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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16259/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In sede di legittimità ha proposto tre motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale. La procura, rilasciata su foglio separato e unito al ricorso, conteneva la data e la firma del ricorrente, ma la sottoscrizione del difensore era limitata alla formula di autentica 'è autentica', senza alcuna esplicita certificazione che la data del rilascio fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Il Ministero si era costituito solo con atto finalizzato alla discussione orale, ma tale costituzione è stata ritenuta irrituale e quindi inidonea ai fini della partecipazione alla fase decisoria scritta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi soggetti all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve contenere in modo espresso la data successiva alla comunicazione del decreto e il difensore deve certificarla; la sola autentica della firma non basta. Ha inoltre rilevato che la costituzione del Ministero mediante atto volto solo alla discussione orale era inammissibile, con conseguente mancata regolazione delle spese. È stato dato atto altresì dell'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13

    «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima»

    La disposizione introduce un requisito speciale di posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede una certificazione espressa del difensore; la sola autentica della firma o il mero contenuto complessivo della procura non sono sufficienti.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato come termine di raffronto rispetto alla disciplina speciale della procura nel rito in materia di protezione internazionale.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato come termine di raffronto rispetto alla disciplina speciale della procura nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve recare espressamente una data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore.
  • L'autenticazione della sola firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura; la certificazione deve risultare in modo esplicito, anche mediante un'unica sottoscrizione del difensore, purché sia chiaro che essa riguarda anche la posteriorità della data.
  • Il requisito speciale previsto dalla disciplina della protezione internazionale è di stretta osservanza e la sua inosservanza determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta; un atto depositato solo per la discussione orale non integra valida costituzione ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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