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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6149/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per tre motivi principali: (1) travisamento delle dichiarazioni testimoniali (in particolare del teste Di Domenico) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero che la moto della vittima non era già impegnata nel sorpasso quando il Fargnoli iniziò la propria manovra; (2) assenza di nesso causale diretto tra la condotta del Fargnoli e il decesso, atteso che l'evento letale sarebbe stato determinato principalmente dall'eccessiva velocità del motociclo e dall'urto contro i camper parcheggiati (fattore interruttivo o decisivo della causalità); (3) contraddittorietà e dubbio ragionevole sulla ricostruzione dei fatti, con richiesta di valutazione del rispetto del criterio “al di là di ogni ragionevole dubbio”.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima e logica la ricostruzione della Corte d'appello: il Fargnoli, nel compiere la manovra di sorpasso, avrebbe potuto avvistare la moto mediante lo specchietto e pertanto ha violato l'art.148 cod. strada; l'eccessiva velocità della vittima ha costituito un elemento concorrente ma non esclusivo e non ha interrotto il nesso causale. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il divieto, in sede di legittimità, di riesaminare il merito probatorio salvo che non sussista manifesta illogicità decisiva. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali, rifusione delle spese alle parti civili costituite e pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 148 Codice della Strada

    La violazione delle prescrizioni sul sorpasso integra una regola cautelare il cui inosservanza costituisce un antecedente causale dell'evento; il conducente che non verifica la presenza di altri utenti sulla corsia di sorpasso è negligente.

  • art. 589-bis cod. pen.

    Riconoscimento dell'attenuante per il concorso colposo della vittima; la condotta della vittima può ridurre la responsabilità dell'imputato ma non necessariamente esclude la responsabilità stessa.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    principio della condanna solo "al di là di ogni ragionevole dubbio"

    Il criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio rileva in Cassazione solo se la sentenza impugnata presenta manifesta illogicità o decisiva contraddittorietà; non autorizza la riconsiderazione delle prove in termini meramente alternativi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    vizio di motivazione per manifesta illogicità

    Perché la Cassazione annulli per illogicità della motivazione è necessario che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non consist a in una mera ipotesi alternativa; la Corte non ha potere di valutare autonomamente le fonti di prova.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Consente l'applicazione di una sanzione pecuniaria (somma in favore della Cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile, valutata la colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio nella specie.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito il riesame libero del materiale probatorio: i motivi devono evidenziare errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione, non semplici valutazioni alternative delle prove.
  • La violazione di norme di comportamento riguardanti il sorpasso (art.148 C.d.S.) può costituire un antecedente causale della morte anche se la vittima ha concorso colposamente; il fatto che la vittima abbia avuto una condotta imprudente (es. eccesso di velocità) non esclude automaticamente la responsabilità dell'altro conducente.
  • Per ritenere interruttivo il nesso causale l'evento sopravvenuto deve essere autonomo, imprevedibile e tale da assorbire completamente l'effetto della condotta antecedente; la semplice maggiore rilevanza causale della condotta della vittima non basta se la condotta originaria ha comunque contribuito in modo significativo all'evento.
  • Il principio dell'"affidamento" sugli altri utenti della strada non esonera dall'obbligo di diligenza: confidare che gli altri rispettino le norme può costituire di per sé negligenza se la situazione impone attenzione prudente.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve mirare a censure giuridiche ben fondate; ricorsi manifestamente infondati o diretti a una diversa valutazione dei fatti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.

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