'art. 16 l. n. 223/1991, poiché il diverso trattamento è giustificato dalla diversa struttura e finalità della prestazione.

  • art. 2112 c.c.

    La continuità dell'anzianità aziendale è riconosciuta nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, che non interrompono l'anzianità stessa.

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto trasferisce la posizione contrattuale, ma non consente di trasformare l'anzianità di servizio in anzianità aziendale rilevante ai fini dell'indennità di mobilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso in punto di contributo unificato, senza ulteriori sviluppi decisori nel testo fornito.

Massime di principio

  • Ai fini dell'indennità di mobilità, il requisito dell'anzianità aziendale deve essere verificato con riferimento al rapporto intrattenuto con il medesimo datore di lavoro che ha attivato la procedura di licenziamento collettivo; la mera anzianità di servizio maturata presso altro soggetto non è sufficiente.
  • La nozione civilistica di cessione del contratto non può essere trasferita automaticamente nel sistema previdenziale fino a comprimere il requisito legale dell'anzianità aziendale, che resta ancorato al dato normativo del rapporto con la specifica impresa interessata dalla procedura.
  • La differenza di trattamento tra lavoratori che hanno continuato il rapporto con lo stesso datore e lavoratori provenienti da imprese diverse non è discriminatoria se risponde a una scelta legislativa ragionevole e coerente con la struttura della prestazione previdenziale.
  • In materia previdenziale il legislatore gode di ampia discrezionalità nel modulare requisiti di accesso e intensità della tutela, purché rispetti i canoni di ragionevolezza e uguaglianza.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame di documenti o atti di merito deve rispettare l'onere di specifica indicazione, trascrizione o localizzazione del materiale processuale rilevante, altrimenti è inammissibile.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della provaGiudicato

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